T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 07-01-2011, n. 52

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

i sigg. D.F. e consorti dichiarano d’esser tutti, da lungo tempo, titolari di capanni da pesca sulle rive del fiume Mignone nel territorio comunale di Tarquinia (VT), dotati di bilance da pesca di lato superiore a m 1,50;

Rilevato che i ricorrenti rendono nota l’emanazione dell’art. 11, c. 9 della l. reg. Lazio 7 dicembre 1990 n. 87, in virtù del quale, nel disciplinare la pesca nelle acque interne del territorio regionale, i possessori di bilance da pesca di dimensioni superiori a m 1,50 per lato sono iscritti in un "… elenco speciale ad esaurimento, tenuto dall’Amministrazione provinciale competente per territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore…" della legge stessa;

Rilevato altresì che i sigg. F. e consorti fanno presente d’aver ottenuto, il 30 aprile 1992, l’iscrizione nell’elenco de quo, da cui, però, essi furono cancellati in forza di atti di autotutela della Provincia di Viterbo in data 22 settembre 1994, giacché le loro istanze furono reputate tardive;

Rilevato quindi che i ricorrenti adiscono questo Giudice impugnando tali provvedimenti e deducendo in punto di diritto quattro gruppi di censure;

Motivi della decisione

il ricorso in epigrafe s’appalesa infondato e, come tale, va rigettato per le ragioni di cui appresso;

Considerato anzitutto che non sussiste la lamentata incompetenza dell’autorità emanante (il dirigente dell’Ufficio pesca), in quanto, trattandosi nella specie dell’esercizio di poteri di autotutela doverosa per tardività dell’eccezionale iscrizione nell’elenco speciale di cui al citato art. 11, c. 9, tal dirigente ha svolto funzioni delegate a’sensi dell’art. 51, c. 3 della l. 8 giugno 1990 n. 142 (ratione temporis applicabile alla vicenda in esame), per tutti gli atti non discrezionali a rilevanza esterna che la legge o lo Statuto dell’ente espressamente non riservino agli organi politici di quest’ultimo;

Considerato altresì che non è invocabile nella specie, perlomeno non nel senso inteso dai ricorrenti, il principio del contrarius actus che presiede all’esercizio della potestà d’autotutela, giacché, una volta devoluta agli organi di gestione dell’ente siffatti poteri in base alla citata l. 142/1990, questi non spettano più agli organi titolari dell’ indirizzo politico, indipendentemente dall’assetto delle competenze esistenti nel previgente ordinamento;

Considerato inoltre che neppure convince la necessità della comparazione dei contrapposti interessi ai fini della legittimità dell’autotutela, tal obbligo non sussistendo quando la rimozione intervenga a seguito d’un semplice accertamento sul fatto dell’assenza d’un requisito essenziale o del mancato impedimento d’una decadenza, nel qual caso v’è non già l’esercizio d’uno jus poenitendi oggidì regolato dall’art. 21quinquies della l. 7 agosto 1990 n. 241, bensì una "revocadecadenza" per violazione della norma che reca il beneficio da questa accordato;

Considerato invero che appunto questo è accaduto nella specie, ove l’iscrizione nell’elenco speciale ex art. 11, c. 9 della l.r. 87/1990 era subordinata, tra l’altro, alla presentazione, a cura dell’interessato, di un’apposita istanza entro il termine semestrale decadenziale colà stabilito;

Considerato allora che, aldilà del tempo intercorso tra siffatta iscrizione e l’impugnata revoca -peraltro non particolarmente lungo, l’iscrizione stessa si configurò a guisa di mero beneficio in deroga alle nuove (e ben più seriamente cautelative per l’ambiente e la fauna ittica fluviale) norme sulla pesca a bilancia, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile d’esser mantenuto a fronte dell’accertata decadenza per il mancato rispetto d’un termine ben lungo e garantistico per i pescatori titolari di attrezzature non conformi;

Considerato di conseguenza che non sono invocabili nella specie le regole partecipative della l. 7 agosto 1990 n. 241, all’uopo soccorrendo la regola per cui "… non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato…", oggidì resa positiva dalla novella recata dall’art. 14, c. 1 della l. 11 febbraio 2005 n. 15, ma in realtà immanente nell’ordinamento per le revochedecadenza;

Considerato pure che il beneficio di cui al ripetuto art. 11, c. 9, appunto per la sua funzione di misura eccezionale a favore dei titolari di bilance da pesca fuori misura, ha natura costitutiva del mantenimento dello statu quo ante ed è ad esaurimento (stante il divieto indicato nel precedente c. 8), e non certo solo ricognitivo della situazione anteatta, dal che la natura perentoria del termine per accedere all’iscrizione, a sua configurabile quale onere per dimostrare l’attualità dell’interesse a mantenere l’attrezzatura fuori misura;

Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che la novità della questione e giusti motivi ne suggeriscono l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma (sez. II), respinge il ricorso n. 15699/94 RG in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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