Corte Costituzionale, Sentenza n. 55 del 2012, in tema di convocazione della conferenza dei servizi da parte dell’ASL

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 11 del 14-3-2012

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli articoli 1, commi
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 13, e 6, comma 5, della legge della Regione Lazio
22 aprile 2011, n. 6, recante «Disposizioni urgenti in materia
sanitaria. Modifiche alla L.R. 28 dicembre 2007, n. 26 "Legge
finanziaria regionale per l’esercizio 2008 (art. 11, L.R. 20 novembre
2001, n. 25)" e successive modifiche, alla L.R. 10 agosto 2010, n. 3
"Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della
Regione Lazio" e successive modifiche e alla L.R. 24 dicembre 2010,
n. 9 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per
l’esercizio finanziario 2011 (art. 12, comma 1, L.R. 20 novembre
2001, n. 25)". Promozione della costituzione dell’istituto di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di Tor Vergata.
Salvaguardia dei livelli occupazionali nella sanita’ privata»,
promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
spedito per la notifica il 27 giugno 2011, depositato in cancelleria
il 5 luglio 2011 ed iscritto al n. 64 del registro ricorsi 2011.
Visto l’atto di costituzione della Regione Lazio;
Udito nell’udienza pubblica del 21 febbraio 2012 il Presidente
Alfonso Quaranta d’intesa con il Giudice relatore Marta Cartabia;
Uditi l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il
Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Renato Marini per
la Regione Lazio.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 27 giugno 2011 e depositato il
successivo 5 luglio presso la cancelleria di questa Corte, il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di
legittimita’ costituzionale degli articoli 1, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9
e 13, e 6, comma 5, della legge della Regione Lazio 22 aprile 2011 n.
6, recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Modifiche alle
leggi regionali 28 dicembre 2007, n. 26 "Legge finanziaria regionale
per l’esercizio 2008 (art. 11 l.r. 20 novembre 2001, n. 25)" e
successive modifiche, 10 agosto 2010, n. 3 "Assestamento del bilancio
annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio" e successive
modifiche e 24 dicembre 2010, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge
finanziaria regionale per l’esercizio finanziario 2011 (art. 12,
comma 1, l.r. 20 dicembre 2001, n. 25)". Promozione della
costituzione dell’istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS) di Tor Vergata. Salvaguardia dei livelli occupazionali nella
sanita’ privata», deducendo la violazione dell’art. 117, secondo
comma, lettera m), e terzo comma della Costituzione.
2. – L’Avvocatura generale dello Stato ha premesso che, con la
legge impugnata, si e’ stabilita una nuova disciplina delle procedure
amministrative di autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie, modificando sul punto le precedenti
leggi regionali. Il ricorrente ha ritenuto che, nel far cio’, la
Regione Lazio non abbia esercitato la potesta’ legislativa
concorrente, ad essa spettante in subiecta materia, in conformita’ ai
principi fondamentali stabiliti dallo Stato, ne’ in modo da garantire
i livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e
sociali, cosi’ violando l’art. 117 della Costituzione. Piu’
precisamente venivano denunciati i seguenti vizi delle disposizioni
impugnate con il ricorso.
2.1. – In primo luogo e’ stato impugnato l’art. 1, comma 4, della
legge reg. Lazio n. 6 del 2011, con il quale si e’ attribuita alle
ASL, anziche’ alla Regione, la legittimazione ad indire la conferenza
dei servizi, necessaria all’acquisizione dei provvedimenti funzionali
all’adozione del provvedimento di autorizzazione o accreditamento
della struttura sanitaria o sociosanitaria. In tal modo, secondo il
ricorrente, si sarebbe violato l’art. 117, secondo comma, lettera m),
Cost., in quanto la disposizione regionale contrasterebbe con i
principi fondamentali stabiliti dagli artt. 14 e 29, comma 2-ter,
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di accesso alla documentazione
amministrativa), che prescrivono come la conferenza di servizi sia
indetta dall’ente competente all’adozione del provvedimento finale,
nella specie da individuarsi nella Regione e non nelle ASL.
