Cons. Stato Sez. V, Sent., 11-01-2011, n. 92 Carriera inquadramento Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Il ricorrente in primo grado, ingegnere M.V., aveva stipulato con la Regione Campania una convenzione in base all’art.60 della legge n.291/1981, in forza della quale aveva assunto funzioni di supporto al gruppo di lavoro per il coordinamento degli interventi nelle zone terremotate.

Il rapporto convenzionale era stato più volte prorogato, finché con la legge n.730/1986 veniva disposta l’immissione in ruoli speciali ad esaurimento, previo superamento di un concorso.

In un primo tempo, la Regione inquadrava il ricorrente nella settima qualifica funzionale. Successivamente, la posizione veniva riesaminata, riconoscendo l’ottava qualifica funzionale, fissando la decorrenza giuridica del nuovo inquadramento dalla data di immissione nel ruolo speciale mentre quella economica dal momento della sottoscrizione del contratto di lavoro.

Il ricorrente chiedeva che la decorrenza economica dell’inquadramento venisse fissata alla data della instaurazione del rapporto convenzionale ed in via subordinata dell’approvazione della graduatoria concorsuale di cui alla legge n.730/1986 ovvero dell’immissione nei ruoli regionali.

A sostegno del gravame l’interessato deduceva profili di violazione di legge e di eccesso di potere.

Il Tar per la Campania, Sezione Terza, accoglieva il ricorso dopo avere disatteso la eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla amministrazione ritenendo che la pretesa fosse fondata limitatamente alla decorrenza dal 18.4.1990, data di immissione nel ruoli speciali della Regione con riconoscimento del diritto dell’interessato ad ottenere la corresponsione delle differenze retributive da tale data.

La Regione Campania ha impugnato la sentenza sostenendone la erroneità sotto svariati profili.

Nel costituirsi l’appellato ha chiesto la reiezione del gravame riproducendo i motivi di censura avanzati in primo grado e non esaminati dal Tar.

Successivamente l’appellato ha presentato una ulteriore memoria difensiva.

La causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione alla udienza del 19 novembre 2010.

2. Sulla questione della giurisdizione, eccepita dalla Amministrazione appellante sin dal primo grado di giudizio e riprodotta in sede di appello, con la quale si assume che, trattandosi di domanda inerente ad un rapporto di lavoro pubblico ed in specie di inquadramento disposto successivamente al 30 giugno 1998, la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario, la Sezione ricorda che il legislatore, in base all’art. 45 comma 17, d.lg. n. 80 del 1998 (le cui disposizioni sono ora contenute nell’art. 69, T.U., approvato con d.lg. 30 marzo 2001 n. 165) nel trasferire al giudice ordinario le questioni di pubblico impiego privatizzato, ha posto il discrimine temporale in materia di giurisdizione con riferimento, non alla fase di instaurazione della controversia o, ancora, all’adozione degli atti consequenziali alla medesima, ma in correlazione al dato storico, costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata; è il titolo di tale pretesa, dunque, che deve risultare antecedente al 30 giugno 1998, affinché la domanda possa essere proposta, purché presentata non oltre il 15 settembre 2000, davanti al giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. VI, 08 luglio 2010, n. 4448).

In sostanza rileva solamente il periodo di insorgenza dei crediti e di maturazione delle spettanze retributive come chiarito dall’orientamento giurisprudenziale richiamato, nel caso in esame sicuramente anteriori al 30 giugno 1998 e non le date di compimento degli atti di gestione del rapporto ancorchè abbiano determinato l’insorgere della questione litigiosa (Cass. SS.UU. 2883/2006 e 8213 del 2004).

3. Nel merito l’appello è infondato.

Assume la Regione appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice il ricorrente, nel periodo intercorrente tra il primo inquadramento nel settimo livello di istruttore direttivo ed il successivo reinquadramento dell’ottavo livello di funzionario, ha sempre svolto le mansioni inerenti la qualifica di istruttore direttivo corrispondenti al settimo livello funzionale.

Correttamente quindi la amministrazione avrebbe statuito che gli effetti economici del reinquadramento decorressero dalla data di effettivo espletamento delle mansioni riferite alla nuova qualifica, atteso che costituisce ius receptum il principio secondo cui la corresponsione del trattamento economico al pubblico dipendente è legato allo svolgimento della attività lavorativa in modo effettivo, in aderenza a criteri di logica e buon andamento dell’azione amministrativa secondo i quali le pretese economiche non possono che avere riguardo alla effettiva prestazione del servizio.

Rileva la Sezione che le conclusioni dell’appellante sono tuttavia smentite dall’atto deliberativo impugnato ove si legge che: "nella fase concorsuale non si è tenuto conto della qualifica di funzionario ex DPR 347 del 1983 posseduta presso l’Ente di provenienza" e che per effetto di quanto innanzi il ricorrente "non è stato immesso in una qualifica funzionale pari a quella rivestita presso l’ente di provenienza". Ed inoltre che in sede di primo inquadramento la Regione Campania non ha tenuto in debita considerazione "..la corrispondenza fra le funzioni svolte ed il titolo di studio professionale posseduto dal dipendente e la declaratoria delle qualifiche funzionali individuate dalle legge regionali n.27/1984 e n.23/1989."

Contrariamente a quanto sostenuto quindi nell’atto di appello della Regione Campania, la delibera impugnata dava atto che il deducente aveva svolto le mansioni corrispondenti a quelle comprese nella ottava qualifica funzionale dell’ordinamento organico. Infondata è quindi la affermazione che il successivo reinquadramento nella ottava qualifica funzionale è stato adottato in via di eccezione per conformarsi al contenuto delle note del Ministero della Protezione Civile dal momento che il precedente inquadramento è stato riconosciuto come erroneo dallo stesso ente regionale.

Esattamente il primo giudice ha chiarito che il reinquadramento è stato effettuato sulla base delle mansioni che il ricorrente risultava già effettivamente avere svolto, erroneamente ricondotte in un primo momento ad una qualifica inferiore e che la stessa Regione ha disposto il reinquadramento per non avere tenuto conto della corrispondenza tra le funzioni attribuite con la convenzione ed il titolo di studio posseduto (laurea) al fine della individuazione delle qualifiche funzionali.

4. In conclusione quanto alla decorrenza economica del reinquadramento, la determinazione impugnata si pone in contrasto con gli accertamenti istruttori in base ai quali la Regione Campania è pervenuta al provvedimento di ricognizione della effettiva posizione rivestita dal deducente nell’ambito della organizzazione amministrativa regionale.

5. L’appello pertanto non merita accoglimento.

6. Spese ed onorari, tuttavia, per l’andamento e la peculiarità della vicenda, possono essere compensati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *