T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 07-01-2011, n. 58 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

la E.B. s.n.c., corrente in Bracciano (RM), dichiara d’esser proprietaria d’un appezzamento di terreno costituente, a suo dire, un lotto intercluso sito in Bracciano, alla via C. Cattaneo;

Rilevato che detta Società rende nota la collocazione di tale terreno in zona B (sottozona B/3, ristrutturazione e completamento) del PRG di Bracciano, il quale ricade altresì, a suo dire, in zona 2) del piano territoriale paesistico – Ambito territoriale n. 3), adottato dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta regionale n. 2270 del 28 aprile 1987;

Rilevato altresì che detta Società fa presente d’aver proposto, per il medesimo terreno e dopo varie vicissitudini relative alla concessione edilizia n. 79 del 2 settembre 1991 n. 79, un nuovo progetto edilizio, per il quale la Regione Lazio, con decreto prot. n. 2098/7 del 30 maggio 1992, rilasciò il nullaosta ex art. 7 della l. 29 giugno 1939 n. 1497;

Rilevato inoltre che, con decreto 8 agosto 1992, notificato il successivo 10 novembre, il Ministero per i beni culturali annullò tutoriamente, a’sensi dell’art. 82, IX c. del DPR 24 luglio 1977 n. 616, il predetto nullaosta;

Rilevato quindi che detta Società ha adito questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, impugnando il decreto ministeriale e deducendo in punto di diritto cinque motivi di gravame;

Motivi della decisione

con sentenza parziale n. 3514 dell’8 marzo 2010, la Sezione respinse gli ultimi quattro motivi sui cinque proposti e dispose invece per quest’ultimo alcuni incombenti istruttori, ordinando al Ministero intimato di fornire motivati e documentati chiarimenti circa l’esatta collocazione del lotto di proprietà della Società ricorrente -distinto al NCT, fg. 25, partt. nn. 551 e 904, rispetto alla zonizzazione stabilita dal PTP – Ambito territoriale n. 3), provvisti da idonea ed intelligibile cartografia, oltre a chiarimenti sulle regole d’edificazione indicate dal PTP per la zona specifica in cui ricade il terreno de quo;

Considerato al riguardo che, con nota prot. n. 6796 del 15 luglio 2010, depositata agli atti di causa il successivo giorno 22, il Ministero intimato ha chiarito come il lotto di proprietà della Società ricorrente ricadesse, al tempo dei fatti controversi, nel PTP n. 3, zona 2) (art. 29), la quale comprese le zone da B) a F) ex DM 1444/1968, con possibilità di "… trasformazione dei luoghi nei limiti consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del…" medesimo PTP;

Considerato allora che va accolto il residuo motivo di gravame, incentrato appunto sulla conformità dell’attività edilizia attorea alle testé citate disposizioni della NTA del PTP n. 3 per la zona 2) e sull’erroneità del provvedimento impugnato circa l’applicazione nella specie delle regole per la zona 11) dettate dall’art. 38 delle medesime NTA;

Considerato invero che, come in effetti denuncia il motivo d’impugnazione in esame, il lotto della ricorrente ricade non in zona 11), ma in quella 2) del predetto PTP – Ambito territoriale n. 3, onde soggiace, ricadendo in zona B), sottozona B/3 del citato PRG di Bracciano, alle regole edificatorie colà prescritte, senz’uopo d’ulteriori limitazioni recate dal PTP stesso;

Considerato di conseguenza che rettamente la Società ricorrente censura il provvedimento gravato sotto il profilo dell’errore sui presupposti, giacché per il lotto di sua proprietà non valgono quei limiti che l’art. 38 delle NTA del PTP pone per la zona 11) (rispetto delle visuali) e che il Ministero intimato ha indicato quale ragione essenziale (divieto di recare disturbo al godimento di visuali prospettiche) del suo intervento tutorio sul nullaosta regionale;

Considerato infine e quanto alle spese del presente giudizio, che queste seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (sez. II), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 917/93 RG in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, il decreto MIBAC dell’8 agosto 1992 meglio indicato in premessa.

Condanna il solo intimato MIBAC al pagamento, a favore della Società ricorrente, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in Euro 2.000,00 (Euro duemila/00) oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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