Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-11-2010) 10-01-2011, n. 278 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ricorre per Cassazione la difesa di D.V.L. avverso l’Ordinanza 2.8.2010 del Tribunale del Riesame di Napoli, che rigettava la sua istanza difensiva avverso l’Ordinanza 8.7.2010 del GIP di Napoli, a seguito della quale gli era applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, quale sospettato di associazione per delinquere dedita alla contraffazione di banconote di vari Stati.

Il ricorrente lamenta la carenza e contraddittorietà della motivazione che non ha sottoposto a rigoroso vaglio critico il contenuto di intercettazioni ed ha attribuito rilievo all’incontro del prevenuto con tal C.V., nel cui corso non vi fu, però, scambio alcuno di moneta; inoltre i giudici della cautela hanno trascurato l’esito delle indagini che dimostravano come l’uso del termine "tronchetti" fosse appropriato, atteso il mestiere proprio dell’inquisito ed hanno sorvolato su riscontri positivi che reclamavano l’estraneità del D.V. al sodalizio criminoso.

Il PG. (nella persona del Cons. Dr. Cedrangolo) ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè privo della dovuta specificità.

Infatti, la motivazione dell’Ordinanza ricorda emergenze probatorie inequivoche, come il sequestro di rilevantissime dotazioni di banconote estere contraffatte proprio presso l’immobile di proprietà del prevenuto, i pedinamenti di P.G., che confortavano il significato indiziante dei colloqui intercettati, in particolare, i colloqui protesi a concordare la versione di comodo con co-indagati, ecc..

Emergenze che, in aderenza al dato istruttorio, conducono con ragionevole logica all’assunto deciso dal giudice cautelare.

Le proposizioni difensive, pertanto, trascurano il reale dato del provvedimento giudiziale articolandosi su prospettazioni lontane dal testo impugnato.

Dalla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al versamento della somma a favore della Cassa per le Ammende che si ritiene equo fissare in Euro 500.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *