Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-11-2010) 10-01-2011, n. 284 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorso si appunta avverso l’Ordinanza del Tribunale di Genova che l’11.8.2009 ha respinto l’appello promosso da C.R. avverso l’Ordinanza del GIP del Tribunale di Massa che applicava al predetto misura cautelare carceraria.

Con missiva autografa (preannunciata dall’invio della stessa via telefax) del C., la cui firma è autenticata dal difensore, qui pervenuta il 23.11.2010, il ricorrente dichiara di rinunciare all’impugnazione.

Motivi della decisione

Il ricorso viene dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p., lett. d), atteso il pervenimento della dichiarazione di rinuncia, personalmente sottoscritto dall’interessato, che la Corte ritiene valida.

L’inammissibilità del ricorso giustifica (in assenza di una indicazione su una possibile sopravvenuta carenza d’interesse determinata da fatti indipendenti dalla volontà del ricorrente) l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 616 c.p.p. in misura congrua.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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