Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-11-2010) 10-01-2011, n. 275 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale del Riesame di Roma ha rigettato, in data 17.6.2010, l’istanza difensiva incentrata sull’assenza di esigenze cautelari nei confronti di A.P., accusato di bancarotta impropria patrimoniale e documentale in ragione del fallimento di BULDING ENTERPRISE Srl. Al predetto il GIP della capitale, in data 4.6.2010, applicò la misura cautelare carceraria.

Egli è indicato quale autore di distrazione fraudolenta di ingenti somme dal patrimonio societario, nonchè della tenuta e conservazione delle scritture in guisa da occultare il movimento degli affari.

Il ricorso avverso l’Ordinanza lamenta la carenza di motivazione:

– sull’attualità delle esigenze cautelari, poichè la condotta ascritta al prevenuto risale al periodo 2005/2006 e la giustificazione giudiziale non accenna al permanere del pericolo di reiterazione dei fatti illeciti;

– sull’adeguatezza della misura carceraria al cui proposito l’Ordinanza risponde con un mero rinvio alla motivazione dell’Ordinanza del GIP.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

L’Ordinanza non dispiega adeguata giustificazione quanto all’attualità della misura carceraria, poichè la gravità della condotta e la permanenza del rischio di reiterazione nell’attuale attività imprenditoriale del prevenuto non può desumersi meccanicamente dal ruolo amministrativo attuale in diverse società, senza che sia individuata più precisa dimostrazione del repentaglio di ricaduta a fronte della pluralità di eventuali nuovi fatti criminosi (fraudolenza patrimoniale e documentale, appropriazione indebita), analoghi a quelli contestatigli.

Nè risulta modalità giustificativa adeguata l’espresso rinvio alla motivazione dell’Ordinanza "genetica", poichè il richiamo anche per relationem ad altro provvedimento attinente ad analoghi comportamenti presuppone che il giudice qualifichi con nitidezza, agli effetti del quadro di gravità indiziaria e della sussistenza delle esigenze cautelari, la probabilità del verificarsi nuovamente degli elementi già indicati in precedenza: soltanto così potrà darsi valutazione dei contenuti della presente misura cautelare (cfr. Cass., sez. 6, 29.2.2000, Tanelli, Ced Cass., rv. 216317).

Tanto impone l’annullamento con rinvio al Tribunale di Roma, per nuovo esame, dell’Ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla l’Ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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