T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 08-01-2011, n. 24

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

I. Con il presente ricorso, si deducono, avverso l’impugnato diniego di installazione di 5 cartelli pubblicitari, le seguenti censure:

1) illegittimità della prima ragione addotta (impossibilità di rilascio delle autorizzazioni richieste, sino all’approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari);

2) illegittimità della seconda ragione addotta (riserva alle affissioni pubbliche della gestione impianti pubblicitari di formato 6 x 3);

3) violazione dell’art. 10 bis legge 241/1990.

II. Il Comune di Treviglio si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il 10 gennaio 2008.

III. Con Ordinanza 17.1.2008, n. 50, questa Sezione staccata accoglieva la domanda cautelare, formulata dalla Soc. ricorrente, evidenziando:

"- che l’inerzia nell’approvazione del Piano generale per la collocazione degli impianti pubblicitari non può ripercuotersi sui soggetti che esercitano un’attività economica nel settore;

– che il provvedimento impugnato appare fuorviante nella parte in cui fa riferimento al conferimento del servizio delle pubbliche affissioni, a fronte di un’istanza correlata all’iniziativa di un imprenditore privato che intende installare mezzi pubblicitari;

– che tale attività è in linea di principio libera, salva la potestà di regolazione da parte del Comune ed i vincoli posti dal legislatore a tutela di superiori interessi pubblici;

– che il limite dimensionale dei cartelli utilizzati appare privo di qualsiasi base logica e giuridica;

– che in definitiva l’amministrazione comunale non appare avere correttamente esercitato la potestà di cui è titolare".

IV. Con una prima memoria depositata il 17 giugno 2010, la Società ricorrente esponeva e documentava che, in data 16 marzo 2008, il Comune aveva provveduto ad autorizzare due dei cinque cartelli pubblicitari in precedenza denegati; e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna delle spese a carico del Comune e distrazione delle stesse in favore del procuratore costituito.

V. In vista dell’odierna Udienza pubblica di discussione:

* in data 5 novembre 2010, la Soc. ricorrente dimetteva ulteriore memoria, in cui insisteva per le conclusioni di cui al precedente scritto 17.6.2010;

* nella stessa data, il Comune depositava il Piano generale degli impianti pubblicitari, approvato con deliberazione consiliare 7 aprile 2009, n. 38 e il successivo 10 novembre 2010, produceva memoria ex art. 73 c.p.a. in cui controdeduceva analiticamente alle censure svolte nel ricorso introduttivo.

VI.1. Ciò premesso, il Collegio osserva che, nella specie, sono ravvisabili i presupposti per la declaratoria della cessazione parziale (relativa cioè a due dei cinque cartelli originariamente richiesti) della materia del contendere, chiesta dalla Soc. ricorrente, in quanto i due nuovi provvedimenti 16 marzo 2008 (alla stessa favorevoli), adottati dal Comune, sono frutto di una autonoma rideterminazione (in evidente, seppure implicita) autotutela da parte di quest’ultimo, siccome:

– risultano adottati all’esito di una nuova istruttoria (si vedano i pareri in data 3 marzo 2008 della Commissione paesaggistica LL.PP.)

– non fanno menzione della pronuncia cautelare di questo Giudice

e non contengono riserva e/o condizione alcuna.

VI.2. Quanto al diniego dei restanti tre cartelli, esso non è superato da specifici atti comunali, ma il tenore delle dichiarazioni processuali della Società ricorrente (che in due successive memorie difensive ha chiesto una onnicomprensiva declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza distinguere tra cartelli autorizzati e non autorizzati) è idoneo a determinare l’improcedibilità (in tale restante parte) del ricorso, in quanto evidenziano l’obiettivo venir meno dell’interesse alla coltivazione dell’impugnativa nei confronti dei tre dinieghi originari.

VI.3. In conclusione, per una parte (i due cartelli successivamente autorizzati) deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, mentre in relazione ai dinieghi relativi ai tre cartelli restanti va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla loro impugnativa.

VI.4. Poiché ai sensi dell’art. 34 u.c. nuovo cod. proc. amm., la declaratoria di cessazione della materia del contenere implica una pronuncia di merito, per tale parte occorre proporzionalmente procedere alla regolazione delle spese di lite secondo l’ordinario criterio della soccombenza virtuale, nella specie agevolmente ricavabile dalle indicazioni contenute nella citata Ordinanza cautelare n. 50/2008, nonché dall’avvenuto rilascio, da parte del Comune, dei titoli in precedenza dal medesimo negati; mentre alla declaratoria di improcedibilità per la restante parte della controversia può accompagnarsi la compensazione, per tale parte, delle spese stesse.

Vista, dunque, la nota spese prodotta dal difensore della ricorrente il 17 giugno 2010, il Comune di Treviglio va condannato a rifondere le spese di lite, nella misura di 2/5 delle somme ivi indicate, cioè pari a Euro 2.750,00 (euro duemilasettecentocinquanta/00), oltre a Iva e CPA e al rimborso di 2/5 del contributo unificato corrisposto dalla ricorrente.

Vista, altresì, l’espressa richiesta del difensore di quest’ultima, contestualmente avanzata sempre il 17 giugno 2010, dell’anzidetta somma va disposta la distrazione in favore del procuratore costituito, ai sensi dell’art. 93 cpc.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara, come da motivazione, la cessazione della materia del contendere e per la restante parte lo dichiara improcedibile.

Condanna il Comune di Treviglio a corrispondere, a titolo di spese di lite, la somma indicata al Capo VI.4. della motivazione, somma di cui dispone la distrazione in favore del procuratore costituito, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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