Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-11-2010) 05-01-2011, n. 174 Omicidio colposo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Lagonegro – Giudice monocratico -, con sentenza in data 15-3-2006, dichiarava M.R., primario della Divisione di Chirurgia Generale dell’Ospedale di (OMISSIS), A. A. e F.G., entrambi sanitari in servizio presso la suddetta divisione, colpevoli per il reato di omicidio colposo perpetrato a danno di B.D.. Concesse le circostanze attenuanti genetiche, li condannava ciascuno alla pena di mesi sei di reclusione, nonchè in solido al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede, liquidando la provvisionale di Euro 8.000,00 in favore di ciascuna delle tre parti civili costituite.

2. In fatto, era avvenuto che B.D. era stato ricoverato in data (OMISSIS) presso l’Ospedale di (OMISSIS) – Divisione di chirurgia generale – con diagnosi d’ingresso di "dimagrimento in paziente con rettoragia"; era stato dimesso il (OMISSIS) e, poi, ricoverato di nuovo presso l’Ospedale di (OMISSIS) ove era deceduto il successivo (OMISSIS).

Secondo l’accusa, i sanitari che avevano avuto in cura il B. presso il nosocomio di (OMISSIS) avevano causato il decesso del predetto omettendo per colpa di effettuare tempestivamente i necessari accertamenti diagnostici (la colonscopia), avevano praticato una terapia farmacologica inidonea con l’utilizzo di dosaggi farmacologici del tutto Insufficienti rispetto alla gravità del quadro clinico, avevano omesso di adottare i presidi teraupetici atti a ristabilire il corretto equilibrio idroelettrolitico, avevano dimesso il paziente malgrado costui versasse in precarie condizioni generali. In particolare, il perito nominato nel dibattimento di primo grado accertava che la morte della parte offesa era da ricondurre, sotto il profilo del nesso causale, a due fattori patologici fondamentali, rappresentati dalla esistenza di una grave ipotensione arteriosa e dalla fibrillazione ventricolare. Detto quadro patologico era insorto a causa di grave ipopotassiemia e cioè per la ingravescente depiezione della concentrazione di potassio nel plasma, che nel periodo di venti giorni era diminuito sino a raggiungere valori allarmanti quale 2,04 mEq/L. Il grave deficit di potassio aveva determinato il disturbo da ritmo sino a creare fibrillazione e l’arresto cardiaco. Secondo l’avviso del perito era attribuibile agli imputati la colpa di avere trattato in modo inadeguato la ipopotassiemia, che non era stata opportunamente monitorata tramite l’espletamento di esami strumentali e di laboratorio necessari per verificare i livelli raggiunti, tanto che l’ultimo valore rilevato (appunto, 2,04 mEq/L) risaliva al (OMISSIS) e cioè diversi giorni prima delle dimissioni dell’ammalato.

3. Gli imputati M., A., F. proponevano impugnazione con appello. In dibattimento, rinunciavano formalmente alla prescrizione già decorsa.

La Corte di Appello di Potenza, con sentenza in data 15-5-2009, confermava la decisione di primo grado.

La Corte nel corso del dibattimento procedeva all’escussione a chiarimenti del perito. Questi confermava che la precisa diagnosi della patologia da cui era affetto il B. era una "rettocolite ulcerosa", ma il vero momento causale nel decesso del paziente era rappresentato dall’ipopotassiemia inadeguatamente monitorata e corretta. Escludeva che, sulla base dei dati acquisiti, potessero essere formulate ipotesi alternative nella individuazione dei fattori causali che avevano comportato l’evento letale, al di là delle spiegazioni legate al deficit di potassio ed al meccanismo eziopatogenico innescato dalla ipopotassiemia.

Il Collegio escludeva che il fatto, per cui il paziente dopo le dimissioni dall’Ospedale di (OMISSIS) non si fosse alimentato per due giorni provocando un ulteriore Indebolimento fisico generale, potesse essere idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e la morte del B.. Al più poteva essere considerata una concausa evidentemente non esclusiva dell’evento. Parimenti era da escludere che la decisione del Dr. D. C., gastroenterologo, il quale aveva visitato l’ammalato il giorno (OMISSIS) e lo aveva trovato "fragile" ma non in situazione precarie, di trasportarlo da (OMISSIS) presso l’ospedale di (OMISSIS) (ove era giunto in gravi condizioni) potesse ritenersi costituire la causa esclusiva del decesso con interruzione del precedente rapporto eziologico.

4. I prevenuti A.A. e F.G. proponevano ricorso per cassazione.

L’ A. esponeva i seguenti motivi.

