T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., 07-01-2011, n. 27 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La P. S.r.l. è proprietaria di un immobile costituito da una serie di corpi che nel loro insieme rappresentano un complesso industriale adibito alla progettazione e costruzione di stampi nonché alla lavorazione di gronde e canali in pvc. L’impianto occupa una superficie di circa 10.000 mq. ed è individuato catastalmente alle particelle n. 212,213 e 249 del foglio di mappa n. 6 del N.C.T. del Comune di San Gennaro Vesuviano.

Con il ricorso in esame e con i successivi motivi aggiunti la società P. ha impugnato i provvedimenti, specificati in epigrafe, con i quali è stata approvata la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di San Gennaro Vesuviano ed è stato classificato come zona E (Agricola) il fondo in questione senza tenere conto dell’osservazione presentata dalla società ed accolta dal Comune (in data 11 giugno 2004) che prevedeva la classificazione dei terreni in questione in zona D1 Industriale artigianale.

La società ricorrente ha depositato una relazione di "consulenza tecnica" redatta dal dr. A.B. nel maggio 2008 sullo stato dei luoghi e sul danno subito per destinazione urbanistica impressa all’area di proprietà, quantificato in circa euro 600.000 ed ha sostenuto l’illegittimità di tali atti per i seguenti motivi:

1) violazione degli articoli 42 e 97 della Costituzione, violazione del principio di imparzialità e di buona amministrazione derivante dal sacrificio del diritto della ricorrente a veder classificata la sua zona come industriale artigianale, in relazione alla attività che vi si svolge da circa 20 anni, salvaguardando invece il diritto di tutti i proprietari dei fondi limitrofi;

2) violazione del principio di proporzionalità e legittimo affidamento in quanto la scelta di sacrificare lo jus aedificandi del proprietario non può gravare solo su determinate persone, fra le quali la ricorrente che, fra l’altro, faceva legittimo affidamento sulla precedente vocazione industriale dell’area, ma deve essere debitamente ripartito; inoltre gli enti superiori non avevano il potere di agire in via sussidiaria e nella fattispecie non hanno fatto prevalere alcun altro interesse pubblico rispetto alla legittima scelta territoriale operata dal Comune proposto a tale funzione;

3) eccesso di potere per disparità di trattamento perché inopinatamente l’amministrazione, come emerge anche dalla planimetria allegata, che evidenzia la collocazione del terreno in un’area che risulta ben collegata con gli assi viari di scorrimento veloce (autostrada A30 e strada 268), ha sacrificato il diritto della società ricorrente salvaguardando invece il diritto di tutti i proprietari dei fondi limitrofi;

4) violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per la mancata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione che non poteva provvedere prescindendo dalle risultanze istruttorie;

5) eccesso di potere per inopportunità del provvedimento amministrativo che non risponde al canone di congruità e logicità dell’azione amministrativa.

Con successivo atto depositato il 24.11.2008, recante motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato i medesimi atti già gravati, una volta riapprovati nella versione organica, quale risultante dalle modifiche e/o integrazioni intervenute nel corso dell’intero iter procedimentale.

Resistono in giudizio la Provincia di Napoli e la Regione Campania.

Con decisione interlocutoria n. 296/2010 del 16.4.2010, assunta all’esito dell’udienza dell’8.2.2010, la Sezione ha disposto incombenti istruttori, cui gli Enti all’uopo onerati, Provincia di Napoli e Comune di San Gennaro Vesuviano, hanno assicurato puntuale riscontro.

All’udienza del 25.11.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito indicati.

In via preliminare, mette conto osservare come abbiano sostanzialmente trovato riscontro le deduzioni di parte ricorrente circa l’effettiva esistenza sull’area di proprietà attorea di manufatti costituenti un complesso industriale, legittimamente edificati (salvo un ampliamento per il quale pende domanda di condono) e, ciò nondimeno, del tutto obliterati nel procedimento di nuova conformazione urbanistica del territorio di San Gennaro Vesuviano.

Vero è che secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa – ribadito anche dopo l’entrata in vigore dell’art.3 della l. 7 agosto 1990 n.241 – le scelte urbanistiche costituiscono apprezzamenti di merito che di regola non necessitano di apposita motivazione oltre a quella che si può evincere dai criteri generali seguiti nell’impostazione del piano, risultanti dalla relazione illustrativa (cfr. ex plurimis, T.A.R. Campania, Sezione I, 7 giugno 2001 n.2632 e 4 dicembre 2000 n.4471; Sezione II, 25 febbraio 2009 n.1058 e 25 settembre 2008 n.890; Consiglio di Stato, Ad. Pl., 22 dicembre 1999 n.24; Sezione IV, 1 settembre 1999 n.1388 e 20 marzo 2001 n.1679). Allo stesso modo, secondo la costante giurisprudenza, le osservazioni formulate dai proprietari interessati al piano regolatore generale o alle sue varianti costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ragionevolmente ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore o della sua variante (cfr. in termini, per tutte, Consiglio Stato, Sezione IV, 19 marzo 2009 n.1652 e 28 settembre 1998 n.1224).

Tuttavia, la stessa giurisprudenza testé richiamata ha anche individuato i limiti ai suddetti principi generali, affermando che la scelta operata non si sottrae al sindacato di legittimità quando sia inficiata da errori di fatto o da abnormi illogicità e che una puntuale motivazione è necessaria in alcuni casi, come quando la nuova destinazione incida su aspettative che derivino da provvedimenti formalmente assunti dall’amministrazione.

