T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., 07-01-2011, n. 21 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente espone che la società di cui è legale rappresentante è proprietaria di un lotto di terreno in Nola al NCT foglio 17 p.lle 375 e 377 in relazione al quale ha richiesto il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di un complesso alberghiero.

Il lotto è compreso in zona attualmente priva di strumentazione urbanistica (c.d. zona bianca) a causa della decadenza dei vincoli per inutile decorso del quinquennio di legge.

Trattandosi di zona esterna al centro abitato, parte ricorrente ritiene che il progetto presentato risulti del tutto conforme alle disposizioni regionali che disciplinano la edificazione a seguito della decadenza dei vincoli espropriativi o di inedificabilità che prevedono, in caso di edifici produttivi, che le superfici coperte non possano superare un sedicesimo dell’area di proprietà.

Alla istanza di permesso di costruire descritta il Comune ha risposto che il lotto ricade in zona R di rispetto infrastrutturale relativo alla previsione di una nuova arteria stradale; e pur dando atto della decadenza dei vincoli in oggetto, ha respinto l’istanza, rilevando che il progetto non rispetta il duplice limite di edificabilità, quello fissato in 0,03 metri cubi per metro quadro dall’articolo 9 DPR 380/2001 per gli interventi di nuova edificazione fuori dal perimetro dei centri abitati e di superficie coperta nella misura di un sedicesimo dell’area di proprietà come dettato dal comma 2 dell’art. 4 legge regionale n.17 del 30.3.1982, da ultimo sostituito dal comma 2 dell’art. 9 Legge regionale n.15 dell’11.8.2005 e relativo alla realizzazione di complessi produttivi, all’esterno dei centri abitati.

Il Comune, nella motivazione del diniego, precisa di condividere le argomentazioni della pronuncia del Consiglio di Stato, sentenza n. 681/2009, la quale ha fatto propria la interpretazione più restrittiva del necessario rispetto del duplice limite di edificabilità sopra riportato. Nel caso di rilascio di permesso di costruire per insediamenti produttivi, pertanto, l’amministrazione comunale deve rispettare il limite di edificabilità posto a 0,03 mc oltre a quello della superficie coperta, salvi limiti più restrittivi fissati da leggi regionali.

Il ricorso è affidato alle seguenti censure:

violazione e falsa applicazione art. 9 DPR 380/01, art. 9 legge reg. 15/2005, difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto vari profili: l’intervenuta decadenza dei vincoli di rispetto infrastrutturali comporta la qualificazione dell’area quale zona bianca; l’amministrazione ha fatto pedissequo riferimento a sostegno del diniego alle motivazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 681/09 che si sofferma solo sull’interpretazione dell’art. 9 DPR 380/01, senza alcun riferimento alle disposizioni della legge regionale n. 15/2005.

Il Comune, costituitosi in giudizio, deduce la erroneità della proposta interpretazione, osservando che l’articolo 9 del DPR 380/01 utilizzando l’avverbio "comunque" (la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell’area di proprietà) indica come tale limite vale in ogni caso.

L’articolo 9 infatti è chiaro nel limitare gli interventi di cui alle lettere a e b, salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali, che possono quindi aggiungere ulteriori limiti, ma non eliminarli.

Alla udienza pubblica del 16 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione

Motivi della decisione

Si controverte in ordine alla legittimità del diniego del permesso di costruire del comune di Nola ad una istanza con la quale la parte ricorrente ha chiesto l’assenso alla costruzione di un edificio destinato a complesso alberghiero, sotto il peculiare profilo del rispetto dei parametri stabiliti per le c.d. zone bianche – quale, senza contestazione alcuna, quella interessata dall’intervento in questione – dall’articolo 9, comma 1 lettera b) d.P.R. 380/2001.

Mentre per il Comune osterebbe la inosservanza del doppio (e cumulativo) limite previsto dall’articolo 9 su citato per gli interventi a destinazione produttiva (e cioè sia dell’indice di fabbricabilità pari allo 0,03 metri cubi per metro quadro, sia della superficie massima di un decimo dell’area di proprietà o quello superiore fissato da leggi regionali), il ricorrente ritiene che la norma di riferimento vada interpretata nel senso che, per la tipologia di intervento in questione, debba rispettarsi il solo parametro riferito alla ampiezza della copertura dell’edificio e non anche quello relativo alla cubatura massima realizzabile.

Secondo il ricorrente, l’art. 117 Cost., quale risultante dalla riforma attuata con legge costituzionale n. 3 del 2001, ha confermato ed ampliato le attribuzioni normative delle Regioni nella materia del c.d. "governo del territorio" con l’attribuzione alle medesime di una potestà legislativa concorrente.