Si doleva per la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, con l’espletamento di una nuova perizia medico-legale più approfondita, considerato che il perito nominato era pervenuto ad alcune conclusioni senza conoscere, peraltro, il decorso delle condizioni del B. dopo le sue dimissioni dal Nosocomio di (OMISSIS) ed i risultati delle visite effettuate da Dr. B., medico curante del predetto, e del gastoenterologo Dr. D.C. che aveva disposto il ricovero del paziente presso l’Ospedale di (OMISSIS).

Rilevava che non ricorrevano elementi attestanti che esso A. avesse condiviso l’iter sanitario predisposto all’interno della Divisione Chirurgica ove era ricoverato il B. nonchè fosse stato d’accordo sulle dimissioni dello stesso.

Contestava le deduzioni svolte dai Giudici di merito secondo cui causa della ipotensione e della fibrillazione che avevano condotto a morte la parte offesa fosse necessariamente la riscontrata carenza di potassio, mentre le cennate patologie potevano trovare origini in plurimi fattori causali.

Evidenziava che il decorso causale era stato condizionato dall’interferenza di fattori causali alternativi idonei di per sè a cagionare l’evento. Al riguardo, faceva riferimento alla mancata alimentazione dell’ammalato per due giorni dopo le dimissioni unitamente alla mancata assunzione degli integratori potassici prescritti appunto in sede di dimissioni. Altresì, non potevano sottovalutarsi gli effetti deleteri del gravoso viaggio fatto effettuare da Dr. D.C. per farlo ricoverare presso l’Ospedale di (OMISSIS).

Rilevava che il B. era giunto presso l’Ospedale di (OMISSIS) affetto da fibrillazione ventricolare che, tuttavia, non era stata oggetto di defibrillazione come dovuto ma trattata con massaggio cardiaco esterno, non adeguato nel caso di specie.

Rilevava che i Giudici avevano riconosciuto la ricorrenza di un comportamento colposo da parte del paziente, ma poi non ne avevano tenuto conto nella determinazione della pena e nella graduazione del concorso di colpa anche ai fini civilistici.

Censurava la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, perchè indicate complessivamente e non in base alle singole voci.

5. F.G. faceva valere le seguenti ragioni di doglianza.

Si doleva per la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

Osservava che non sussistevano elementi certi attestanti la causa delle patologie – grave ipotensione e fibrillazione – che avevano comportato a loro volta il decesso del B.. Nè al riguardo, poteva affermarsi con sicurezza che il paziente al momento delle dimissioni presentasse un basso livello di potassio, atteso che detto valore era stato controllato solo alcuni giorni prima di lasciare l’Ospedale di (OMISSIS).

Rilevava che il decorso causale era stato accompagnato dall’intervento di fattori alternativi pure idonei a produrre in modo esclusivo il fatto letale, tra cui la mancata alimentazione dell’ammalato nei giorni successivi alla dimissione dall’Ospedale.

Censurava l’omessa valutazione ad opera dei Giudici di merito del quadro di angiodisplasia, in ordine al quale anche il perito d’ufficio era stato alquanto vago.

Censurava la sottovalutazione delle gravi conseguenze che aveva comportato il lungo viaggio fatto fare alla parte offesa dal Dr. D. C., inducendo l’ammalato a farsi ricoverare presso un Ospedale alquanto lontano.

Rilevava che il B. non era stato correttamente curato presso il "pronto soccorso" del Nosocomio di (OMISSIS).

Si doleva per la mancata valutazione del concorso di colpa quantomeno attribuibile al soggetto passivo del reato.

Si doleva per l’erronea liquidazione delle spese giudiziali in favore delle parti civili, priva della indicazione delle singole voci riconosciute.

Motivi della decisione

1. I ricorsi debbono essere respinti perchè infondati.

Si osserva che i giudici di primo e secondo grado hanno correttamente ricostruito in fatto la vicenda processuale, argomentando sulla base di elementi probatori esaustivamente acquisiti, adeguatamente apprezzati anche in relazione alle deduzioni tecniche svolte dal perito nominato dal giudice del Tribunale di (OMISSIS).

Parimenti, correttamente applicati risultano i principi in tema di accertamento del rapporto di causalità, fondato sul criterio della "condicio sine qua non" integrato con il riferimento alla cd. legge scientifica di copertura, desumibile dalle indicazioni fornite dal perito. In particolare, si è tenuto conto delle emergenze ricavabili dai criteri scientifici applicabili in materia, in correlazione al caso concreto, onde, tenuto conto dell’esclusione di fattori alternativi, pervenire con elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica alla conclusione per cui, qualora l’azione doverosa omessa fosse stata invece compiuta (causalità omissiva), l’evento lesivo non si sarebbe verificato (v. Cass. S.U. 10-12-2002 Franzese; Cass. 6-11-2007 n. 840/2008; Cass. 14-11-2007 n. 10.795/2008).

