Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 51
del 3 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Modifica al secondo comma dell’articolo 29 della l.r. n.56/1980)
1. Il comma Il secondo comma dell’articolo 29 della legge regionale 31
maggio 1980, n. 56 (Tutela e uso del territorio), come sostituito
dall’articolo 11, comma 2, della legge regionale 25 agosto 2003, n. 19, è
sostituito dal seguente:
“2. Per le sole zone tipizzate come “E” Agricole, il rilascio
della concessione edilizia è subordinato alla trascrizione di atto d’obbligo
ricevuto dal Segretario comunale competente, relativo all’asservimento al
manufatto consentito, dell’area che ha espresso le relative volumetrie. Per
le altre zone territoriali omogenee il Comune istituisce un registro nel
quale sono elencate le particelle catastali che hanno espresso la volumetria
relativa al titolo edilizio rilasciato o comunque formatosi”.”
Le Leggi Regionali
Fonte: http://camera.ancitel.it