T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 07-01-2011, n. 59 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

i sigg. L.C. e consorti assumono d’esser tutti laureati in chimica e d’aver partecipato, collocandosi in posizione utile, alla procedura selettiva indetta dall’Agenzia delle dogane per l’assunzione di 25 chimici per l’Area III, fascia F1, con contratto di formazione e lavoro per la durata di 24 mesi;

Rilevato che i sigg. C. e consorti dichiarano d’esser stati assegnati, in relazione alla graduatoria di merito ed alle preferenze espresse, alle sedi di lavoro disponibili al tempo della loro assunzione (ancorché diverse da quelle predilette), presso le quali furono poi confermati una volta stabilizzatosi il loro rapporto con contratto a tempo indeterminato;

Rilevato altresì che i sigg. C. e consorti rendono nota l’emanazione della determinazione prot. n. 5581 del 18 luglio 2008, con cui il Direttore dell’Agenzia delle dogane ha disposto l’assunzione, a’sensi dell’art. 1, c. 346, lett. c) della l. 24 dicembre 2007 n. 244 e con contratto a tempo determinato, dei candidati inseriti quali idonei nella graduatoria della medesima selezione per chimico, con contestuale assegnazione di costoro alle sedi di lavoro oggidì disponibili;

Rilevato inoltre che i sigg. C. e consorti fanno presente di non esser stati a loro volta interpellati dall’Agenzia delle dogane, a differenza dei candidati neoassunti, per esprimere la loro preferenza rispetto alle sedi di lavoro nel frattempo disponibili, sicché, a loro dire, essi sono stati pretermessi per sedi migliori o più ambite a favore dei predetti candidati pur se in origine collocatisi in posizione inferiore;

Rilevato quindi che i sigg. C. si gravano avverso detta determinazione e gli atti esecutivi e presupposti innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, deducendo in punto di diritto vari profili di censura;

Motivi della decisione

il ricorso in epigrafe s’appalesa inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Giudice sulla questione controversa, come rettamente è eccepito dalle parti resistenti, in quanto, sebbene la prospettazione attorea configuri l’oggetto del contendere quale gravame avverso una determinazione autoritativa del Direttore dell’Agenzia intimata, quest’ultima invero si sdoppia in una statuizione d’avviamento al lavoro dei controinteressati e nella loro assegnazione alle sedi disponibili al momento di tal assunzione;

Considerato al riguardo che siffatta determinazione, nella parte in cui esegue l’autorizzazione ex art. 1, 346, lett. e) della l. 244/2007 per l’assunzione dei controinteressati attingendoli dalla graduatoria della selezione di cui i ricorrenti furono dichiarati vincitori, non forma oggetto di contestazione da parte di questi ultimi, di talché non viene ad evidenza il preteso aspetto autoritativo che, a loro dire, fonderebbe la giurisdizione di questo Giudice;

Considerato invero che, grazie al ripetuto art. 1, c. 346, lett. e), per l’Agenzia intimata è autorizzata la spesa per l’assunzione di personale, per la quale essa deve prioritariamente attingere, com’è poi accaduto nella specie, dalle "… graduatorie formate a seguito di procedure selettive già formate…", onde v’è in capo alla P.A. stessa, stante l’esistenza della citata graduatoria ancora efficace, non già un potere valutativo o comparativo del merito dei candidati idonei colà inseriti, bensì l’obbligo d’avviarli al lavoro nei limiti della disponibilità dei posti per la cui copertura si procede;

Considerato di conseguenza che, a differenza di ciò che opinano i ricorrenti e comunque si voglia intendere tal avviamento al lavoro dei controinteressati e degli altri candidati inseriti nella ripetuta graduatoria, è certo che NON v’è alcuna nuova procedura selettiva che vagli i titoli e le abilità di costoro rispetto a quanto a suo tempo già accaduto e, quindi, non si configura sul punto la giurisdizione di questo Giudice a’sensi dell’art. 63, c. 4 del Dlg 30 marzo 2001 n. 165;

Considerato allora che la questione controversa concerne solo la contestazione dell’assegnazione dei controinteressati a posti (rectius, a sedi) di lavoro ambite dai ricorrenti, ma tal vicenda, pur se regolata da un atto di microoorganizzazione, concerne nulla più che la mera gestione del rapporto di lavoro subordinato di tutti i soggetti qui coinvolti, nei cui confronti l’Agenzia intimata esercita i poteri del privato datore di lavoro e le cui controversie sono devolute, in virtù dell’art. 63, c. 1 del Dlg 165/2001, alla cognizione dell’AGO;

Considerato inoltre che il difetto di giurisdizione non vien meno sol perché, nella specie, nella gestione delle assegnazioni dei lavoratori alle sedi di lavoro sia implicato un atto microrganizzativo, atteso che con quest’ultimo si manifesta la volontà della P.A. datrice di lavoro non già di regolare le proprie funzioni attraverso un certo assetto di uffici ed organi, bensì e più sommessamente di gestire il rapporto di lavoro, senza che tal forma giuridica modifichi la natura ed il contenuto di siffatta statuizione, inerente al normale svolgimento del rapporto con i propri addetti;

Considerato che non a diversa conclusione deve il Collegio pervenire per il fatto che la censurata attività gestoria ridondi in danno delle complessive posizioni di lavoro dei ricorrenti, giacché non può escludersi a priori, almeno in linea di mero principio, un effetto discriminatorio discendente dalla scelta della P.A. datrice di lavoro di non prediligere costoro, pur se in posizione poziore rispetto ai controinteressati, nelle sedi più ambite o prestigiose;

Considerato nondimeno che non per ciò solo è esclusa sul punto la giurisdizione dell’AGO a tutela dei diritti dei lavoratori che s’assumono illecitamente pretermessi, a più forte ragione competente a conoscere della vicenda anche ai fini dell’esatta conformazione della loro posizione soggettiva in base all’art. 35, c. 5bis del Dlg 165/2001;

Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che giusti motivi ne suggeriscono la compensazione integrale tra tutte le parti.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (sez. II), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8146/2008 RG, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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