Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-02-2011, n. 2374

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.A.F. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto, depositato il 24/10/07, con cui la corte d’appello di Roma ha condannato il Ministero della Giustizia alla corresponsione a favore della A. della somma di Euro 2500,000, nonchè al rimborso delle spese di lite, per il danno non patrimoniale sofferto dalla ricorrente per la durata irragionevole del giudizio civile instaurato avanti al Tribunale di Torre Annunziata, durata irragionevole determinata in anni due e mesi sei.

Il Ministero resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Dalla certificazione in data 19/2/2009 della Cancelleria Centrale Civile, risulta che il ricorso proposto da A.A.F. avverso il decreto della corte d’appello di Roma n. 51942/2006, notificato il 5/12/2008, non è stato iscritto a ruolo, da ciò conseguendo l’improcedibilità del ricorso, ex art. 369 c.p.c..

Le spese di lite del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, si intendono a carico della ricorrente, per avere dato corso al giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore dell’Amministrazione controricorrente, liquidate in Euro 900,00, oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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