Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-11-2010) 10-01-2011, n. 271 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.G., già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla vittima, quale soggetto di indagine per il reato di cui all’art. 612 bis c.p., ha violato le prescrizioni impostegli ed il GIP di Vigevano, con Ordinanza 14.4.2010, ha sostituito l’originaria cautela con quella degli arresti domiciliari, ai sensi dell’art. 276 c.p.p., comma 1. Decisione che ha trovato conferma dal tribunale del Riesame di Milano, con Ordinanza 14.5.2010.

Ricorre la difesa del prevenuto segnalando la carenza del previo interrogatorio e, quindi, la perdita di efficacia del provvedimento restrittivo, ai sensi dell’art. 294 c.p.p..

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Come ha affermato Cass. Sez. Un. 18.12.2008, Giannone, CED Cass. 242028, nell’ipotesi di aggravamento delle misure cautelari personali a seguito della trasgressione alle prescrizioni imposte, il giudice non deve procedere all’interrogatorio di garanzia in alcuno dei casi contemplati dall’art. 276 c.p.p., commi 1 e 1 ter.

Infatti, occorre rammentare che l’interrogatorio non è previsto dall’art. 276 c.p.p. nelle diverse ipotesi ivi disciplinate e che non vengono in discussione, nelle fattispecie previste dall’art. 276 c.p.p., i due più significativi elementi che costituiscono i presupposti fondamentali per l’applicazione di ogni misura cautelare:

la gravità indiziaria e l’esistenza delle esigenze cautelari, nè la proporzione, già valutata in sede di prima applicazione, della misura, profili tutti già valutati al momento dell’applicazione della misura cautelare. Residua un solo e limitato aspetto riguardante l’esistenza delle condizioni di applicabilità di quella specifica misura in ragione dell’adeguatezza della medesima. Ma essa non è fatta diretto oggetto dell’impugnazione.

Infine, la persona nei cui confronti sia stato disposto l’aggravamento della misura non è affatto priva di tutela ben potendo, con gli ordinali mezzi, chiedere il ripristino dell’originaria misura proponendo poi le ordinarie impugnazioni previste, scelta che non si presenta irragionevole e foriera di lacuna violatrice delle garanzie costituzionali.

Le osservazioni avanzate con la memoria difensiva depositata il 5.11.2010 attengono a profili di fatto, esterni alla doglianza processuale, e non incidono sul contenuto del motivo originariamente dedotto con l’impugnazione principale.

Dal rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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