2.2. – E’ stato, inoltre, impugnato l’art. 1, comma 5, della
legge reg. Lazio n. 6 del 2011, con il quale si consentiva alle
strutture sanitarie e sociosanitarie gia’ provvisoriamente
accreditate di presentare le domande incolpevolmente omesse, o di
integrare quelle incomplete, di conferma dell’autorizzazione e di
accreditamento definitivo, oltre il termine fissato dalla legge
regionale previgente. In tal modo, secondo il ricorrente, si sarebbe
violato l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, diversamente da
quanto previsto dalla legislazione statale in materia – artt. 8,
comma 4, 8-ter e 8-quater d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421) e d.P.R. 14 gennaio 1997 – la
disposizione regionale prevedrebbe la possibilita’ per le strutture
sanitarie private di continuare ad operare in regime di
accreditamento provvisorio, per un periodo di tempo indeterminato, in
attesa della eventuale successiva acquisizione delle certificazioni
comprovanti il possesso dei requisiti necessari, cosi’ da consentire
alle strutture medesime di effettuare prestazioni in assenza dei
requisiti stabiliti dalla legislazione statale.
2.3. – L’impugnazione e’ stata estesa all’art. 1, comma 13, della
legge reg. Lazio n. 6 del 2011, in base al quale, attraverso
l’introduzione dei commi 16-bis, 16-ter, e 16-quater nell’art. 2
della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2010, n. 9, si consentiva
alle case di cura, che avessero sottoscritto accordi di riconversione
dei posti letto soppressi, di avviare nuove attivita’ in regime di
accreditamento a decorrere dalla data di presentazione delle domande
di autorizzazione o di accreditamento definitivo. In tal modo,
secondo il ricorrente, si sarebbe violato l’art. 117, terzo comma,
della Costituzione con l’interposizione degli artt. 8, comma 4, 8-ter
e 8-quater, del d.lgs. n. 502 del 1992 e del d.P.R. 14 gennaio 1997,
in quanto la disposizione regionale consentirebbe alle strutture
citate di operare in assenza dei requisiti minimi stabiliti dalla
legislazione statale.
2.4. – E’ stato parimenti impugnato l’art. 1, comma 6, della
legge reg. Lazio n. 6 del 2011, in base al quale si consentiva alle
strutture sanitarie e socio-sanitarie provvisoriamente accreditate di
operare fino al rilascio dei provvedimenti di conferma ovvero fino
all’adozione del provvedimento di diniego dell’accreditamento
istituzionale definitivo. In tal modo, secondo il ricorrente, si
sarebbe violato l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la
disposizione regionale contrasterebbe con l’art. 1, comma 796, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007),
che prevede la cessazione del regime di accreditamento provvisorio a
partire dal 1° gennaio 2011.
2.5. – E’ stato, quindi, impugnato l’art. 1, comma 7, della legge
reg. Lazio n. 6 del 2011, in base al quale si consentiva alle
strutture sanitarie e socio-sanitarie provvisoriamente accreditate di
continuare ad operare, anche in caso di accertata difformita’
rispetto all’oggetto dell’autorizzazione e anche nelle ipotesi in cui
le modifiche necessarie ad adeguare la struttura ai requisiti
autorizzativi vigenti fossero state realizzate senza alcuna
comunicazione e in assenza di autorizzazione regionale. In tal modo,
secondo il ricorrente, si sarebbe violato l’art. 117, terzo comma,
Cost. con l’interposizione dell’art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992
e dell’art. 193, del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del
testo unico delle leggi sanitarie), in quanto la disposizione
regionale contrasterebbe con i principi fondamentali stabiliti dalla
legislazione statale, che subordina il rilascio dell’autorizzazione
al possesso dei requisiti stabiliti per legge.
2.6. – Ancora e’ stato impugnato l’art. 1, commi 8 e 9, della
legge reg. Lazio n. 6 del 2011, in base al quale si consentiva alle
strutture private provvisoriamente accreditate di mantenere, in corso
di istruttoria, lo stato di accreditamento anche per i posti letto in
numero superiore a quelli oggetto di formale autorizzazione e anche
per attivita’ non ancora formalmente autorizzate. In tal modo,
secondo il ricorrente si sarebbe violato l’art. 117, terzo comma,
Cost., in relazione all’art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, in
quanto, la disposizione regionale contrasterebbe con la normativa
statale che subordina lo stato di accreditamento al possesso dei
requisiti di qualita’ ed organizzativi per l’esercizio dell’attivita’
sanitaria.
