Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-11-2010) 10-01-2011, n. 277

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale della Libertà di Catanzaro ha annullato, con Ordinanza dell’8.7.2010, depositata il 5.8.2010, il provvedimento che, in data 2.7.2009, applicava a I.T. la misura cautelare carceraria, quale soggetto di indagine in relazione al tentato omicidio di L.M., commesso (in concorso con altri) nel (OMISSIS).

La ragione dell’annullamento consiste nel fatto che il prevenuto era attinto da credibile chiamata in reità ad opera del collaboratore P. che narrava come egli, in compagnia di A. N., si fosse appostato all’interno della (OMISSIS) in attesa del passaggio dell’automobile del L. (che in quel tratto di strada avrebbe dovuto rallentare, per via di una stretta curva) e come avesse esploso dei colpi di arma da fuoco, senza riuscire ad uccidere la vittima.

La vicenda era stata portata all’attenzione di questa Corte che, con Sentenza dell’1.4.2010 aveva annullato con rinvio un precedente provvedimento del Tribunale del riesame di Catanzaro, ritenendo la carenza, per l’accusa, di un riscontro intrinseco individualizzante nelle parole di F.D., il quale aveva indicato sì la presenza dello I. nei pressi della (OMISSIS), ma non aveva precisato quale ruolo e quale condotta avesse tenuto ed, in particolare, se egli ivi avesse avuto il compito di segnalare agli esecutori dell’omicidio, il passaggio della vittima. Donde la natura di mera congettura che dalla sua presenza ebbe a dedurre la funzione di vedetta in ragione della commissione del delitto.

Il Tribunale del rinvio – pur dato atto della credibilità del P., fonte de relato, nel suo narrato accusatorio, perchè persona informata, quale partecipe al sodalizio criminoso, costituito dal clan degli zingari del luogo, sui preliminari organizzativi e sulle notizie successive al tentato omicidio, perchè verificato dal rinvenimento nei pressi di armi e di tracce del tutto compatibili con la versione di accusa e verificata l’intrinseca credibilità del F., pur egli depositario de relato di notizie al riguardo, rilevava che, considerata la delicatezza del compito, I. fosse consapevole del programma, al momento in cui si trovava presso il luogo indicato. I giudici, tuttavia, ritenevano che il quadro complessivo del dato probatorio non consenta di affermare, con la dovuta gravità di indizio, che lo I. si trovasse in quel giardino all’esclusivo fine di segnalare il passaggio dell’automobile della vittima. Con ciò concordando con il provvedimento di questa Corte.

Il ricorso del PG. lamenta, in via generale, che la giurisprudenza di legittimità consente di ritenere valida a fini di integrazione dei gravi indizi anche la dichiarazione individualizzante che permetta una efficacia dimostrativa, anche per il tramite di procedimento logico-deduttivo (Cass. Sez. 5, 24.6.2004, Vullo, CED Cass. 230240).

Che la motivazione del Tribunale di Catanzaro non ha sufficientemente collegato la condotta dello I., che ebbe a comunicare con telefonino pochi istanti prima del passaggio della vittima, elemento nuovo non considerato dalla SC. nel suo annullamento.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.

La circostanza di una chiamata telefonica, nelle immediatezze del passaggio, elemento sconosciuto allo scrutinio di legittimità, non è stato ignorato dall’Ordinanza impugnata. Gli è che, stando alle risultanze riportate nel provvedimento impugnato, la chiamata telefonica, ricordata sia da P. sia da F., non fu effettuata da I., ma da A., persona su cui non è stato mosso dubbio di consapevole partecipazione.

Pertanto, la natura deduttiva congetturale delle ragioni relative alla presenza di I. non viene modificata, rispetto al quadro già noto alla SC. a cui il giudice di rinvio si è scrupolosamente attenuto.

Nè è consentita una diversa lettura del fatto che colleghi più "strettamente" le asserzioni del P. con quelle del F., risolvendosi l’operazione in una difforme lettura della risultanze processuale e, dunque, una istanza afferente al merito e non ammissibile in questa fase processuale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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