Cons. Stato Sez. V, Sent., 11-01-2011, n. 84 Servizi pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con due distinti ricorsi, proposti, l’uno dall’ Associazione Ambientale delle Strillaie, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché dai signori Dario Lorenti, Roberto Bracci, Lido Lucarelli, Massimo Vanelli, Alessandro Biagiotti, l’altro dall’Associazione Italiana World Wide Fund For Nature Onlus, è stato chiesto l’annullamento, quanto al primo ricorso (n. 1009 del 2005):

1) – del Piano Industriale Rifiuti Urbani (PIRU) e della relativa Delibera di approvazione – Delibera n. 3/A del 18 marzo 2005 dell’Assemblea Consortile della Comunità di Ambito Territoriale Ottimale – Area Grossetana ATO 9, nella parte in cui prevede la realizzazione del cosiddetto Impianto di Ambito in località Strillaie e nella parte in cui non prevede l’assegnazione al Comune di Grosseto di una tempistica puntuale entro la quale attuare la bonifica della discarica preesistente;

– del bando di gara di concessione per la costruzione e la gestione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Legge 109/1994, del complesso tecnologico definito Impianto di Ambito in località Strillaie;

– della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione ATO 9 n. 8/c dell’11 marzo 2005 con la quale l’ATO 9 ha provveduto alla aggiudicazione della gara di cui al precedente punto in favore del R.T.I. costituito da U.; C.C.C.; D. s.p.a.; Consorzio T.C. s.c.r.l.; SIT – S.I.T. s.p.a.;

– di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o conseguente, e in particolare del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Grosseto (PPR) e della relativa Delibera di approvazione – Delibera Consiglio Provinciale n. 77 del 16122002; della Deliberazione del Consiglio Comunale di Grosseto n. 70 del 28 giugno 2002 (per quanto occorrer possa) e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché incognito.

e, con i motivi aggiunti depositati il 26 maggio 2006:

– del Piano Industriale Rifiuti Urbani (PIRU) pubblicato sul Supplemento n. 41 Parte IV al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 11 del 15 marzo 2006, nonché della Delibera di approvazione del predetto PIRU – Delibera n. 3/A del 18 marzo 2005 dell’Assemblea Consortile della Comunità di Ambito Territoriale Ottimale – Area Grossetana ATO 9, e della relativa Determinazione Dirigenziale del 19 gennaio 2006 n. 213 del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Grosseto;

– di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o conseguente ancorché incognito, nonché dei provvedimenti già oggetto di impugnazione nel ricorso originario.

con i motivi aggiunti depositati il 9 marzo 2007:

– della Determinazione Dirigenziale 27 dicembre 2006 n. 5164 del Dirigente dell’Amministrazione Provinciale di Grosseto, Settore Sviluppo del Territorio, U.O.C. Valutazione Impatto Ambientale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 4 del 24 gennaio 2007 che ha espresso la compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale n. 79/1998, sul progetto Impianto di selezione rifiuti urbani residui con produzione di CDR e stabilizzazione di FOS e compostaggio per la produzione di compost di qualità da FORSU e verde da raccolta differenziata dell’ATO 9, Rifiuti Area Grossetana, da realizzarsi nel Comune di Grosseto in località Strillaie, subordinando la pronuncia di compatibilità ambientale al rispetto di una serie di prescrizioni, mitigazioni e monitoraggi;

di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o conseguente ancorché incognito, con particolare riguardo al Rapporto Interdisciplinare menzionato nella medesima Determina Dirigenziale impugnata.

con i motivi aggiunti depositati il 12 giugno 2008:

– della Determinazione Dirigenziale 13 marzo 2008 n. 981 del Dirigente dell’Amministrazione Provinciale di Grosseto, Area Territorio, Ambiente, Sostenibilità, Settore Ambiente, pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 21 marzo 2008 per dieci giorni consecutivi, con la quale Il Dirigente, fra l’altro, ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) a U. Soc. Coop. a r.l. per la realizzazione di un impianto di trattamento meccanicobiologico di rifiuti urbani sito nel Comune di Grosseto, località Strillaie, sottoponendo il rilascio dell’AIA alla condizione sospensiva della acquisizione da parte della U. Soc. Coop., entro dodici mesi, del diritto di superficie sull’area dove è prevista la realizzazione dell’impianto e subordinando l’AIA medesima al rispetto di una serie di prescrizioni; ha approvato il progetto relativo al realizzando impianto e rilasciato la relativa autorizzazione all’esercizio;