2.7. – L’impugnazione e’ stata infine proposta contro l’art. 6,
comma 5, della legge reg. Lazio n. 6 del 2011, con il quale veniva
abrogata la disposizione che prevedeva la verifica triennale sugli
esiti della sperimentazione gestionale stabilita con il protocollo
d’intesa stipulato tra la Regione e l’Universita’ degli Studi di Roma
Tor Vergata. In tal modo, secondo il ricorrente, verrebbe violato
l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la citata abrogazione
contrasterebbe con l’art. 9-bis, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992,
che espressamente impone una fase di verifica per le sperimentazioni
gestionali.
3. – La Regione Lazio si costituiva con memoria depositata in
data 3 agosto 2011, chiedendo che il ricorso venisse integralmente
rigettato, in quanto infondato per le ragioni di seguito esposte.
3.1. – In particolare, con riferimento alle censure relative
all’art. 1, comma 4, della legge reg. Lazio n. 6 del 2011, la difesa
della Regione ha osservato che l’individuazione della ASL quale
soggetto legittimato ad indire la conferenza dei servizi costituiva
una modalita’ operativa attraverso la quale la Regione ha inteso
ottemperare alla finalita’ di semplificazione dell’azione
amministrativa stabilita dal legislatore statale, coinvolgendo un
proprio ente strumentale che avrebbe garantito una piu’ tempestiva
acquisizione dei provvedimenti amministrativi richiesti, senza che la
Regione medesima venisse comunque meno al suo ruolo di vigilanza e
controllo nei confronti delle ASL stesse. Pertanto, anche in
considerazione della competenza regionale in materia di
organizzazione amministrativa, si trattava comunque di una
disposizione che garantiva una maggiore semplificazione, a beneficio
dei cittadini e delle imprese, senza diminuire le garanzie previste
dalla disposizione statale e senza pregiudicare i livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Per tali
ragioni la questione sollevata veniva ritenuta infondata.
3.2. – In riferimento alle censure sull’art. 1, commi 5 e 13,
della legge reg. Lazio n. 6 del 2011, la Regione ha osservato che la
questione di costituzionalita’ era stata sollevata sulla base di una
erronea interpretazione della disciplina regionale: quest’ultima,
infatti, si proponeva soltanto di non pregiudicare la continuita’
dell’offerta sanitaria e di agevolare, al contempo, la tempestiva
regolarizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Al
riguardo si e’ rimarcato come la possibilita’ di integrazione della
domanda fosse prevista entro termini temporali precisi e ravvicinati,
cosi’ da consentire alla Regione la verifica dei requisiti di cui al
decreto del Commissario ad acta del 10 novembre 2011, senza
pregiudicare gli standard di sicurezza e qualita’ dei servizi
sanitari. Analogamente, la possibilita’ di presentare fuori termine
la domanda di conferma della autorizzazione era prevista solo per i
casi in cui l’omissione fosse dovuta a fatti non imputabili a colpa
del richiedente, sul quale incombeva l’onere della relativa prova.
Anche in questo caso era poi previsto un termine finale certo.
Dovendosi, pertanto, ritenere che la disciplina regionale fosse in
realta’ conforme ai principi fondamentali stabiliti dalla disciplina
statale, la Regione ha insistito perche’ venisse dichiarata infondata
la denunciata violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.
3.3. – In riferimento alle censure sull’art. 1, comma 6, della
legge reg. Lazio n. 6 del 2011, la difesa regionale ha osservato come
l’iniziale termine del 1° gennaio 2010, stabilito per il passaggio
all’accreditamento definitivo, fosse stato successivamente prorogato
dal legislatore statale al 1° gennaio 2011 (con l’art. 2, comma 100,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, legge finanziaria per il 2010)
e poi, per le sole strutture non ospedaliere e non ambulatoriali,
fino al 1° gennaio 2013 (con la legge 26 febbraio 2011, n. 10, di
conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, cd. decreto –
mille proroghe). Rispetto a tale evoluzione legislativa statale, il
legislatore regionale si sarebbe limitato a prevedere l’applicazione,
in via transitoria, di un regime (vigente al 30 dicembre 2010)
secondo il quale erano previsti termini certi per il rilascio dei
provvedimenti di conferma dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attivita’ sanitaria e di accreditamento istituzionale, da
ritenersi pienamente rispettosi dei principi fondamentali posti dal
legislatore statale.
