DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2012, n. 24 Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 69 del 22-3-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia
interinale;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante
attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria per il 2009, ed in
particolare gli articoli 1 e 2 e l’allegato B;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
in data 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52
del 3 marzo 2004, recante modalita’ di presentazione delle richieste
di autorizzazione per l’iscrizione all’Albo delle agenzie per il
lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 dicembre 2011;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
dei lavoratori e dei datori di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 19 gennaio 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 febbraio 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai lavoratori a tempo determinato
ed indeterminato dipendenti dalle agenzie di somministrazione di cui
all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, di seguito denominato per brevita’ «decreto».
2. I contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu’ rappresentative dei lavoratori e dei
datori di lavoro, possono applicare o introdurre disposizioni piu’
favorevoli per i lavoratori di quelle previste dal presente decreto.
Restano ferme le disposizioni in tema di iscrizione delle agenzie per
il lavoro all’Albo informatico di cui all’articolo 4 del decreto,
nonche’ in ordine al possesso dei requisiti giuridici e finanziari di
cui all’articolo 5 del medesimo decreto.

Art. 2

Modifiche all’articolo 2
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a) "contratto di
somministrazione di lavoro": il contratto avente ad oggetto la
fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a
termine, ai sensi dell’articolo 20;»;
b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) "missione": il periodo durante il quale, nell’ambito di
un contratto di somministrazione di lavoro, il lavoratore dipendente
da un’agenzia di somministrazione di cui all’articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), e’ messo a disposizione di un utilizzatore di cui
all’articolo 20, comma 1, e opera sotto il controllo e la direzione
dello stesso;
a-ter) "condizioni di base di lavoro e d’occupazione": il
trattamento economico, normativo e occupazionale previsto da
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, da
contratti collettivi o da altre disposizioni vincolanti di portata
generale in vigore presso un utilizzatore di cui all’articolo 20,
comma 1, ivi comprese quelle relative:
1) all’orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le
pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni
festivi;
2) alla retribuzione;
3) alla protezione delle donne in stato di gravidanza e in
periodo di allattamento, nonche’ la protezione di bambini e giovani;
la parita’ di trattamento fra uomo e donna, nonche’ altre
disposizioni in materia di non discriminazione;».

Art. 3 Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 1. All’articolo 18 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: «3-bis. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 23, comma 1, e, per il solo utilizzatore, di cui all’articolo 23, comma 4, secondo periodo, e comma 7-bis, nonche’ di cui all’articolo 24, comma 4, lettere a) e b), e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 3.»; b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 11, comma 2, e’ punito con la sanzione penale prevista dal comma 4, primo periodo, chi esige o comunque percepisce compensi da parte del lavoratore in cambio di un’assunzione presso un utilizzatore ovvero per l’ipotesi di stipulazione di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto di lavoro con l’utilizzatore dopo una missione presso quest’ultimo. 4-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 4-bis in aggiunta alla sanzione penale e’ disposta la cancellazione dall’albo.».

Art. 4 Modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 1. All’articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Per tutta la durata della somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Per tutta la durata della missione»; b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore» sono sostituite dalle seguenti: «per i periodi in cui non sono in missione presso un utilizzatore»; c) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: «5-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 non operano qualora il contratto di somministrazione preveda l’utilizzo: a) di soggetti disoccupati percettori dell’indennita’ ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da almeno sei mesi; b) di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi. Resta comunque fermo quanto previsto dei commi 4 e 5 dell’articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; c) di lavoratori definiti "svantaggiati" o "molto svantaggiati" ai sensi dei numeri 18) e 19) dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all’individuazione dei lavoratori di cui alle lettere a), b) ed e) del n. 18) dell’articolo 2 del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008. 5-quater. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 non operano nelle ulteriori ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.».

Art. 5 Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 1. All’articolo 21, comma 3, del decreto, le parole: «nonche’ la data di inizio e la durata prevedibile dell’attivita’ lavorativa presso l’utilizzatore» sono sostituite dalle seguenti: «nonche’ la data di inizio e la durata prevedibile della missione».

Art. 6

Modifiche all’articolo 22
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

1. All’articolo 22 del decreto, dopo il comma 3 e’ inserito il
seguente:
«3-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato,
ai sensi del presente articolo, possono essere effettuate anche con
rapporto di lavoro a tempo parziale. In tale caso, trova applicazione
il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive
modificazioni, in quanto compatibile con le disposizioni del presente
decreto.».

Art. 7 Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 1. All’articolo 23 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parita’ di mansioni svolte.»; b) dopo il comma 7 e’ inserito il seguente: «7-bis. I lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati dall’utilizzatore dei posti vacanti presso quest’ultimo, affinche’ possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all’interno dei locali dell’utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera.»; c) al comma 8, le parole: «In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato» sono soppresse e le parole: «al termine del contratto di somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «al termine della sua missione»; d) dopo il comma 9 e’ aggiunto il seguente: «9-bis. Resta salva la facolta’ per il somministratore e l’utilizzatore di pattuire un compenso ragionevole per i servizi resi a quest’ultimo in relazione alla missione, all’impiego e alla formazione del lavoratore per il caso in cui, al termine della missione, l’utilizzatore assuma il lavoratore.». 2. Resta ferma la previsione di cui all’articolo 35, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 8 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 2 marzo 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’economia e delle finanze Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri Severino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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