– della predetta Determinazione Dirigenziale n. 981 del 13032008, dell’AIA medesima e dei relativi allegati 1 e 2;

– di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o conseguente ancorché incognito, e in particolare del verbale e delle risultanze delle Conferenze dei Servizi del 30 luglio 2007 e del 12 novembre 2007.

Quanto al secondo ricorso (n. 860 del 2006) è stato chiesto l’annullamento:

1) – del Piano Industriale Rifiuti Urbani (PIRU) siccome pubblicato n. 41 Parte IV al BURT n.11 del 15 marzo 2006 nonché della delibera di approvazione del predetto PIRU n. 3/A del 18 marzo 2005 dell’Assemblea Consortile della Comunità di Ambito Territoriale Ottimale – Area Grossetana ATO 9, nonché infine della relativa determinazione dirigenziale del 19 gennaio 2006 n. 213 del Dirigente del Settore Ambiente della provincia di Grosseto;

– del bando di gara di concessione per la costruzione e gestione ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge 109/94 avente ad oggetto la realizzazione del complesso tecnologico definito "Impianto di Ambito" in località "Strillaie" (Gr);

– della deliberazione del Consiglio di amministrazione ATO 9 n. 8/c del giorno 11 marzo 2005 con la quale l’ATO 9 ha provveduto alla aggiudicazione della gara di cui al precedente punto in favore di Raggruppamento temporaneo di Imprese costituito da U.; C.C.C.; D. S.p.a.; Consorzio T.C. s.c.a.r.l; SIT – S.I.T. S.p.a.;

di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o conseguente e in particolare:

– del piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della provincia di Grosseto (PPR), della relativa delibera di approvazione – delibera Consiglio Provinciale n. 77 del 16.12.2002, nonchè della delibera di Giunta regionale con la quale si disponeva la pubblicazione del PPR sul BURT.

– della deliberazione del Consiglio Comunale di Grosseto n. 70 del 28 giugno 2002;

di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorchè incognito;

e, con motivi aggiunti depositati in data 9 marzo 2007:

– della determina dirigenziale 27 dicembre 2006 n. 5164 del dirigente dell’amministrazione provinciale di Grosseto, Settore Sviluppo del Territorio, U.O.C. Valutazione impatto ambientale siccome pubblicata sul BURT n. 4 del 24.gennaio 2007,

– di ogni provvedimento connesso, presupposto o conseguente, con particolare riguardo al "Rapporto Interdisciplinare" menzionato nella medesima determina dirigenziale impugnata;

– di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o conseguente ancorché incognito;

con motivi aggiunti depositati in data 12 giugno 2008:

– della determinazione dirigenziale 13 marzo 2008 n. 981 del dirigente dell’amministrazione provinciale di Grosseto, Area Territorio, Ambiente Sostenibilità, Settore Ambiente, pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 21 marzo 2001 per dieci giorni consecutivi;

– dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata a U. Soc. Coop. a.r.l. e dei relativi allegati 1 e 2;

– di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o conseguente ancorché incognito.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, riuniti i ricorsi

ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo n. 1009/2005;

ha dichiarato in parte irricevibili ed inammissibili il ricorso n. 860/2006 nonchè i motivi aggiunti di cui al ricorso n. 1009/2005 ed al ricorso n. 860/2006 ed in parte li ha rigettati emettendo condanna nella spese a carico dei ricorrenti.

L’Associazione Italiana World Wide Fund For Nature ha proposto appello per la riforma della sentenza, previa sospensione dell’efficacia.

Le parti resistenti in primo grado si sono costituite anche in appello.

Alla camera di consiglio del 27 luglio 2010 la domanda cautelare è stata riunita al merito.

Tutte le parti hanno depositato memorie.

Alla pubblica udienza del 23 novembre 2010 la causa è stata rimessa in decisione.

Motivi della decisione

Il Collegio deve darsi carico, preliminarmente, della eccezione sollevata dalla Provincia di Grosseto e da F. s.p.a., secondo cui l’appello sarebbe stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, prescritto dall’art. 23bis della l. n. 1034 del 1971, come modificata dalla legge n. 205 del 2000, e pertanto sarebbe irricevibile.

Si rileva che non è contestato che la sentenza sia stata notificata il 23 aprile 2010 e che l’appello è stato notificato il 22 giugno 2010.

L’appellante WWF si oppone all’eccezione osservando: a) che la controversia non riguarderebbe materia assoggettabile allo speciale rito di cui al ricordato art. 23bis, posto che la parte più consistente del contenzioso sarebbe riferito ad atti (piano provinciale dei rifiuti, piano industriale dei rifiuti, studio di impatto ambientale, valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale) che, esulando dall’elencazione di cui al detto art. 23bis, sono soggetti al rito ordinario; b) che, se si volesse fare riferimento al comma 1, lett. c) della disposizione citata, che menziona i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione si servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, dovrebbe riconoscersi che tale comma è stato abrogato dal d.lgs. 27 aprile 2010 n. 53, e che, pertanto, il termine di trenta giorni per l’appello, di cui all’art. 23bis, non sarebbe più vigente nelle controversie relative all’affidamento di servizi pubblici.

Le tesi dell’appellante non sono condivisibili, e, pertanto, l’eccezione di irricevibilità è fondata.

Quanto al primo punto, non è seriamente contestabile che l’intera serie procedimentale, a partire dal Piano industriale rifiuti urbani, sia stata impugnata nella parte in cui prevede la realizzazione del cosiddetto Impianto di Ambito in località Strillaie. Già con il primo dei ricorsi di primo grado si è chiesto l’annullamento del bando di gara di concessione per la costruzione e la gestione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Legge 109/1994, del complesso tecnologico definito Impianto di Ambito in località Strillaie. L’intera controversia, quindi, ha avuto ad oggetto atti preordinati all’espletamento del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti urbani, mediante la realizzazione di un impianto destinato al trattamento dei medesimi.

E’ noto come la giurisprudenza abbia più volte affrontato il tema della simultanea impugnazione di provvedimenti esplicitamente soggetti al rito speciale di cui all’art. 23bis unitamente ad atti da giudicare col rito ordinario, affermando la vis actractiva dei primi circa la normativa processuale da applicare (Cons. St., Sez. VI, 27 marzo 2003 n. 1605; 27 giugno 2007 n. 3712; 4 aprile 2008 n. 1435).

Da tale orientamento il Collegio non ha motivo di discostarsi, condividendo l’argomentazione di fondo che ha indotto la giurisprudenza a rifiutare l’accertamento circa quale dei provvedimenti impugnati costituisca l’oggetto principale del giudizio, posto che una distinzione fondata sull’individuazione dell’oggetto principale condurrebbe ad una estrema incertezza in sede applicativa, aprendo la via al proliferare delle impugnazioni strumentali.

Neppure il secondo profilo di replica può essere condiviso.

L’invocata abrogazione dell’art. 23bis comma 1, lett. c) ad opera dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. 20 marzo 2010 n. 53 non ha prodotto una modificazione della norma sul termine di trenta giorni per la proposizione dell’appello in quel rito speciale, dovendo considerarsi che l’art. 8 del medesimo d.lgs. n. 53 del 2010, all’art. 8, comma 1, ha confermato l’applicazione dell’art. 23bis agli " atti delle procedure di affidamento,….relativi a lavori, servizi o forniture, di cui all’articolo 244" del d.lgs. n. 163 del 2006.

La norma abrogatrice della lettera c), pertanto, costituisce una disposizione di coordinamento dovuta alla nuova formulazione dell’art. 245 del d.lgs. n. 163 del 2006, al fine di eliminare una inutile e sempre inopportuna duplicazione di fonti normative.

In conclusione l’appello va dichiarato irricevibile.

Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente le spese.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull’appello, lo dichiara irricevibile;

compensa le spese;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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