3.4. – Le censure relative all’art. 1, commi 7 e 8, della legge
reg. Lazio n. 6 del 2011, erano da ritenersi basate su una erronea
interpretazione della legislazione regionale, in quanto le
disposizioni impugnate in realta’ subordinavano comunque la
possibilita’ di prosecuzione dell’attivita’ sanitaria al possesso dei
requisiti minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti, nel pieno
rispetto percio’ dei principi fondamentali stabiliti dalla
legislazione statale in materia. Conseguentemente anche le predette
questioni sono state ritenute tutte infondate dalla difesa regionale.
3.5. In riferimento all’art. 6, comma 5, della legge reg. Lazio
n. 6 del 2011, la Regione ha osservato che, l’abrogazione della
previgente disposizione regionale che prevedeva la verifica triennale
sugli esiti della sperimentazione gestionale, era conseguente alla
trasformazione, contestualmente stabilita, della fondazione
Policlinico-Tor Vergata in Istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS), posto che per quest’ultima forma giuridica non
e’ prevista alcuna verifica triennale della sperimentazione
gestionale. Ad avviso della difesa regionale, inoltre, la censura
ometteva di considerare che lo stesso legislatore statale (art. 19,
comma 2-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 – come modificato dal
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, nella legge 16 novembre 2001, n. 405) aveva stabilito
espressamente che i criteri e i requisiti per le sperimentazioni
gestionali non costituivano principi fondamentali della materia ai
sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, cosi’ come
trascurava l’ampliamento delle competenze legislative regionali
conseguenti alla revisione costituzionale del 2001. La censura
governativa sul punto, infine, e’ stata considerata dal resistente
talmente succinta, da evidenziare una assoluta carenza di
motivazione. Per tutte le considerazioni precedentemente sviluppate,
secondo la difesa regionale anche quest’ultima questione doveva
comunque considerarsi infondata.
4. – Nelle more del procedimento interveniva la legge della
Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla
legge di assestamento del bilancio 2011-2013), che fra l’altro
stabiliva: l’abrogazione dei commi 6, 7, 8, 9 e 13 dell’art. 1 della
legge Regione Lazio n. 6 del 2011; l’abrogazione dell’art. 6, comma
5, della legge Regione Lazio n. 6 del 2011, con espressa previsione
della reviviscenza della normativa previgente che contemplava la
verifica della sperimentazione gestionale; la modifica dei commi 4 e
5 dell’art. 1 della legge Regione Lazio n. 6 del 2011, con
soppressione della legittimazione della ASL ad indire la conferenza
dei servizi e con previsione dell’immediata attivazione delle
verifiche sulla sussistenza dei requisiti per l’accreditamento
definitivo in capo agli istanti.
5. – Con atto depositato in data 29 novembre 2011, il difensore
della Regione Lazio rinunciava al mandato. Successivamente, in data
30 gennaio 2012, veniva depositato atto di nomina di nuovo difensore
per la stessa Regione Lazio.
6. – Il ricorrente, previa delibera del Consiglio dei ministri in
data 20 gennaio 2012, ha notificato alla Regione Lazio atto di
rinuncia parziale al ricorso in data 25 gennaio 2012, successivamente
depositato presso la cancelleria di questa Corte il 31 gennaio 2012.
In particolare lo Stato, preso atto della parziale abrogazione e
modifica delle norme oggetto di impugnazione da parte della legge
della Regione Lazio n. 12 del 2011, successiva al deposito del
ricorso, rinunciava all’impugnazione limitatamente alle questioni
sollevate in relazione agli artt. 1, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 13, e 6,
comma 5, della legge reg. Lazio n. 6 del 2011, affermando che tali
modifiche recepivano sostanzialmente le censure proposte e insistendo
invece per l’incostituzionalita’ dell’art. 1, comma 5, legge reg.
cit..