Pertanto, l’articolo 9 comma 1 lettera b) DPR 380 del 2001, secondo il quale, nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti "fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell’area di proprietà" (…) andrebbe interpretato nel senso che unico limite per gli interventi produttivi è quello fissato per la superficie coperta e non anche quello della densità massima fondiaria, riferibile solo alla nuova edificazione non produttiva. La spiegazione della tecnica di formulazione della norma potrebbe rinvenirsi nella necessità di puntualizzare in maniera definitiva, in aderenza all’unanime orientamento assunto dalla giurisprudenza sul punto, che gli interventi di nuova edificazione – sia quelli a carattere ordinario sia quelli a destinazione produttiva – possono realizzarsi esclusivamente al di "fuori del perimetro dei centri abitati"; l’utilizzo, poi, di un punto e virgola, anziché di un punto, tra la previsione dei due limiti in questione, sarebbe, in ogni caso, tale da creare un adeguato distacco tra le due distinte ipotesi considerate dalla norma. Per ciò che concerne, infine, l’uso dell’avverbio "comunque", relativamente agli interventi a destinazione produttiva, l’aver previsto che la superficie coperta non può "in ogni caso" superare un decimo dell’area di proprietà sarebbe volto a sottolineare che trattasi di limite assolutamente inderogabile, piuttosto che significare che tale limite andrebbe ad aggiungersi a quello di cubatura, previsto nel primo alinea della stessa lettera b), in generale, per tutti gli altri interventi di nuova edificazione.

Ai sensi dell’articolo 4 l.reg. 17 del 1982, cui espressamente rinvia l’art. 38 comma 3 l.reg.n.16 del 2004, nonché l’art. 9 comma 2 l.reg.11 agosto 2005 n.15, in Campania, in caso di decadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione, le superfici coperte dei complessi produttivi all’esterno dei centri abitati, non possono superare l’unico limite di un sedicesimo dell’area di proprietà.

Il Collegio rileva che la tesi sostenuta da parte ricorrente, ancorchè enunciata in precedenti sentenze di questa Sezione, debba essere rimediata alla luce del recente orientamento del Giudice di Appello (cfr. per tutti la citata sentenza n. 681/2009) il quale predica la irrilevanza delle leggi regionali siano esse precedenti o successive alla entrata in vigore del nuovo testo unico dell’edilizia dPR n. 380/2001. Pertanto,secondo il generale e prioritario canone ermeneutico dell’interpretazione letterale delle disposizioni normative, l’art. 9 comma 1, lettera b) DPR 380 del 2001, recante la disciplina degli interventi edilizi a destinazione produttiva al di fuori dei centri abitati in caso di assenza di pianificazione urbanistica, non può che essere interpretato nel senso della necessità e concorrenza di entrambi i limiti previsti dalla norma.

Conseguentemente, è legittimo il diniego di permesso di costruire qualora l’intervento edilizio a scopi produttivi ricadente in zona bianca non rispetti sia il limite della densità fondiaria massima di 0,03 mc su metro quadrato, sia il limite di un decimo della superficie coperta rispetto all’area di proprietà del richiedente il titolo edilizio (Consiglio Stato, IV, 19.6.2006, n.3658 e Consiglio Stato, IV, 22 giugno 2006, n.3872).

L’articolo 9 su detto così recita: "Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:

a)…;

b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell’area di proprietà".

La necessità del rispetto anche di tale indice di cubatura deriva dalle seguenti considerazioni.

L’uso del punto e virgola tra il primo e il secondo periodo della disposizione indica, in particolare, che la ipotesi contemplata nella seconda parte (e cioè il caso degli interventi a destinazione produttiva) rinviene una parte della sua regolamentazione nella disciplina contenuta in quella che precede il segno di interpunzione (poiché altrimenti le due frasi sarebbero staccate da un punto).

In disparte la discutibilità della tecnica normativa utilizzata, è soprattutto l’uso dell’avverbio "comunque" (il cui significato è stato valorizzato dal Giudice di appello, ritenendo che lo stesso va usato soltanto quando mette in relazione e congiunge una proposizione con un’altra, sicchè non va di regola utilizzato in proposizione sospesa), a rivelare come il secondo limite viene stabilito in aggiunta e non in alternativa al primo parametro, restando altrimenti del tutto privo di senso il suo utilizzo.

Deve quindi concludersi che, secondo il generale e prioritario canone ermeneutico dell’interpretazione letterale delle disposizioni normative, l’art. 9 comma 1, lettera b) DPR 380 del 2001, recante la disciplina degli interventi edilizi a destinazione produttiva al di fuori dei centri abitati in caso di assenza di pianificazione urbanistica, non può che essere interpretato nel senso della necessità e concorrenza di entrambi i limiti previsti dalla norma.

Il ricorso va conclusivamente respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, in considerazione degli orientamenti giurisprudenziali non univoci sulla questione, ad eccezione del contributo unificato che rimane a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate. Contributo unificato a carico del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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