Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-12-2010) 05-01-2011, n. 179 Rimborso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza deliberata in data 24 settembre 2009, depositata in cancelleria il 7 ottobre 2009, il Giudice di Pace di Sarzana dichiarava M.G. colpevole del reato a lui ascritto (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis) e lo condannava alla pena di Euro 5.000,00 nonchè all’espulsione dal territorio nazionale.

1.1. – Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata M.G. aveva fatto ingresso nel territorio dello Stato ove si era trattenuto in violazione delle disposizioni di cui alla L. n. 286 del 1998. 2. – Avverso tale decisione, ha interposto tempestivo ricorso per Cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per i seguenti profili:

a) violazione di legge ex D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis;

il giudice ha errato nell’applicare l’espulsione trattandosi di misura alternativa e incompatibile con quella dell’ammenda. Il cumulo delle pene costituisce decisione illegittima e comunque immotivata;

b) violazione di legge ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20 bis; il giudice di Pace ha omesso ogni avviso in merito alla possibilità di richiedere un termine a difesa procedendo all’immediata apertura del dibattimento. c) vizio di motivazione; il giudice di Pace nulla argomenta in ordine al momento consumativo del reato; non vi è prova che l’odierno ricorrente abbia fatto ingresso nel nostro territorio in data posteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis ovvero in un momento in cui tale condotta ha assunto disvalore penale. Il ricorrente potrebbe essersi trattenuto nel territorio dello Stato per poche ore ponendo in essere una condotta priva di valenza penale. Venivano poi sollevati profili di incostituzionalità della norma.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento: la sentenza impugnata va annullata con le determinazioni di cui in dispositivo.

3.1 – Va innanzitutto rilevato che, giusto il coordinamento del citato art. 10 bis con gli artt. 16 e 13, contenenti la disciplina dell’espulsione, la statuizione della misura dell’espulsione deve essere necessariamente preceduta dalla determinazione della pena pecuniaria in quanto, in caso di nuovo ingresso illegale nel territorio del nostro Paese, la sanzione sostitutiva deve essere revocata per il ripristino della pena sostituita (Cass., Sez. 1, 7 aprile 2010, n. 16296, P.G. in proc. Omoigui, tv. 246662); inoltre va qui evidenziato che la misura in questione deve considerarsi altresì non integrativa o alternativa alla pena pecuniaria, bensì sostitutiva sicchè non vi può essere compresenza dell’una e dell’altra disposizione. Ne consegue che deve pervenirsi alla pronuncia di annullamento senza rinvio sul punto.

3.2 – Il secondo motivo di impugnazione non è fondato e va respinto.

Il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20 bis, comma 4 prevede tre tipi di avviso: a) l’avviso all’imputato che se non compare sarà giudicato in contumacia; b) l’avviso all’imputato che ha diritto di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito da difensore d’ufficio; c) l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia. L’avviso "in merito alla possibilità di richiedere un termine a difesa" non è pertanto previsto dalla norma, giusta la natura di informalità e speditezza della procedura attivata (che comunque non lo vieta). Nessuna richiesta di un termine a difesa è stato tuttavia avanzato dall’imputato.

3.3 – Manifestamente infondato è invece il terzo motivo di impugnazione. Le censure mosse dal ricorrente sono fattuali e meramente rivalutative di quelle già operate dal giudice che ha inteso sottolineare come l’ingresso del prevenuto nel nostro Stato risultasse, dalle emergenze processuali resesi disponibili in giudizio, come avvenuto "da molto tempo" (e comunque in un periodo giuridicamente apprezzabile nell’ottica del reato contestato), in carenza di una dimostrazione contraria circa la permanenza ad horas del prevenuto, come dallo stesso sostenuto. Seppur stringata, questa affermazione del giudice non è seriamente confutata dall’imputato. I profili di incostituzionalità sono inoltre generici e non motivati e comunque manifestamente infondati e irrilevanti.

4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 c.p.p. come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Sarzana.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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