7. – In un secondo momento, a seguito di delibera del Consiglio
dei ministri in data 14 febbraio 2012, il ricorrente ha notificato
alla Regione Lazio un secondo atto di rinuncia parziale al ricorso in
data 15 febbraio 2012, successivamente depositato presso la
cancelleria di questa Corte il 20 febbraio 2012, relativo alla
residua questione sollevata con riferimento all’art. 1, comma 5,
della legge reg. Lazio n. 6 del 2011.
8. – Le rinunce parziali sono state formalmente accettate dalla
Regione Lazio, con delibera della Giunta regionale in data 17
febbraio 2012 e depositata presso la cancelleria di questa Corte in
data 21 febbraio 2012.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso
notificato il 27 giugno 2011 e depositato il successivo 5 luglio, ha
promosso questioni di legittimita’ costituzionale degli articoli 1,
commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 13, e 6, comma 5, della legge della Regione
Lazio 22 aprile 2011 n. 6, recante «Disposizioni urgenti in materia
sanitaria. Modifiche alle leggi regionali 28 dicembre 2007, n. 26
"Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008 (art. 11 l.r. 20
novembre 2001, n. 25)" e successive modifiche, 10 agosto 2010, n. 3
"Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della
Regione Lazio" e successive modifiche e 24 dicembre 2010, n. 9
"Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per
l’esercizio finanziario 2011 (art. 12, comma 1, l.r. 20 dicembre
2001, n. 25)". Promozione della costituzione dell’istituto di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di Tor Vergata.
Salvaguardia dei livelli occupazionali nella sanita’ privata»,
deducendo la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera m), e
terzo comma, della Costituzione.
1.1. – In particolare il Presidente del Consiglio dei ministri
ritiene che l’art. 1, comma 4, della legge reg. Lazio n. 6 del 2011,
che attribuisce alle ASL, anziche’ alla Regione, la legittimazione ad
indire la conferenza dei servizi per l’autorizzazione o
l’accreditamento delle strutture sanitarie o sociosanitarie, violi
l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto la
disposizione regionale contrasterebbe le norme statali concernenti la
conferenza di servizi, che dovrebbe sempre essere convocata dall’ente
competente all’adozione del provvedimento finale.
1.2. – In secondo luogo, l’art. 1, comma 5, della legge
impugnata, con il quale viene consentito alle strutture sanitarie e
sociosanitarie gia’ provvisoriamente accreditate di presentare o
integrare le domande di conferma dell’autorizzazione e di
accreditamento definitivo entro il termine di 15 giorni dalla entrata
in vigore della legge stessa, violerebbe, secondo il ricorrente,
l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, diversamente da quanto
previsto dai principi fondamentali della legislazione statale in
materia, consentirebbe alle strutture sanitarie private di continuare
ad operare in regime di accreditamento provvisorio, per un periodo di
tempo indeterminato, anche in mancanza delle certificazioni
comprovanti il possesso dei requisiti necessari, stabiliti dalla
legislazione statale.
1.3. – Per analoghi motivi l’impugnazione viene estesa all’art.
1, comma 13, della medesima legge regionale, in base al quale si
consente alle case di cura che sottoscrivono accordi di riconversione
dei posti letto soppressi, di avviare nuove attivita’ in regime di
accreditamento a decorrere dalla data di presentazione delle domande
di autorizzazione o di accreditamento definitivo.
1.4. – Anche l’art. 1, comma 6, della legge regionale impugnata,
permettendo alle strutture sanitarie e socio-sanitarie
provvisoriamente accreditate di operare fino al rilascio dei
provvedimenti di conferma ovvero fino all’adozione del provvedimento
di diniego dell’accreditamento istituzionale definitivo, violerebbe
l’art. 117, terzo comma, Cost., dato che i principi fondamentali
della legislazione statale stabiliscono la cessazione del regime di
accreditamento provvisorio a partire dal 1° gennaio 2011 (almeno per
le strutture ospedaliere ed ambulatoriali).
