T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 07-01-2011, n. 57 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

la A. s.p.a. rende noto d’essersi collocata, in esito a detta procedura, solo al secondo posto della graduatoria definitiva, aggiudicataria essendo risultata la S.I.S.A.S. s.p.a., corrente in Milano;

Rilevato quindi che la A. s.p.a. è insorta avverso tal risultato innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe e con i motivi aggiunti notificati il 28 settembre 2010, deducendo in punto di diritto vari profili di censura;

Motivi della decisione

che la domanda cautelare attorea è stata rigettata dalla Sezione, con ordinanza poi confermata dal Supremo Consesso;

Considerato altresì che, con atto depositato all’odierna udienza pubblica, il patrono della ricorrente dichiara formalmente di voler rinunciare al gravame in questione, con richiesta di compensazione delle spese di lite, cui accedono le parti resistenti;

Considerato al riguardo che, stante il tenore dell’atto così depositato, al Collegio non resta che dar atto della rinuncia al ricorso in epigrafe, con compensazione delle spese in relazione all’accordo inter partes sul punto;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (sez. II), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7580/2010 RG, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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