T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., 07-01-2011, n. 12 Questioni di legittimità costituzionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe, il dott. R.R. ha premesso di essere stato nominato ricercatore universitario confermato, con provvedimento del Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli dell’1.10.2001, a seguito di valutazione comparativa riservata al personale in possesso dei requisiti previsti dall’art.1, comma 10, della L. n.4/1999.

Il ricorrente ha esposto che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 6.6.2008 n.191, ha presentato istanza, protocollata in data 24.6.2008, diretta ad ottenere il riconoscimento dei servizi svolti prima dell’inquadramento in ruolo in qualità di funzionario tecnico(dal 1.11.1985 al 8.8.2000 e dal 9.8.2000 al 30.9.2001 in categoria D) per intero, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e, per due terzi, ai fini della carriera, ai sensi dell’art.103, comma 3, del D.P.R. n.382 del 1980.

Avverso il provvedimento prot. n. 4006 del 30.1.2009, con cui il Rettore della suindicata Università degli Studi ha rigettato l’istanza, il dott. R. ha proposto il ricorso in trattazione, affidato ai seguenti motivi d’impugnazione:

1) Violazione e falsa applicazione della L. n.4/1999 e del D.P.R. n.382/1980 – Violazione e falsa applicazione della sentenza della Corte Costituzionale del 6.6.2008 n.191 – Violazione e falsa applicazione degli artt.3, 36, comma 1, e 97 Cost.;

2) Violazione e falsa applicazione degli artt.3 e ss. della L. n.241/1990 – Violazione del giusto procedimento – Carenza assoluta di motivazione – Comportamento elusivo – Disparità di trattamento – Eccesso di potere per illogicità e manifesta ingiustizia;

3) Disparità di trattamento – Eccesso di potere per illogicità e manifesta ingiustizia.

Si è costituita in resistenza l’intimata amministrazione, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che ha concluso con richiesta di reiezione della domanda.

Alla pubblica udienza del 25 novembre 2010, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Il punto centrale della controversia consiste nello stabilire se la sentenza della Corte costituzionale n.191 del 6 giugno 2008 rilevi nel rapporto dedotto in giudizio.

Giova premettere che la Corte costituzionale, con l’evocata pronuncia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.382, modificato dall’art.23 della legge 23 dicembre 1999 n.488, nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca. Con la citata sentenza, la Consulta ha rilevato il contrasto della norma richiamata con gli articoli 3 e 97 Cost., osservando tra l’altro che "la differenza tra il trattamento che la disposizione impugnata riserva ai tecnici laureati che diventino ricercatori, rispetto a quello riservato ai tecnici laureati che diventino professori, è manifestamente irragionevole".

2. A base della determinazione negativa impugnata, il Rettore della intimata Università ha, anzitutto, posto la presunta tardività dell’istanza presentata dal ricorrente (acquisita al protocollo dell’Ateneo in data 24.6.2008), in quanto la stessa è stata avanzata oltre il termine di "un anno dalla conferma in ruolo", previsto dal citato art.103, comma 4, del d.P.R. n.382/1980, "e in ogni caso oltre il termine di prescrizione di 5 anni", motivo per cui, trattandosi di un rapporto ormai esaurito, non potrebbe essere invocata la portata retroattiva della sentenza additiva della Corte costituzionale n.191 del 2008. L’autorità emanante, nel riconoscere carattere dirimente al suddetto rilievo, ha aggiunto che il servizio prestato nella qualifica non sarebbe comunque riconducibile alla fattispecie cui si riferisce la suddetta pronuncia, relativa ai servizi espletati nella diversa qualifica di tecnico laureato.

3. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

3.1. Deve in primo luogo rammentarsi che l’art. 50 del d.P.R. n.382 dell’11.7.1980, di riordinamento della docenza universitaria, ha previsto che nella prima applicazione dello stesso decreto potessero essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità nel ruolo dei professori associati, tra le altre categorie, i tecnici laureati in servizio all’atto dell’entrata in vigore del decreto, inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l’anno accademico 197980 avessero svolto tre anni di attività didattica e scientifica.

