Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-12-2010) 10-01-2011, n. 290

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso ha proposto ricorso per Cassazione avverso la ordinanza del Giudice del Tribunale di Treviso, Sezione distaccata di Castelfranco Veneto adottata nell’udienza del 19 febbraio 2010, con la quale disponeva la restituzione degli atti al Procuratore della Repubblica, essendo emerso un nuovo fatto di reato, e deduceva, oltre alla violazione di numerose norme processuali, la abnormità del provvedimento per la indebita regressione del processo alla fase delle indagini preliminari.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica sono manifestamente infondati perchè il provvedimento impugnato, ancorchè non corretto perchè non rispettoso di norme processuali, non può essere qualificato abnorme e non risulta, pertanto, impugnabile per effetto del principio della tassatività delle impugnazioni (vedi, tra le altre, anche SS.UU. 22 giugno 2009, Toni).

In effetti il provvedimento impugnato non può considerarsi estraneo ai poteri del Giudice, dal momento che questi, nel ricorso di determinati presupposti, può disporre la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Si tratta, pertanto, di un provvedimento che rientra nei legittimi poteri del Giudice e non rileva in questa sede se di tali poteri il Giudice abbia o meno fatto uso corretto.

Inoltre il provvedimento in discussione non determina alcuna stasi processuale dal momento che gli atti sono stati restituiti al titolare dell’azione penale, che può attivarsi per dare impulso al procedimento.

In assenza di tali presupposti – provvedimento stravagante non rientrante nei poteri del Giudice, che può determinare una stasi processuale – il provvedimento impugnato non può ritenersi abnorme e non risulta, pertanto, impugnabile.

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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