Al riguardo, si evidenzia che, nei reati omissivi impropri, il meccanismo controfattuale, necessario per stabilire l’effettivo rilievo condizionante della condotta umana, e qui segnatamente l’effetto salvifico delle cure omesse, deve affidarsi su affidabili Informazioni scientifiche nonchè sulle contingenze significative del caso concreto. Appunto, occorre comprendere qual è solitamente l’andamento delle patologie, qual è normalmente l’efficacia delle terapie; quali sono i fattori che influenzano il successo degli sforzi teraupetici.

Sulla base di tali elementi di giudizio, l’esistenza del nesso causale può essere ritenuta quando l’ipotesi circa il sicuro effetto salvifico dei trattamenti terapeutici non compiuti è caratterizzata da elevata probabilità logica, ovvero è fortemente corroborata alla luce delle informazioni scientifiche e fattuali disponibili, (v.

Cass. 2-4-2007 n. 21597).

Nel caso in esame, il perito nominato dal giudice, tenendo conto di tutto l’iter di fatto avvenuto ed in considerazione di argomenti scientifici consolidati, ha ritenuto sicuramente errate le scelte dei sanitari che avevano in cura l’ammalato, i quali avevano inadeguatamente monitorato e corretto l’ipopotassiemia di cui era portatore il paziente, patologia questa che aveva rappresentato l’effettivo momento causale del decesso del B.. In specie, nella situazione clinica in cui versava la parte offesa, in presenza di un corretto approccio clinico teraupetico nei confronti della stessa non vi sarebbe stato con alta probabilità il decesso del paziente ovvero questo sarebbe sopravvenuto in un momento diverso della sua storia clinica. Al riguardo, il perito, interrogato nel dibattimento di appello in sede di rinnovazione istruttoria, ha ribadito il suo motivato avviso anche tenendo conto specificatamente degli ulteriori eventi intercorsi dopo le dimissioni del ricoverato.

2. D’altro canto, nel caso in esame le osservazioni di carattere scientifico acquisite consentono di ritenere che il processo causale innescato dalle omissioni in cui sono Incorsi I sanitari della divisione di chirurgia generale dell’Ospedale di (OMISSIS) abbia determinato l’evento esiziale, senza potere configurare la ricorrenza dell’intervento successivo di fattori eziologici nuovi ed eccezionali, idealmente separabili da quello originario. In particolare, non può dirsi che le determinazioni eventualmente inappropriate dei medici intervenuti successivamente ed il comportamento tenuto dal soggetto passivo del reato, il quale non si era alimentato per due giorni e non aveva assunto gli integratori potassici prescritti dai sanitari in sede di dimissioni dal Nosocomio di (OMISSIS), abbiano creato un rischio nuovo prima inesistente, ma la condotta dei predetti ha rappresentato, in caso, solo lo sviluppo ulteriore dell’originario iter eziologico.

3. In ordine agli ulteriori motivi di ricorso esposti dagli istanti, va detto che il giudice di appello risulta avere esercitato correttamente il potere discrezionale, nell’ambito dei criteri indicati nell’art. 603 cod. proc. pen., di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale limitandosi a disporre nuovo esame del perito.

Per quanto concerne la posizione del dott. A.A., i giudici di merito hanno adeguatamente affermato, facendo riferimento agli elementi probatori acquisiti tra cui le stesse dichiarazioni rese nel dibattimento di primo grado da parte del sanitario, che quest’ultimo ha ricevuto il paziente al suo arrivo in reparto, ha eseguito l’esplorazione rettale, ha condiviso l’"iter diagnostico" ed il trattamento di cura e di terapia del B. e la decisione di dimetterlo, unitamente agli altri medici curanti.

Parimenti incensurabile è la determinazione del trattamento sanzionatorio operato dai giudici di merito, i quali hanno pure tenuto conto dell’eventuale ricorrenza di un concorso di colpa a carico della parte offesa, (v., poi, in tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile ai fini del risarcimento dei danno, Cass. 3 sez. civile 28-9-2004 n 19387).

Pure infondata appare la doglianza in ordine alla modalità di liquidazione delle spese in favore della parte civile, essendo questa generica e priva dei necessari elementi di specificazione.

4. La reiezione dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali. I ricorrenti vanno condannati in solido a rifondere le spese sostenute dalle parti civili in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna i ricorrenti in solido a rimborsare le spese di questo grado in favore delle parti civili, liquidandole in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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