L’art. 103 dello stesso d.P.R. n.382/1980 ha previsto, al secondo comma (il primo comma riguarda analogo riconoscimento per i professori ordinari), che all’atto della conferma in ruolo o della nomina in ruolo ai sensi del precedente art. 50, è riconosciuto per due terzi ai fini della carriera, il servizio effettivamente prestato in qualità di tecnico laureato.

Ai sensi del comma 4, il riconoscimento dei servizi di cui ai precedenti commi, può essere chiesto, "entro un anno dalla conferma in ruolo. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto può richiederlo entro un anno dalla predetta data".

In base alle previsioni della legge 14 gennaio 1999 n.4 è stato poi previsto per i tecnici laureati un meccanismo di transito agevolato nel ruolo dei ricercatori confermati, attraverso il concorso riservato, di cui hanno potuto beneficiare solo i tecnici laureati che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, avessero svolto almeno tre anni di attività di ricerca. Come osservato dalla Consulta nella già citata sentenza n.191 del 2008, "Non si può fare a meno di notare, al riguardo, che, per il transito dei tecnici laureati al ruolo dei professori associati, l’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 prevedeva un meccanismo molto simile a quello previsto nel 1999 per il transito al ruolo dei ricercatori confermati, con un giudizio di idoneità al quale potevano accedere i tecnici laureati che avessero svolto tre anni di attività didattica e scientifica".

3.2. Va poi osservato che, a norma dell’art.136 della Costituzione, quando viene dichiarata l’illegittimità costituzionale di una legge, questa "cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione". In linea con la statuizione costituzionale, l’art.30 della legge n.87 del 1953, dopo aver disposto in ordine alla pubblicazione della decisione ed alla conseguente comunicazione alle Camere "affinché, ove lo ritengano necessario, adottino i provvedimenti di loro competenza", stabilisce a sua volta che "le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione".

Dalle citate disposizioni si è tratto il pacifico principio – estensibile, sia pure con gli opportuni adattamenti, anche alle sentenze cosiddette additive, cioè integrative della previsione normativa – in base al quale la declaratoria di illegittimità costituzionale è applicabile a tutti i rapporti non ancora "esauriti", operando tale declaratoria in modo diverso dall’abrogazione, dalla quale si differenzia per presupposti, natura ed effetti. La dichiarazione di illegittimità costituzionale, infatti, a differenza dall’abrogazione, ha per presupposto l’invalidità della legge, in quanto viziata dall’essere in contrasto con un precetto costituzionale e rende la norma dichiarata incostituzionale non più applicabile ai rapporti ancora sub iudice, mentre deve essere applicata per i rapporti esauriti, intendendosi per tali quelli che, sorti precedentemente alla pronuncia di incostituzionalità, abbiano dato luogo a situazioni ormai consolidate ed inderogabili per effetto del passaggio in giudicato di decisioni giurisdizionali, della definitività di provvedimenti amministrativi divenuti inoppugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale.

Ed invero, come rilevato dal Rettore dell’Università intimata, il vizio di illegittimità non ancora dichiarato dalla Consulta non determina un impedimento legale all’esercizio del diritto disconosciuto da atti aventi forza di legge contro il dettato della Costituzione. Il soggetto interessato è posto, invece, in una situazione di mera difficoltà di fatto, cui può reagire attivando gli ordinari mezzi di tutela e sollevando in tale sede l’incidente di costituzionalità. Ne consegue che la retroattività della pronuncia che accerta l’incostituzionalità della norma non può incidere né recupera le situazioni giuridiche ormai esaurite o consolidatesi, alle quali l’interessato non abbia ritenuto di porre rimedio con gli strumenti che l’ordinamento gli offre, ovverosia con la proposizione dell’azione giurisdizionale attraverso cui sottoporre la norma viziata alla verifica del Giudice delle leggi.

3.3. Tuttavia, nel caso di specie, al momento della presentazione dell’istanza il rapporto non poteva considerarsi esaurito alla stregua dei richiamati principi.

3.4. Quanto al primo aspetto della questione, dalla previsione dell’art. 103 emerge chiaramente che le norme del primo e del secondo comma contengono già il riconoscimento espresso del cd. servizio preruolo, il quale non è sottoposto ad alcuna condizione né presupposto, che non sia il tipo di servizio prestato alla data di entrata in vigore della disciplina (tecnico laureato, assistente, ricercatore, professore incaricato).

Pertanto, come ritenuto dalla giurisprudenza formatasi sul punto (cfr, per tutte, T.A.R. Lazio, Sezione III, 11 settembre 2008 n.8263; T.A.R. Liguria, Sezione I, 4 luglio 2003, n. 853,) il successivo quarto comma deve essere interpretato nel senso che il termine di un anno non deve ritenersi perentorio. La domanda costituisce infatti una mera facoltà del professore entrato in ruolo, come può evincersi dal dato letterale del primo periodo, secondo cui il riconoscimento dei servizi " può essere chiesto", ovvero del successivo periodo dello stesso comma, laddove si precisa che il personale già di ruolo alla data di entrata in vigore della norma, " può richiederlo".

L’eventuale preclusione all’esercizio del diritto, in quanto derogatoria rispetto al regime generale, potrebbe essere ammessa solo in presenza di un’esplicita previsione di decadenza e quindi di perentorietà del termine, nella specie insussistente.

Si deve dunque ritenere che l’art. 103 attribuisca un diritto soggettivo perfetto al riconoscimento del servizio pre ruolo e che il termine previsto dal quarto comma abbia natura ordinatoria.

3.5. Circa il secondo profilo della questione, deve ritenersi che la domanda di riconoscimento dei servizi pre ruolo, avanzata ai sensi del citato art.103, in difetto di espressa previsione contraria, è assoggettata al termine di prescrizione ordinario di dieci anni, di cui all’art.2946 c.c., mentre solo le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della nuova qualifica si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall’art.2948 n.4 c.c.

3.6. Con riguardo all’ultima ragione ostativa, di cui si fa cenno nell’atto impugnato, appare sufficiente richiamare quanto più volte affermato dalla Sezione in ordine all’assimilazione delle figure di tecnico laureato e di funzionario tecnico (cfr., per tutte, T.A.R. Campania, Sezione II, 6 novembre 2006 n.9384). Nel richiamato precedente si è infatti chiarito che l’omessa previsione della qualifica di funzionario tecnico laureato nell’art.103 del d.P.R. n.382 del 1980 è conseguente alla sua inutilità, in quanto si tratta del succedersi di qualifiche formali a fronte delle stesse funzioni sostanziali esercitate. Invero, la qualifica di funzionario tecnico non si aggiunge a quella del tecnico laureato, ma la sostituisce, con conseguente applicabilità delle disposizioni previste originariamente per la qualifica sostituita. In definitiva, deve ritenersi che il profilo del funzionario tecnico sia stato ope legis equiparato a quello del tecnico laureato, onde tale ultimo ruolo è confluito in quello di funzionario tecnico, con conseguente necessità di assicurare una piena equiparazione tra le due figure.

4. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con attribuzione all’avv. Alagna anticipatario

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;

dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio pregresso prestato in qualità di funzionario tecnico (dal 1.11.1985 al 8.8.2000 e dal 9.8.2000 al 30.9.2001 in categoria D) per intero, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e, per due terzi, ai fini della carriera, ai sensi dell’art.103, comma 3, del D.P.R. n.382 del 1980, con condanna della intimata Università al pagamento delle differenze economiche connesse e consequenziali, oltre accessori ex art. 429 c.p.c.;

Condanna l’Università intimata a rimborsare al ricorrente le spese di giudizio, che liquida complessivamente in 1.000,00 (mille) euro, con attribuzione all’avv. Alagna anticipatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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