T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 07-01-2011, n. 51 Espropriazione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Svolgimento del processo

il sig. V.S. dichiara di detenere un immobile sito in Roma, via Latina n. 146, in forza d’una concessione a suo tempo rilasciata dall’Intendenza di finanza di Roma, da ultimo fino al 1992;

Rilevato che il sig. S. fa presente d’esser stato avvertito dal Comune di Roma, nel corso di un procedimento del 1979/1981 (poi non completato), di un’espropriazione inerente anche a detto fondo, a differenza, a suo dire, di quanto è accaduto in forza dell’ordinanza n. 61 del 3 maggio 2005, a lui notificata solo il 27 febbraio 2007;

Rilevato altresì che il sig. S. rende noto come, in virtù di tal provvedimento, il Sindaco di Roma abbia disposto l’espropriazione, a favore del Comune medesimo, degli immobili occorrenti per la realizzazione del Parco della Caffarella, tra cui pure il fondo detenuto dal medesimo sig. S.;

Rilevato inoltre che il sig. S. assume d’aver avuto contezza di siffatto nuovo procedimento soltanto in relazione al verbale d’immissione in possesso del 1° marzo 2007, notificato in pari data e relativo al medesimo immobile;

Rilevato quindi che il sig. S. si grava avverso i citati provvedimenti innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, deducendo in punto di diritto vari profili di censura;

Rilevato ancora che, con motivi aggiunti notificati il 16 marzo 2010, il ricorrente impugna pure la nota prot. n. 5150 del 25 febbraio 2010, con cui la P.A. intimata gli ha ordinato il rilascio di detto immobile libero da persone e cose ai fini dell’espropriazione in argomento;

Motivi della decisione

il ricorrente, il quale fu concessionario dell’area che occupa al più fino al 1992, ne è oggidì detentore sine titulo, di talché egli non può dolersi dell’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento ablatorio che investe pure l’immobile occupato, potendo quest’ultima riguardare soltanto gli intestatari catastali dei fondi da espropriare;

Considerato anzi che, nella specie, neppure l’immobile de quo può dirsi, almeno al momento della ablazione in parola, di natura demaniale, constando in atti l’accertamento dell’AGO, in sede di opposizione all’indennità d’esproprio, sulla proprietà, privata e non demaniale, del fondo stesso;

Considerato altresì che non giova alla tesi del ricorrente come, nel 1979 e nel corso di un’altra e differente procedura, il Comune gli avesse chiesto una serie di documenti ai fini, a suo dire, di una eventuale regolarizzazione della di lui posizione, in quanto tal risalente vicenda, comunque mai definita, avrebbe al più riguardato la concessione a costui dell’assistenza alloggiativa, senza che il sig. S. le desse alcun seguito, con ciò dimostrando di non averne avuto alcun interesse a suo tempo e d’aver così prestato acquiescenza rebus sic stantibus alla rinuncia;

Considerato di conseguenza che, in difetto d’una posizione qualificata e differenziata in capo al ricorrente, la P.A. procedente non è tenuta ad effettuare alcuna indagine ulteriore rispetto ai dati catastali o, almeno, alla detenzione titolata dell’immobile espropriando (arg. ex Cons. St., IV, 14 aprile 2010 n. 2121);

Considerato infatti che il DPR 27 dicembre 2001 n. 327 non stabilisce diritti a favore di quei terzi, quale il ricorrente medesimo, che in occasione d’un procedimento espropriativo s’assumano lesi per la perdita dell’utilizzo d’un fondo altrui oggetto d’ablazione, onde tali diritti potranno se del caso esser fatti valere nei riguardi non già del soggetto espropriante, bensì del titolare dell’immobile ed in una separata sede, distinta da quella del procedimento in questione;

Considerato inoltre che manifestamente infondata è la questione circa l’incompetenza, nella procedura de qua, dell’Autorità emanante (nella specie, il Sindaco di Roma e, per quanto di ragione, della Giunta comunale), in quanto l’espropriazione in questione è iniziata con la dichiarazione di p.u.i.u., da parte della Giunta stessa nel 1997, a’sensi dell’art. 10 della l. 22 ottobre 1971 n. 865, applicabile ratione temporis alla procedura stessa in base proprio all’art. 57, c. 1 del DPR 327/2001, pure rammentato dal medesimo sig. S.;

Considerato pure che la funzione così esercitata dal Sindaco si fonda, giusta l’ultrattività di potestà e competenze fissate a favore di tal organo dalle previgenti leggi regionali stabilita dall’art. 57, c. 2 del DPR 327/2001, sulla delega generale posta dall’art. 31, c. 3 della l. reg. Lazio 22 maggio 1997 n. 11, la quale, ictu oculi, è ben anteriore all’ordinanza sindacale in questa sede impugnata (emanata nel 2005) e concerne gli adempimenti successivi alla dichiarazione di p.u., a sua volta gestita a suo tempo in base alle regole della l. 865/1971, donde l’evidente infondatezza d’un radicamento della competenza de qua in capo alla dirigenza comunale;

Considerato peraltro che manifestamente inammissibile, per evidente difetto di legittimazione del ricorrente sul punto, la pretesa violazione delle regole del DPR 327/2001 in tema d’immissione in possesso e sull’opposizione attorea al riguardo, giacché egli non è né proprietario, né detentore titolato del fondo occupato;

Considerato anche che i motivi aggiunti notificati il 16 marzo 2010, posti dal ricorrente avverso l’invito comunale al rilascio dell’ immobile espropriato, segue le sorti del gravame introduttivo, in quanto tale atto, per un verso, è emanato per la definitiva realizzazione del Parco della Caffarella in base a provvedimenti o inoppugnati o legittimi e, per altro verso, è stato impugnato sul fatto della sua illegittimità derivata da quelli gravati ab origine, come si vede immuni dai vizi dedotti;

Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che giusti motivi ne suggeriscono la compensazione integrale tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (sez. II), definitivamente pronunciando sul ricorso m. 4601/2007 RG, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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