T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 07-01-2011, n. 53 Concorso interno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

la sig. R.D. assume d’esser dipendente di ruolo del Ministero dell’economia e delle finanze – Dip. per le politiche fiscali, presso i cui uffici presta servizio con la qualifica Operatore tributario, Area B, pos. econ. B2;

Rilevato che la sig. D. rende nota l’indizione, con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali prot. n. 13302 dell’11 luglio 2001, della procedura di selezione interna, per titoli, per la copertura di 53 posti nel profilo professionale Funzionario tributario, Area C, pos. econ. C1, disponibili negli uffici del Lazio, riservata ai dipendenti del Dipartimento stesso;

Rilevato altresì che la sig. D. dichiara d’aver partecipato, ritenendo di possederne i requisiti d’ammissione, alla procedura de qua, dalla quale è stata poi esclusa perché in possesso, alla data del 1° gennaio 2001, solo del diploma di segretaria d’azienda e d’aver conseguito quello di ragioneria in un momento successivo;

Rilevato quindi che la sig. D. adisce questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, impugnando sia siffatta sua esclusione dall’ammissione al relativo percorso formativo, sia l’art. 2 del citato decreto n. 13302/2001 (che reca i requisiti di partecipazione) e deducendo in punto di diritto due articolati gruppi di censure;

Motivi della decisione

come consta in atti e non è revocato in dubbio neppure dalla ricorrente, quest’ultima era sfornita, al 1° gennaio 2001 -data di riferimento per il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura in questione, del titolo di studio prescritto per la partecipazione (diploma di scuola secondaria), essendo a quel tempo munita del diploma di segretaria d’azienda ed avendo conseguito quello di ragioneria solo dopo, quindi in un momento non utile ai fini di siffatta partecipazione;

Considerato di conseguenza che il ricorso in epigrafe s’appalesa, in relazione a tal vicenda, del tutto inammissibile, in quanto la sig. D. ha impugnato la citata clausola del bando, recante appunto il requisito del titolo di studio, non al momento in cui produsse l’istanza di partecipazione alla procedura de qua (tempo in cui se ne formò la piena conoscenza), bensì soltanto con l’atto di esclusione, ancorché quest’ultima fosse null’altro che la mera e pedissequa esecuzione della clausola stessa;

Considerato inoltre che, essendo la statuizione espulsiva contestuale all’approvazione della graduatoria generale di merito della procedura de qua, la ricorrente ha omesso d’intimare non già un qualunque candidato inserito nella graduatoria -onere, questo, necessario solo se la medesima sig. D. avesse dedotto censure atte a travolgere ab imis ed in toto tal graduatoria, incidendo così anche la posizione degli idonei, ma almeno uno di quelli che, ove fossero accoglibili le doglianze (in particolare, quelle sul titolo posseduto e sullo svolgimento delle superiori mansioni di segretaria della sezione della Commissione tributaria ov’era applicata) verrebbe retrocesso nella graduatoria di merito;

Considerato altresì che, a tutto concedere e pure a voler superare ogni questione di rito, non è in ogni caso rilevante la circostanza dello svolgimento di mansioni superiori, in quanto tale vicenda non è in grado di surrogare l’assenza del prescritto titolo di studio, come, dunque, se si trattasse dell’acquisizione pleno jure dell’anzianità in una delle posizioni economiche a tal scopo richieste dal bando, ma al più, peraltro solo dal 21 novembre 1998 in poi, al riconoscimento delle differenze retributive tra il trattamento corrispondente alla qualifica e quello corrispondente alle mansioni superiori;

Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che queste seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (sez. II), in parte dichiara il ricorso n. 6923/2006 RG, come in epigrafe proposto, inammissibile e lo respinge per la restante parte.

Condanna la ricorrente al pagamento, a favore del Ministero resistente e costituito, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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