Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-12-2010) 10-01-2011, n. 253

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con sentenza del 10 luglio 2009 la Corte d’appello di Lecce confermava quella di primo grado che aveva dichiarato:

– T.G., colpevole del delitto di calunnia, per avere falsamente accusato i marescialli dei carabinieri C.M. e Ci.An. di averlo costretto con minacce a fare il nome di N.D. come suo complice nella commissione dell’omicidio di Co.Ce.;

– P.C., colpevole del delitto di falsa testimonianza, per avere falsamente affermato nel processo per l’omicidio di Co.Ce. di avere trascorso l’intera serata in compagnia del figlio T.G. e di N.D..

Gli imputati ricorrono per Cassazione.

2.1 T. denuncia:

1. erronea applicazione dell’art. 368 c.p., perchè sarebbe mancata l’attribuzione del fatto di reato a un soggetto determinato, posto che egli non aveva denunciato i m.lli C. e Ci., ma aveva genericamente accusato i carabinieri della Caserma di (OMISSIS) alla quale i pretesi calunniati non appartenevano;

2. inosservanza degli artt. 192 e 197 bis c.p.p., perchè la prova del reato sarebbe stata illegittimamente desunta dalle testimonianze delle persone offese dal reato, imputate o imputabili in procedimento connesso.

2.2 I motivi proposti dal ricorrente T. sono inammissibili.

Il primo, perchè denuncia una violazione di legge che non è stata dedotta nei motivi d’appello (v. art. 603 c.p.p., comma 3, ult.p.).

Il secondo, perchè non specifica quali sarebbero gli elementi di prova tratti dalle deposizioni asseritamente inutilizzabili nè quale peso essi avrebbero avuto nel sorreggere l’affermazione di responsabilità penale. Comunque l’eccezione di inutilizzabilità è anche manifestamente infondata, perchè le persone offese non sono mai state indagate in procedimento connesso e tanto basta per escludere la presunta incapacità a testimoniare.

3.1 P. denuncia:

1. inosservanza dell’art. 372 c.p., perchè la falsa testimonianza non avrebbe avuto potenziale idoneità a condurre il giudice in errore e comunque la divergenza tra dichiarazione e realtà sarebbe stata involontaria;

2. inosservanza dell’art. 384 c.p., comma 1, perchè l’esimente speciale dovrebbe applicarsi anche al teste che, avvisato della facoltà di astenersi dal deporre, vi rinunci.

3.2 I motivi di ricorso sono inammissibili.

Il primo, perchè denuncia una violazione di legge che non è stata dedotta nei motivi d’appello (v. art. 603 c.p.p., comma 3, ult.p.).

Il secondo, perchè manifestamente infondato, essendo giurisprudenza consolidata che la causa di esclusione della punibilità per il reato di falsa testimonianza, prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore, non opera nell’ipotesi in cui il testimone abbia deposto il falso pur essendo stato avvertito della facoltà di astenersi (v. Sez.Unite, 29.11.2007 n. 7208, Genovese).

4. Sono infondate – oltre che improponibili, attesa l’inammissibilità degli altri motivi – anche le richieste di proscioglimento per prescrizione dei reati, perchè, essendo stata emessa la sentenza di primo grado prima dell’8 dicembre 2005, si applica il vecchio termine di prescrizione decennale, aumentato per il compimento di atti interruttivi ad anni quindici.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, considerata la colpa con cui hanno determinato l’inammissibilità, anche al versamento della somma di Euro mille ciascuno alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille ciascuno alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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