Cass. civ. Sez. II, Ord., 01-02-2011, n. 2368

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 6 agosto 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: "La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 19 maggio 2009, in parziale accoglimento dell’appello avanzato da Maxilar s.n.c. avverso la sentenza n. 750/2004 emessa il 27 giugno 2004 dal Tribunale di Pistoia, ha cosi provveduto: (a) ha respinto la domanda avanzata da Etruria Leasing s.p.a. relativa all’esatto ripristino della pendenza originaria della strada privata esistente sul terreno di Etruria Leasing s.p.a.; (b) ha dichiarato il difetto di legittimazione ad causasi di Maxilar s.n.c. in relazione alla domanda avanzata da Etruria Leasing s.p.a. relativa alla rimozione dal terreno di tutte le opere e le cose destinate all’esercizio di una servitù di metanodotto in favore di Fiorentina Gas s.p.a.; (c) ha respinto la domanda avanzata da Etruria Leasing s.p.a. relativa al ripristino della larghezza di cm. 50 di diametro e del percorso in linea retta della fogna che smaltisce le acque del fondo di Etruria Leasing s.p.a.; (d) ha confermato nel resto l’impugnata sentenza; (e) ha dichiarato le spese del grado di giudizio interamente compensate tra le parti.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la Maxilar s.n.c. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi.

Le intimate hanno resistito con controricorso. Il primo motivo denuncia motivazione carente e contraddittoria su di un punto decisivo della vicenda; in particolare, errata individuazione del confine fra la proprietà del ricorrente e lo stradello antistante nonchè errata individuazione della posizione occupata dal casotto- pesa per effetto di errore tecnico di misurazione.

Il secondo mezzo prospetta difetto di motivazione su punto determinante della controversia in relazione all’ultimo capo della sentenza della Corte d’appello di Firenze: spese di giudizio.

Tutti i motivi sono inammissibili, perchè non contengono la formulazione – prescritta, a pena di inammissibilità, dall’art. 366- bis cod. proc. civ. – di un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) recante la chiara e sintetica indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass., Sez. 3, 7 aprile 2008, n. 8897; Cass., Sez. 1, 8 gennaio 2009, n. 189; Cass., Sez. 1, 23 gennaio 2009, n. 1741). In altri termini, il prescritto quesito di sintesi deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenere questo requisito rispettato quando, come nella specie, solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli – all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366-bis cod. proc. civ. – che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichi quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea a sorreggere la decisione.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio".

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalle controricorrenti, che liquida, per ciascuna, in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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