Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-12-2010) 10-01-2011, n. 257

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1.- Adito dalla richiesta del p.m. di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di F.A. in ordine al reato di sottrazione di cosa sequestrata di cui all’art. 334 c.p., comma 2, per aver circolato alla guida del suo ciclomotore sottoposto a sequestro amministrativo e affidatogli in custodia senza facoltà d’uso, il procedente g.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 14.10.2009 ha pronunciato sentenza liberatoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (art. 459 c.p.p., comma 3), dichiarando improcedibile il reato ascritto al F. per non essere il fatto previsto dalla legge come reato. Decisione adottata dal g.i.p. sammaritano sulla scia di un orientamento interpretativo di questa S.C., secondo cui la mera circolazione abusiva alla guida di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra il solo illecito amministrativo previsto dall’art. 213 C.d.S., comma 4 (D.Lgs. n. 285 del 1992), illecito non concorrente – per il disposto di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9 (principio di specialità amministrativa)- con la fattispecie penale sanzionata dall’art. 334 c.p., comma 2 (v., da ultima, la decisione Cass. Sez. 3,20.3.2008 n. 25116, P.M. in proc. Pisa, rv. 240731).

2. – Avverso la decisione del gip del Tribunale di S. Maria C.V. ha proposto ricorso immediato per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, deducendo violazione di legge per erronea (omessa) applicazione dell’art. 334 c.p., in rapporto all’art. 213 C.d.S., comma 4, ritenendo operante nel caso di specie il principio di specialità di cui all’art. 15 c.p. e L. n. 689 del 1981, art. 9, comma 1, alla stregua di altro orientamento interpretativo pure espresso da questa S.C. (v., tra le ultime, la decisione Cass. Sez. 6, 10.3.2010 n. 21782, Bisignano, rv. 247106).

3. – Il ricorso del Procuratore Generale di Napoli va respinto.

Invero sulla problematica integrata dai rapporti tra la norma penale di cui all’art. 334 c.p. e la violazione amministrativa prevista dall’art. 213 C.d.S., comma 4, sono intervenute, così dirimendo i contrasti interpretativi fatti registrare dalle sezioni semplice della Corte, le Sezioni Unite di questa S.C. con la recente decisione 28.10.2010, ric. P.G. in proc. Di Lorenzo (RG 10939/10), che ha accolto la tesi dell’inapplicabilità dell’art. 334 c.p. alla fattispecie della mera circolazione di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.

Le Sezioni Unite hanno condiviso l’indirizzo ermeneutico secondo cui il soggetto che sia sorpreso a circolare a bordo di veicolo a motore sequestrato ai sensi dell’art. 213 C.d.S., comma 1, di cui sia proprietario o di cui sia stato comunque nominato custode, risponde unicamente dell’illecito amministrativo disciplinato dall’art. 213 C.d.S., comma 4, dovendosi escludere la configurabilità del reato di cui all’art. 334 c.p. (anche in regime di eventuale concorso formale) in ragione del rapporto di specialità funzionale intercorrente tra la fattispecie penale e l’illecito amministrativo, profilandosi quest’ultimo come "speciale" (per gli effetti di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9) rispetto alla disposizione incriminatrice penale dettata dall’art. 334 c.p..

Il collegio giudicante non ritiene di poter decampare dalla indicazioni delle Sezioni Unite con conseguente rigetto del ricorso del PG campano e coeva conferma della sentenza impugnata, che ha escluso la ravvisabilità del contestato reato di cui all’art. 334 c.p. sul presupposto dell’assorbente prevalenza dell’art. 213 C.d.S., comma 4, applicabile nel caso di mera circolazione – quale è quello concernente l’odierno imputato F.A. – di veicolo sequestrato ai sensi dell’art. 213 C.d.S..

Venendo meno la cognizione del giudice penale sulla condotta posta in essere dal F. e che ha dato luogo al sequestro amministrativo del suo veicolo, gli atti vanno trasmessi all’autorità amministrativa, da individuarsi nel Prefetto di Caserta, per le iniziative di competenza in ordine all’illecito amministrativo ascrivibile al F..

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Caserta.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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