1.5. – Simile e’ anche la censura prospettata dal Presidente del
Consiglio in riferimento all’art. 1, comma 7, della medesima legge
regionale, in quanto la disposizione impugnata, contrariamente a
quanto previsto dai principi fondamentali delle leggi dello Stato, e
quindi in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., consente alle
strutture sanitarie e socio-sanitarie provvisoriamente accreditate di
continuare ad operare anche in caso di accertata difformita’ rispetto
all’oggetto dell’autorizzazione e anche nelle ipotesi in cui le
modifiche necessarie ad adeguare la struttura ai requisiti
autorizzativi vigenti siano state realizzate senza alcuna
comunicazione e in assenza di autorizzazione regionale.
1.6. – Anche i commi 8 e 9, dell’art. 1 della legge impugnata
contrasterebbero con i principi fondamentali della legislazione
statale, in quanto permettono alle strutture private provvisoriamente
accreditate di mantenere, in corso di istruttoria, lo stato di
accreditamento anche per posti letto in numero superiore a quelli
oggetto di formale autorizzazione e anche per attivita’ non ancora
formalmente autorizzate.
1.7. – Infine, ad avviso del Presidente del Consiglio, l’art. 6,
comma 5, della legge impugnata, che ha abrogato la verifica triennale
della sperimentazione gestionale stabilita con il protocollo d’intesa
stipulato tra la Regione e l’Universita’ degli Studi di Roma Tor
Vergata, sarebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., in
quanto confliggerebbe con la legislazione statale che impone
espressamente una fase di verifica per le sperimentazioni gestionali.
2. – La Regione Lazio si e’ costituita con memoria depositata in
data 3 agosto 2011, chiedendo che il ricorso sia integralmente
rigettato e affermando che la legge regionale impugnata, espressione
della potesta’ legislativa concorrente in materia di tutela della
salute, ex art. 117, terzo comma, Cost., e rispettosa dei principi
della legislazione statale di riferimento, si e’ resa necessaria per
garantire continuita’ al servizio sanitario, anche alla luce della
situazione di grave emergenza in cui versa la sanita’ nella Regione
stessa.
3. – Dopo la presentazione del ricorso, la legge della Regione
Lazio 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di
assestamento del bilancio 2011-2013) ha abrogato l’art. 1, commi 6,
7, 8, 9 e 13, e l’art. 6, comma 5, della legge regionale impugnata e
ha modificato l’art. 1, commi 4 e 5, della medesima legge.
A seguito di cio’, il ricorrente, previa delibera del Consiglio
dei ministri del 20 gennaio 2012, ha ritualmente depositato atto di
rinuncia parziale al ricorso, limitatamente alle questioni sollevate
in relazione agli artt. 1, commi 4, 6, 7, 8, 9 e 13, e 6, comma 5,
della legge reg. Lazio n. 6 del 2011, affermando che la legislazione
sopravvenuta ha sostanzialmente recepito i rilievi governativi, fermi
restando, invece, i dubbi di illegittimita’ costituzionale relativi
all’art. 1, comma 5, della medesima legge regionale.
In un secondo momento, su delibera del Consiglio dei ministri del
14 febbraio 2012, il ricorrente ha ritualmente depositato un secondo
atto di rinuncia al ricorso, relativo alla residua questione avente
ad oggetto l’art. 1, comma 5, della legge reg. Lazio n. 6 del 2011,
osservando che con la legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, sono
state introdotte modifiche e abrogazioni tali da consentire di
ritenere superate tutte le censure di illegittimita’ costituzionale
prospettate dal Governo.
Considerati nel loro insieme, i due atti governativi configurano
una rinuncia totale al ricorso, motivata alla luce delle modifiche
apportate alla legge regionale impugnata. Infatti, ad avviso del
ricorrente, con la legge n. 12 del 2011, la Regione Lazio si e’
adeguata ai rilievi governativi e avrebbe conformato la propria
disciplina a quella statale di riferimento.
La rinuncia totale al ricorso e’ stata formalmente accettata
dalla Regione Lazio, con delibera della Giunta regionale, depositata
presso la cancelleria di questa Corte in data 21 febbraio 2012.
4. – Dall’avvenuta accettazione della rinuncia totale al ricorso
consegue l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 23 delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, secondo
cui «la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti
costituite, estingue il processo».

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2012.

Il Presidente: Quaranta

Il redattore: Cartabia

Il cancelliere: Melatti

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2012.

Il direttore della cancelleria: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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