Legge Regionale n. 10 del 30-04-2009 Regione Puglia. Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 65
del 30 aprile 2009
SUPPLEMENTO
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Spesa a carattere pluriennale)

1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni
di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate
nell’allegato “9-B” al bilancio di previsione 2009.

ARTICOLO 2

(Rinegoziazione mutui intesa convenzionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata a proseguire le operazioni di
ristrutturazione dei mutui compresi nell’intesa convenzionale secondo i
criteri, i limiti e le condizioni contenuti nell’articolo 41 (Finanza degli
enti territoriali) della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2002), nelle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio
previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), e
tenuto conto dell’andamento dei tassi interbancari (Euribor 6 mesi). A tal
fine sono iscritti in bilancio dedicati capitoli di entrata 5124005 – upb
05.01.02 – e di spesa 1120025 – upb 06.02.03 – denominati,
rispettivamente, “Entrate derivanti dalle operazioni di ristrutturazione dei
mutui – intesa convenzionale (Art. 3, co.2, l.r. 40/2007 e legge bilancio di
previsione 2009)” e “Rimborso alle banche somme a seguito estinzione
anticipata dei mutui – intesa convenzionale (Art. 3, co.2, l.r. 40/2007 e
legge regionale bilancio di previsione 2009)”. Alla quantificazione dei
relativi stanziamenti si provvede con atto della Giunta regionale in sede di
eventuale definizione delle operazioni di ristrutturazione.

ARTICOLO 3

(Integrazione all’articolo 7 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 17)

1. All’articolo 7 (Spese utenze – Domiciliazione bancaria) della legge
regionale 2 dicembre 2005, n. 17 (Assestamento e terza variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2005), sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:

“3 bis. La Ragioneria regionale, al termine dell’esercizio finanziario e al
fine di assicurare la tempestiva esecuzione delle relative operazioni di
chiusura, è autorizzata a procedere alla liquidazione e contestuale emissione
dei mandati di pagamento in favore del Tesoriere regionale relativi alla
regolarizzazione delle carte contabili eventualmente ancora in essere e
connesse alle utenze di cui al comma 1, fermo restando le verifiche da parte
dei competenti servizi regionali di cui al comma 3.

3 ter. La regolarizzazione contabile da parte della Ragioneria è effettuata
utilizzando le risorse provenienti dagli impegni di spesa assunti dalle
rispettive strutture regionali sui pertinenti capitoli e, qualora
insufficienti, mediante imputazione per la differenza sul dedicato capitolo
1110097 – upb 06.02.01.”.

ARTICOLO 4

(Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti)

1. Il termine di cui al comma 3 dell’articolo 9 (Disposizioni di
carattere tributario) della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento
e seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2007), già prorogato dall’articolo 10 della legge regionale 19 dicembre 2008,
n. 42 (Disposizioni relative all’esercizio provvisorio del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2009), è ulteriormente prorogato al 1°
luglio 2009. Fino a tale data continuano ad applicarsi le aliquote vigenti.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *