Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2
(Norme in materia di sicurezza nella pratica degli
sport invernali da discesa e da fondo in attuazione
della normativa nazionale vigente ed interventi
a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza
sulle aree sciabili, dell’impiantistica
di risalita e dell’offerta turistica).
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 11
del 19 marzo 2009
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Modifiche all’articolo 27 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)
1. All’articolo 27, comma 4, della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2
(Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa
e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a
sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili,
dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica) dopo le parole