Cass. civ. Sez. II, Ord., 01-02-2011, n. 2362 Difformità e vizi dell’opera

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 6 agosto 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

" M.R. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale, su richiesta della s.n.c. Boraschi Ugo & C., gli era stato ordinato il pagamento della somma di L. 41.133.113 a titolo di residuo corrispettivo per la costruzione di una casa in legno, deducendo, tra l’altro, che l’immobile presentava vizi e difetti tali da renderlo del tutto inadatto all’uso convenuto.

L’opposta, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la decadenza del committente dalla garanzia per tardività della denuncia ed ha comunque negato la sussistenza dei difetti.

Il Tribunale di Parma ha accolto l’opposizione e dichiarato nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo.

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 20 aprile 2009, in accoglimento dell’appello della società Boraschi, ha rigettato l’opposizione del M., condannandolo a restituire alla società Boraschi le somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, ed ha regolato le spese del doppio grado.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 ottobre 2009, sulla base di due motivi. L’intimata ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1665 e 1667 cod. civ., ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non sia sufficientemente ed adeguatamente motivata là dove ha ritenuto essersi verificata la decadenza sulla base di argomentazioni che non hanno trovato alcun riscontro nel materiale probatorio acquisito, non risultando, in particolare, alcuna prova in relazione alla data della ultimazione dei lavori ed alla consegna dell’opera. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1667 e 1665 cod. civ., il termine di decadenza previsto per la denuncia dei vizi inizia a decorrere soltanto se vi sia stata la consegna e la accettazione dell’opera da parte del committente.

Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello – muovendo dal principio per cui qualora l’appaltatore eccepisca la decadenza del committente dal diritto di garanzia, la prova della data di consegna dell’opera, da cui il termine di sessanta giorni per la denuncia decorre (trattandosi, nella specie, di difetti e difformità immediatamente percepibili), incombe sul committente stesso e non sull’appaltatore – ha rilevato:

che il M. non ha fornito alcuna dimostrazione specifica di avere tempestivamente denunciato i vizi; che le prove testimoniali dedotte in primo grado, e riproposte in appello, sono inammissibili perchè formulate in modo generico; che – tenuto conto delle stesse ammissioni del M. contenute nell’atto di opposizione (data di montaggio della casa avvenuta nella primavera del 1994; data di applicazione della vernice protettiva, costituente l’operazione finale del processo di edificazione, nel settembre 1995) e del fatto che l’ultima fattura dell’appaltatore è del dicembre 1995 – appare attendibile l’assunto della società Boraschi circa il periodo di consegna dell’immobile al committente. Tanto premesso, la sentenza della Corte d’appello è basata su una motivazione corretta giuridicamente e coerente dal punto di vista logico-formale. Il motivo di impugnazione, là dove denuncia il vizio di motivazione, si risolve nella sollecitazione ad un riesame nel merito della vicenda processuale, precluso in sede di legittimità. Mentre la denuncia del vizio di violazione e falsa applicazione di legge non coglie nel segno, perchè non tiene conto che, secondo la Corte d’appello, la consegna dell’opera vi è stata, che i vizi erano evidenti ed immediatamente percepibili e che la prima contestazione dei vizi e delle difformità è avvenuta oltre il termine di decadenza di sessanta giorni prescritto dall’art. 1667 cod. civ..

Il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1667 cod. civ.) chiede che la Corte affermi il seguente principio di diritto:

non ricorre l’obbligo da parte del committente della denuncia dei vizi ex art. 1667 cod. civ. quando gli stessi siano stati riconosciuti dall’appaltatore il quale si sia difeso sostenendo non trattarsi di vizi dell’opera che ne potessero diminuire il valore o, comunque, di vizi ad esso non riferibili, ma delle naturali caratteristiche del materiale impiegato.

La censura è priva di pertinenza rispetto alla ratio che sostiene la sentenza impugnata, la quale muove dalla premessa che non vi è prova che la Boraschi s.n.c. abbia riconosciuto i difetti lamentati dal M., avendo l’appaltatrice sempre sostenuto la piena conformità dell’immobile consegnato alle pattuizioni contrattuali.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio".

Letta la memoria del ricorrente.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ.;

che i rilievi critici ad essa mossi dal ricorrente non colgono nel segno;

che la Corte del merito si è attenuta al principio di diritto secondo cui se l’appaltatore eccepisce la decadenza del committente dalla garanzia disposta dall’art. 1667 cod. civ. per i vizi dell’opera, incombe su questo l’onere di dimostrare di averli, invece, tempestivamente denunciati (tra le tante, Cass., Sez. 2, 10 giugno 1994, n. 5677; Cass., Sez. 2, 23 ottobre 1997, n. 10412);

che la Corte d’appello ha anche sottolineato che neppure i capitoli di prova dedotti dal M. – non ammessi per genericità – indicavano il periodo della consegna dell’opera, da cui sarebbe dovuto decorrere il termine per la denuncia, essendo i difetti e le difformità, nella prospettazione dello stesso committente, evidenti ed immediatamente percepibili;

che è esatto, in generale, quanto osservato dal ricorrente nella memoria illustrativa, che cioè, in materia di appalto, l’accettazione dell’opera non si identifica con la presa in consegna della medesima, con la conseguenza che incombe all’appaltatore l’onere di provare che il committente ha accettato l’opera;

che, tuttavia, il richiamo a detto principio di diritto non è nella specie pertinente, perchè qui non si discute se, con l’accettazione dell’opera, l’appaltatore sia stato liberato dalla garanzia per i vizi riconosciuti o riconoscibili in sede di verifica, ma se il committente, in presenza di eccezione di decadenza sollevata dall’appaltatore, abbia o meno provato la tempestività della denuncia;

che il secondo motivo di ricorso è proposto in astratto, senza alcun riferimento alla ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata;

che, infatti, il mezzo mira a vedere affermato – in diritto – il principio secondo cui l’obbligatorietà della denuncia di cui all’art. 1667 cod. civ. non ricorre là dove l’appaltatore abbia riconosciuto il vizio, ma non si misura affatto con la conclusione alla quale è pervenuta la Corte territoriale, che, cioè, nella specie manca la prova circa il riconoscimento dei difetti da parte dell’appaltatore;

che, piuttosto, il ricorrente avrebbe dovuto prospettare un vizio di motivazione, corredato della puntuale indicazione – nel caso assolutamente mancante – delle risultanze di causa che il giudice avrebbe male o insufficientemente valutato;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato; che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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