Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-11-2010) 10-01-2011, n. 272 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorsi interposti dalla difesa di M.L. e di M.G. attengono alla asserita insufficienza giustificativa dell’Ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze che, con Ordinanza del 30.6.2010, rigettò l’istanza avanzata diretta all’attenuazione della misura carceraria loro applicata dal GIP di Firenze il 3.6.2010.

Lamenta la difesa:

– per entrambi, la carenza di motivazione in relazione alla adeguatezza della sola misura cautelare carceraria;

– per il solo M.L. anche la carenza di motivazione sul pericolo di reiterazione di analoghe condotte illecite.

Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.

La vicenda contempla a carico di M.L. numerose ipotesi di frode fiscale, per consistenti importi (capi da a1 ad a7), di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (capo a, connessa alla fallita SPOT LINE Sas.), a carico di M.G. condotte di frode fiscale (capi a8, a9, a15, a 17) ed anche di usura (Capo s, t,) truffa (capo u), falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (capo v), esercizio abusivo di attività di credito (capo z), riciclaggio (capo a20), nonchè di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (capo a, connessa alla fallita SPOT LINE Sas.), essendo egli gravato da recidiva specifica.

Occorre subito precisare che il provvedimento impugnato fa proprie le motivazioni dell’Ordinanza c.d. genetica (cfr. Ord. pag. 17), sicchè la doglianza oggi esposta si presenta parziale.

La pluralità delle violazioni normative, del resto, accompagnata anche da recidiva specifica per il G., depone per un ragionevole rischio di reiterazione che non postula maggiore dettaglio.

Se, quindi, non è consentito dedurre la sussistenza di esigenze cautelari concernenti il pericolo di reiterazione dei reati dal contegno processuale dell’indagato, dovendo tale valutazione essere condotta esclusivamente in base alla sussistenza del concreto periculum, tenuto conto delle specifiche modalità e circostanze del fatto e della personalità dell’indagato, si osserva che il provvedimento impugnato rammenta sia la pluralità delle violazioni, tutte di analogo profilo, in un contesto che si presenta unitario.

La giustificazione resa dal tribunale cautelare è quindi, pertinente, essendo escluso a questo giudice uno scrutinio più aderente al fatto.

Da tanto consegue che i ricorsi non vengono accolti con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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