Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-11-2010) 05-01-2011, n. 178 Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 3 dicembre 2009 la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la pena inflitta dal G.U.P. del Tribunale di Nuoro con sentenza emessa col rito abbreviato il 26 gennaio 2009 a M.G., siccome ritenuto penalmente responsabile:

a)-del reato di tentato omicidio nei confronti di L.G., da lui attinto con un colpo di arma da fuoco, che aveva colpito la vittima all’altezza del torace, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla sua volontà, per essersi la persona offesa riparata dietro la sua auto, con la quale era fuggito, mentre il M. aveva provato a ricaricare la pistola per sparargli contro altri colpi (artt. 56 e 575 c.p.);

b)-del reato di detenzione e porto abusivo in luogo pubblico di una pistola calibro 7,65, da qualificare come arma comune da sparo; con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui alla precedente lett. a) (art. 61 c.p., n. 2, L. n. 895 del 1967, artt. 2, 4 e 7).

2. Il fatto di cui al presente processo si è svolto in (OMISSIS), presso il parcheggio adiacente il cimitero del paese verso le ore 19,55 del (OMISSIS) ed è stato ricostruito attraverso le dichiarazioni resa dalla parte offesa L.G., il quale aveva riferito che, essendosi recato presso il parcheggio anzidetto per prelevare la propria autovettura e far rientro in (OMISSIS), suo comune di residenza, aveva ivi incontrato l’odierno imputato, da lui riconosciuto senza ombra di dubbio, il quale, dopo avergli chiesto se avesse avuto problemi con la propria famiglia, non aveva esitato ad estrarre una pistola ed ad esplodergli contro un colpo a bruciapelo, penetrato all’interno del cavo ascellare anteriore sinistro; dopo di che il L. si era recato alla guida della sua auto presso una persona amica, che abitava in (OMISSIS), dove era stato infatti rinvenuto dai carabinieri ai quali il fatto era stato segnalato. I giudici di merito non avevano ritenuto plausibile la tesi difensiva del M., il quale si era dichiarato estraneo al fatto ed aveva valorizzato le precise ed attendibili dichiarazioni rese dalla parte offesa, che non era risultato in quel momento in preda agli effetti dell’alcol, nonchè la circostanza che l’esame stub operato sulla persona dell’imputato era risultato positivo, essendo stata riscontrata la presenza di quattro particelle di piombo-bario- antimonio esclusive dello sparo, nonchè altre particelle compatibili con lo sparo medesimo; dette particelle erano risultate compatibili con i GSR evidenziati negli stub sul foro del giaccone della vittima, attraverso il quale il proiettile era penetrato.

4. Avverso detta sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, propone personalmente ricorso per cassazione M.G., che ha dedotto due motivi di ricorso.

Col primo motivo lamenta motivazione contraddittoria ed illogica in ordine alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, atteso che, anche in caso di scelta del rito abbreviato condizionato, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ben poteva aver luogo se si trattava, come nel caso in esame, di prove decisive non nella disponibilità dell’imputato, siccome acquisibili solo su espressa richiesta del giudice; era pertanto da ritenere indispensabile l’acquisizione delle cartelle cliniche relative al precedente trauma cerebrale occorso alla parte offesa, al fine di valutare quali fossero, al momento del fatto, le sue reali capacità sensoriali e percettive.

Col secondo motivo lamenta motivazione carente e contraddittoria per non avergli la sentenza impugnato riconosciuto le attenuatiti generiche.

Il comportamento da lui tenuto successivamente alla commissione del reato, valorizzata dalla Corte per escludere le attenuanti richieste non era rivelatore di una particolare sua capacità a delinquere, atteso che la sua reazione nei confronti della parte offesa prima dell’ingresso in aula, nel corso del giudizio di primo grado, appariva umanamente comprensibile, in quanto esso ricorrente si riteneva ingiustamente accusato.

