Cass. civ. Sez. V, Sent., 24-01-2011, n. 1659 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

rilevato che in data 20 luglio 2010 è stata depositata relazione che qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte del contribuente M.P., dell’avviso di accertamento IRAP per l’anno 1998 che aveva rideterminato (in L. 49.288.000 rispetto al dichiarato di L. 10.750.000) il volume di affari realizzato dal suo esercizio commerciale di pizzeria e trattoria sulla base di elementi che, secondo il ricorrente, dovevano considerarsi parziali e inaffidabili, come il consumo di pane e mozzarella presi dall’ufficio come base per determinare il numero effettivo di coperti utilizzati dalla clientela e di pizze vendute.

L’Ufficio ha contestato la dedotta insussistenza dei presupposti per l’accertamento analitico-induttivo rilevando che l’esercizio commerciale si situa in un borgo medievale a forte vocazione turistica, che le fatture relative all’acquisto di carne non consentivano la ricostruzione dell’entità dei consumi, che la contabilità presentava una scarsa attendibilità evidenziando una marchiana confusione nel registro dei corrispettivi e nelle ricevute fiscali"emesse in larga parte ad un singolo cliente, che il reddito di impresa dichiarato era inverosimile rispetto alle potenzialità dell’impresa, che ricostruendo i ricavi sulla base del consumo di pane e mozzarella, unici alimenti la cui fornitura risultava documentata in modo preciso e credibile, si perveniva a un reddito notevolmente superiore al dichiarato;

2. La C.T.P. di Caserta ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze unitamente all’Agenzia delle Entrate, con un unico motivo di impugnazione, per violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, nonchè agli artt. 2728 e 2729 c.c.;

Ritiene che:

1. il ricorso sia inammissibile perchè, al di là di una prospettazione astratta di violazione di norme, esso propone una diversa valutazione dei fatti di causa rispetto a quella operata dalla CTR, che ha ritenuto marginali e non affidabili gli elementi posti a base dell’accertamento induttivo. L’impugnazione per cassazione è quindi diretta a dimostrare che nella specie ricorrevano i presupposti per un accertamento induttivo ma tale valutazione è preclusa in questa sede, trattandosi di una valutazione di merito, nè le amministrazioni ricorrenti hanno censurato la motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo della congruità ed esaustività in relazione alla ritenuta inidoneità degli elementi addotti dall’amministrazione per giustificare l’accertamento induttivo;

sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere respinto senza alcuna statuizione sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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