Legge Regionale n. 8 del 18-03-2009 Regione Piemonte. Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l’istituzione dei bilanci di genere.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 12
del 26 marzo 2009
Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Principi e finalità)

1. In attuazione della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di
discriminazione contro le donne (CEDAW), ratificata e resa esecutiva dalla
legge 14 marzo 1985, n. 132, del Trattato che istituisce la Comunità europea,
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della Costituzione
della Repubblica Italiana e dello Statuto, la Regione opera affinché le
politiche e i relativi interventi di attuazione favoriscano il superamento di
ogni discriminazione diretta o indiretta ancora esistente nei confronti delle
donne, il rafforzamento della condizione femminile e l’incremento della
partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale, culturale e
civile, attraverso l’integrazione della dimensione di genere nella normativa e
nell’azione politica e programmatica regionale in coerenza con gli indirizzi
della programmazione nazionale ed europea.

ARTICOLO 2

(Obiettivi)

1. In attuazione dei principi enunciati all’articolo 1 la Regione,
nell’ambito delle proprie competenze e in raccordo con le istituzioni
regionali di parità, persegue i seguenti obiettivi:
a) promuovere e sostenere iniziative di sensibilizzazione, trasferimento e
scambio di buone pratiche volte a realizzare una società con ruoli equilibrati
e non discriminatori tra uomini e donne;
b) favorire l’equilibrio tra attività lavorativa e vita privata e familiare
per donne e uomini attraverso politiche di conciliazione tra lavoro e vita
privata e familiare e strumenti che incoraggino la condivisione delle
responsabilità familiari;
c) promuovere la paritaria partecipazione delle donne nei luoghi di decisione
sia in ambito pubblico che privato, nelle assemblee elettive e nei luoghi di
governo, negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del
Consiglio e della Giunta regionale;
d) sostenere progetti per la promozione delle pari opportunità in tutti i
livelli dell’ istruzione e della formazione;
e) sostenere, in collaborazione con la comunità scientifica e in particolare
con le Università e il Politecnico, iniziative volte a promuovere la
formazione di alto livello sulle pari opportunità;
f) sostenere l’imprenditorialità femminile favorendo la creazione, lo
sviluppo, la crescita dimensionale e la cooperazione tra imprese gestite da
donne;
g) promuovere e sostenere iniziative volte a conseguire gli obiettivi di
Lisbona in tema di occupazione femminile, eliminare la disparità retributiva
tra uomini e donne, favorire l’accesso delle donne a posti di direzione e
responsabilità nei luoghi di lavoro;
h) promuovere e sostenere azioni volte a prevenire la violenza fondata sul
genere e la tratta delle donne, anche attivando piani e programmi per la
tutela delle vittime;
i) promuovere e sostenere iniziative che valorizzano le donne migranti o
appartenenti a minoranze etniche e ne favoriscono l’integrazione nella vita
economica, sociale, politica, culturale e civile;
l) promuovere e sostenere iniziative volte a superare gli stereotipi di
genere;
m) promuovere ricerche, studi e la raccolta sistematica di documentazione
sulla condizione femminile e sulle discriminazioni.

ARTICOLO 3

(Definizione e finalità del bilancio di genere)

1. Ai fini della presente legge, il bilancio di genere consiste nella
valutazione dell’impatto delle politiche di bilancio sul genere attraverso
l’individuazione di aree sensibili al genere al fine di promuovere
l’uguaglianza di opportunità tra uomini e donne.
2. La Regione predispone controlli di genere nelle diverse fasi di
progettazione, definizione e applicazione del bilancio nonché un sistema di
monitoraggio e valutazione.
3. Il bilancio di genere è lo strumento per raggiungere più efficacemente i
seguenti obiettivi:
a) una maggiore efficienza della spesa pubblica;
b) la promozione della prospettiva di genere in tutte le politiche;
c) la partecipazione delle donne nel processo decisionale;
d) l’introduzione delle politiche di mainstreaming;
e) la previsione di politiche di bilancio eque ed equilibrate volte a ridurre
le diseguaglianze e a promuovere le pari opportunità;
f) la promozione della trasparenza, attraverso una migliore comprensione
delle entrate e delle uscite pubbliche da parte dei cittadini e delle
cittadine;
g) la diffusione della consapevolezza da parte delle istituzioni delle
conseguenze delle loro scelte sulla cittadinanza.

ARTICOLO 4

(Ambito di applicazione del bilancio di genere)

1. La Regione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, incentiva gli enti locali ad adeguare i propri bilanci alle finalità di
cui all’articolo 3.
2. La Regione predispone corsi di formazione finalizzati a istruire il
personale delle pubbliche amministrazioni per la realizzazione dei bilanci di
genere.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

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