5. Con memoria pervenuta il 15.11.10 la parte offesa L. G. ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

1. E’ infondato il primo motivo di ricorso proposto da M. G..

Con esso il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia effettuata la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale da lui richiesta, intesa ad accertare se le condizioni di salute della vittima fossero tali da consentirgli di riconoscerlo come autore del tentato omicidio commesso nei suoi confronti. Nella specie il giudizio di primo grado si era svolto col rito abbreviato, di cui all’art. 438 e segg. c.p.p., dopo che l’imputato aveva chiesto di essere giudicato "allo stato degli atti", pur se condizionato all’espletamento di alcuni mezzi di prova, peraltro regolarmente ammessi ed espletati.

E’ noto che, in tali ipotesi, la richiesta di integrazione probatoria in grado di appello può essere intesa solo come sollecitazione fatta al giudice di appello di esercitare i poteri di ufficio, a lui conferiti dall’art. 603 c.p.p., comma 3, alla stregua del quale la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è prevista solo in ipotesi di assoluta necessità, rilevata d’ufficio (cfr. Cass. 3 27.2.2007 n. 8062; Cass. 4 5.5.06 n. 15573, Cass. 1 9.9.04 n. 36122).

Si rileva al riguardo come la Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha adeguatamente motivato il diniego frapposto all’integrazione probatoria chiesta dal ricorrente, sottolineandone le genericità e la carenza del connotato di decisività, in quanto era del tutto indimostrata l’illazione del difensore dell’appellante, secondo il quale il trauma cranico frontale, sofferto anni prima della vittima, potesse aver ridotto la sua vista in maniera tale da non avergli consentito di conoscere il ricorrente come suo aggressore. Il riconoscimento fatto dalla vittima era stato immediato rispetto allo sparo, essendosi il medesimo dichiarato sicuro senza alcuna esitazione o margini di dubbio circa l’identità della persona che gli aveva sparato; d’altra parte l’imputato, avendo optato per il rito abbreviato, aveva manifestato la volontà di rinunciare proprio all’accertamento peritale chiesto ex novo nella fase d’appello. Nella presente sede di legittimità è poi esclusa ogni ingerenza nel merito delle scelte operate dal giudice di merito, essendo consentito unicamente esaminare la correttezza del tessuto motivazionale della sentenza impugnata, nella specie pienamente sussistente in termini di congruità e ragionevolezza nell’aver escluso la rinnovazione dibattimentale chiesta dal ricorrente.

2. E’ altresì infondato il secondo motivo di ricorso proposto da M.G..

Con esso il ricorrente lamenta la mancata concessione in suo favore delle attenuanti generiche.

E’ noto che la loro funzione è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in relazione a peculiari e non codifica bili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile.

La meritevolezza di dette attenuanti non può pertanto mai essere data per scontata ovvero per presunta, si che essa esige un’apposita motivazione, la quale tuttavia neppure può mancare qualora dette attenuanti vengano negate, quando esse siano state specificamente richieste dall’imputato.

In tale ultimo caso il giudice è tenuto infatti ad indicare le ragioni a sostegno del rigetto delle relative richieste, senza che tuttavia il medesimo sia tenuto a procedere ad un’analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalla parte o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli indichi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e rimanendo implicitamente disattesi tutti gli altri (cfr. Cass. 2 11.10.04 n. 2285).

Nella specie la motivazione addotta dalla Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, per negare le attenuanti generiche ai M. appare incensurabile nella presente sede, siccome conforme ai canoni della logica e della non contraddizione, avendo essa fatto riferimento alla gravità del fatto contestato, per avere il ricorrente agito sulla base di un sordo rancore covato per anni nei confronti del figlio della vittima per un furto subito; la sentenza ha poi fatto riferimento all’esecrabile comportamento tenuto dal ricorrente durante l’udienza preliminare, nel corso della quale il medesimo aveva tentato di aggredire la vittima.

3. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto da M.G., con sua condanna, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

4. Le spese sostenute dalla parte civile, ritualmente costituitasi nel presente giudizio, vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida nella somma complessiva di Euro 2.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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