Come può leggersi negli atti del complesso procedimento, la decisione di respingere le osservazioni già accolte dall’amministrazione comunale (delibera consiliare n. 10 dell’11.4.2006) si basa sulla considerazione che non sarebbero stati compiuti approfondimenti istruttori sulla veridicità delle dichiarazioni degli interessati circa la legittima preesistenza di manufatti e/o attività. La motivazione risulta esplicitata in particolare nella relazione istruttoria finale (prot. n.1960 del 25.9.2007 dell’Area assetto del territorio – Direzione urbanistica della Provincia di Napoli), laddove si rileva quanto segue: "In merito alle osservazioni accolte dal comune di San Gennaro Vesuviano con la deliberazione n.10 del 23.03.2006, si conferma il precedente parere di non accoglimento delle stesse. In particolare per le osservazioni relative alla presenza di attività produttive si specifica che non è condivisibile il loro accoglimento sulla base della semplice constatazione della loro esistenza. Infatti la valutazione delle stesse va effettuata sulla base di una documentazione più completa, comprendente anche gli elementi necessari a dimostrare la compatibilità urbanistica ed ambientale" (pagine 1516).

Tanto premesso, ritiene il Collegio (in aderenza ad un orientamento già espresso dalla sezione cfr. sentenza n. 26457 dell’1.12.2010) che la determinazione di rigettare in blocco tutte le osservazioni precedentemente accolte dal Comune di San Gennaro Vesuviano, senza operare una congrua valutazione dei diversi casi concreti, appare affetta da un evidente difetto di istruttoria e di motivazione.

Il rilievo operato dall’Amministrazione provinciale appare infatti smentito dall’esito dell’istruttoria disposta dal Collegio, che ha confermato l’esistenza dei titoli puntualmente indicati dall’interessato e la sostanziale conformità delle opere agli stessi, atteso che il dirigente dell’Area tecnica del Comune di San Gennaro Vesuviano ha accertato quanto segue:

"Da una verifica dello stato dei luoghi attualmente il complesso industriale ospita due aziende: la PSC che svolge l’attività di officina meccanica e la Gronda 2000 Sas chesvolge attività di stampaggio materie plastiche e risulta dotata di Autorizzazione Ridotto Inquinamento Atmosferico giusta Decreto Dirigenziale n.2712 del 31/12/2002". D’altro canto, lo stesso Comune di San Gennaro vesuviano ha attestato, con la relazione istruttoria in argomento, il rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

– Concessione edilizia ti. 57 del 5/07/1986 avente ad oggetto "Costruzione di un fabbricato industriale, in San Gennaro Vesuviano alla Via Gorga";

– Concessione edilizia n. 106 del 6/11/1987 non riportante l’oggetto;

– Concessione edilizia n. 50 del 24/04/1989 avente ad oggetto "Variante alla Concessione Edilizia n. 57 del 05/07/1986 e n. 106 del 06/11/1987 per l’ampliamento di un capannone e trasformazioni interne, alla via Gorga";

– Concessione edilizia n. 62. del 25/3/1991 avente ad oggetto: "Variante alla Concessione Edilizia n. 50/89, inerente modifiche ad un capannone industriale con annessi uffici, nonché realizzazione di servizi igienici e tettoie";

– Concessione edilizia n. 164 del 02/11/1991 avente ad oggetto la costruzione di una tettoia smontabile in metallo.

Infine, risulta che, in data 30/12 prot 14359, è stata presentata una domanda di condono ai sensi della legge n. 326/03 avente ad oggetto "piccolo ampliamento e pavimentazione opificio industriale", richiesta, ad oggi, non ancora definita.

In definitiva, ritiene il Collegio che il rilascio dei suddetti titoli, la sostanziale conformità delle opere con quelle assentite, il lungo tempo decorso (circa 20 anni dal rilascio della prima concessione) e, da ultimo, il positivo riscontro delle osservazioni proposte sono sicuramente elementi idonei ad ingenerare in capo al privato un legittimo affidamento circa l’assegnazione al proprio fondo della richiesta destinazione urbanistica, maggiormente rispondente all’attività produttiva ivi svolta. Le suddette circostanze avrebbero richiesto quindi una valutazione più approfondita ed una più adeguata motivazione, riferite alla peculiarità della fattispecie concreta e non rapportate alla generalità dei casi e, al termine, una risolutiva definizione delle varie posizioni, evitando il rinvio a future iniziative pianificatorie, tale da perpetuare l’incertezza in ordine al legittimo esercizio dell’attività produttiva e frustrare l’aspirazione ad un più coerente assetto del territorio.

In relazione all’interesse fatto valere in giudizio le censure appena esaminate rivestono carattere assorbente e la loro fondatezza consente di per sé di accogliere il ricorso, con assorbimento dei motivi non scrutinati.

In conclusione, alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso va accolto entro i limiti di cui in motivazione; per l’effetto, va conseguentemente annullata, in parte qua, la variante impugnata.

Di contro, non può essere accolta la pretesa risarcitoria azionata dalla parte ricorrente anche in ragione del fatto che la portata autoesecutiva della presente decisione elide gli unici profili di danno concretamente prospettati nell’atto di gravame.

Considerato che il vizio di legittimità riscontrato dal Collegio è imputabile alla Provincia di Napoli, le spese di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, vanno poste a carico della stessa, mentre sussistono giusti motivi per compensarle equamente nei rapporti con gli altri due enti costituiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie entro i limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua l’impugnata variante al piano regolatore generale del Comune di San Gennaro Vesuviano.

Condanna la Provincia di Napoli a rimborsare al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1.000,00 (mille), oltre al contributo unificato, che va anch’esso posto a carico della stessa amministrazione.

Compensa le spese di giudizio con la Regione Campania ed il Comune di San Gennaro Vesuviano.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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