Legge Regionale n. 3 del 09-03-2009 Regione Puglia. Norme in materia di regolamento edilizio.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 40
del 13 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLAGIUNTAREGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Regolamento edilizio.
Competenza all’adozione e contenuto)

1. I comuni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa
di cui all’articolo 3 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano
l’attività edilizia, con le prescrizioni e i limiti previsti dalla presente
legge e dalle norme di settore nazionali e regionali. A tal fine, i comuni si
dotano di un regolamento edilizio che, in armonia con le previsioni di cui al
comma 2 dell’articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, disciplina le modalità costruttive, con
particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-
sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli
stessi.

2. Con il regolamento edilizio può essere istituita la commissione
edilizia comunale e regolamentata la sua attività.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il regolamento edilizio deve
prevedere, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di
nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione
energetica non inferiore a 1 chilowatt (KW) per ciascuna unità abitativa,
compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i
fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri
quadrati, la produzione energetica minima è di 5 KW.

4. Non possono essere previste nel regolamento edilizio norme di
carattere urbanistico.

ARTICOLO 2

(Schema- tipo di regolamento edilizio)

1. La Giunta regionale, previa concertazione con le rappresentanze dei
comuni e delle parti sociali, può approvare uno schema-tipo di regolamento
edilizio, al quale i comuni possono adeguare il proprio regolamento locale.

2. Per esigenze di uniformità, ovvero per consentire un’omogenea
disciplina dell’attività edilizia in specifici settori o con specifiche
modalità, ovvero per conseguire specifici obiettivi di pubblico interesse, la
Regione può dettare norme che vengono dichiarate espressamente integrative dei
regolamenti edilizi comunali e che sostituiscono automaticamente eventuali
previsioni di contenuto difforme.

ARTICOLO 3

(Procedimento di approvazione)

1. Il regolamento edilizio è approvato dal consiglio comunale garantendo
la massima partecipazione pubblica attraverso la pubblicazione della bozza,
ricevimento delle osservazioni e controdeduzioni con le modalità stabilite
dallo stesso consiglio comunale.

2. Il comune acquisisce il parere preventivo e vincolante dell’azienda
sanitaria locale (ASL) in ordine ai contenuti igienico-sanitari del
regolamento edilizio.

3. La deliberazione di approvazione del regolamento edilizio viene
trasmessa alla Regione, unitamente al regolamento edilizio in formato cartaceo
e digitale.

ARTICOLO 4

(Regolamenti edilizi vigenti e regolamenti edilizi con annessi programmi di
fabbricazione)

1. Le norme dettate dalla presente legge valgono anche per le varianti ai
regolamenti edilizi vigenti e per i regolamenti edilizi che contengono
programmi di fabbricazione a norma dell’articolo 34 della legge 17 agosto
1942, n. 1150 (Legge urbanistica e disposizioni generali), limitatamente alle
norme aventi carattere edilizio di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 1.

ARTICOLO 5

(Abrogazione)

1. Il numero 4) del primo comma dell’articolo 15 della legge regionale 31
maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), è abrogato.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

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