T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 08-01-2011, n. 25 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

I. I ricorrenti espongono di avere realizzato, su terreno adibito a orto e prato, due baracche per ricovero attrezzi, per le quali hanno chiesto, in data 24.2.1995, la sanatoria ex lege 724/1994.

Con ordinanza in data 30.5.1995, il Sindaco ha ingiunto la demolizione dei manufatti, perché eseguiti in assenza di concessione e stabilmente infissi al suolo (detto provvedimento è stato autonomamente impugnato mediate ricorso, rubricato presso questa Sezione staccata al n. 1105/1995).

Successivamente, in data 27.4.1999 ai ricorrenti è stato notificato l’atto in pari data (di accertamento dell’inadempienza alla suddetta ingiunzione 30.5.1995), avverso il quale essi deducono le seguenti censure:

1) Violazione dell’art. 1 legge n. 10/1977, dell’art. 7 legge n. 47/1985, dell’art. 39 legge 724/1994, dell’art. 402 delle NTA del PRG vigente; eccesso di potere per travisamento dei fatti, nell’assunto fondamentale che le opere de quibus non contrasterebbero con la destinazione urbanistica del terreno e che ricoveri di attrezzi e strumenti agricoli non potrebbero costituire modificazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Le opere sarebbero, comunque, condonabili, per cui – ove l’atto di cui sopra costituisse diniego implicito di sanatoria – lo stesso sarebbe viziato da violazione di legge ed eccesso di potere;

2) violazione dell’art. 44 legge n. 47/1985, poiché la domanda di condono sospenderebbe automaticamente i procedimenti amministrativi sanzionatori, "onde il Comune non poteva inoltrarsi nel procedimento, sospeso ex lege, per emettere dichiarazione di accertamento di inadempienza";

3) incompetenza dell’istruttore di Polizia municipale ad emettere l’atto de quo;

4) violazione dell’art. 7 legge 47/1985 ed eccesso di potere per travisamento, non essendo esattamente individuati l’immobile oggetto di confisca e la sua area di sedime;

2. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

3. In data 28 aprile 2009 i ricorrenti, ricevuto l’avviso 26.1.2009 di perenzione ultraquinquennale, depositavano atto di nomina di nuovo procuratore e contestuale istanza di fissazione di udienza. Dopodiché, il ricorso veniva chiamato per la discussione all’odierna pubblica udienza, all’esito della quale passava in decisione, previa dichiarazione a verbale del difensore di parte ricorrente in ordine alla permanenza dell’interesse alla pronuncia, ai sensi dell’art. 82, comma 2 CPA.

4.1. Ciò premesso, il Collegio osserva che il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto le censure ivi svolte sono, in realtà, indirizzate nei confronti della presupposta ordinanza a demolire 30.5.1995, della quale il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione costituisce mera applicazione, tanto che la giurisprudenza ne esclude l’autonoma impugnabilità (salvo che per vizi propri), in carenza di autonoma impugnazione dell’ingiunzione a demolire (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 novembre 2010, n. 7914 e sez. V, 10 gennaio 2007, n. 40, nonché 26 maggio 2003, n. 2050).

Nel caso di specie tale impugnazione è stata proposta, ma in ordine alla stessa è stata dichiarata l’estinzione del giudizio per perenzione (cfr. decreto decisorio 27/07/06, n. 934): donde la sopravvenuta inammissibilità del primo motivo, essendo venuta meno la necessaria impugnativa dell’atto presupposto.

4.2. Il secondo motivo è, a sua volta, inammissibile, perché i ricorrenti non hanno fornito idonea prova di aver presentato domanda di sanatoria in relazione alle specifiche opere oggetto del controverso provvedimento di accertamento: quest’ultimo fornisce, infatti, delle stesse una descrizione (casetta prefabbricata in legno, baracca in lamiera) e, soprattutto, un’individuazione catastale (foglio 28, mappale 110), che non corrisponde al contenuto della domanda di sanatoria presentata in Comune il 24 febbraio 1995 e depositata in giudizio.

In primo luogo, tale istanza risulta riferibile alla sola Sig. a D.M. (unica intestataria e sottoscrittrice); in secondo luogo, la richiesta riguarda opere descritte quali "fabbricato abitativo"; infine, neppure l’indicazione catastale corrisponde, coincidendo sì il Foglio (28), ma non il mappale (144 invece di 110): e ciò senza che in ricorso si sollevi questione alcuna in ordine all’esattezza dei riferimenti catastali risultanti dall’impugnato provvedimento di accertamento.

Poiché la prova atta a suffragare le censure dedotte era nella piena disponibilità della parte ricorrente, la sua mancata produzione in giudizio comporta l’inammissibilità delle suddette deduzioni.

4.3. Del pari inammissibili sono i restanti profili di impugnativa, volti a denunciare vizi propri del provvedimento di accertamento dell’inottemperanza.

Come, infatti, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa – formatasi in epoca coeva alla proposizione del presente ricorso e confermata dalle pronunce successive – il ricorso proposto contro il solo verbale redatto dai vigili urbani è inammissibile, in quanto avente valore endoprocedimentale ed efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla polizia municipale, alla quale non è attribuita la competenza all’adozione di atti di amministrazione attiva, a tal uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa ne faccia proprio l’esito attraverso un formale atto di accertamento (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 15 febbraio 1999, n. 32; T.A.R. Lazio, Sezione II ter, 12 novembre 2001, n. 9155; T.A.R. Campania, Sezione IV, 24 settembre 2002, n. 5582; Sezione II, 18 maggio 2005 n. 6526, sez. VII, 16 dicembre 2009, n. 8816; Cons. Giust. Amm. Sicilia, Sez. Giur., 12 novembre 2008, n. 930).

Pertanto, le censure di incompetenza (terzo motivo) e di insufficiente individuazione dell’immobile (quarto e ultimo motivo) risultano inammissibili, siccome rivolte avverso un atto di natura endoprocedimentale e privo di autonoma efficacia lesiva (il che si evince, del resto, dall’espressa autodefinizione quale "verbale di accertamento di inadempienza spontanea all’ingiunzione di demolizione").

5. In conclusione, l’intero ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di costituzione del Comune intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara INAMMISSIBILE.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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