Cons. Stato Sez. V, Sent., 11-01-2011, n. 78 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1.) Dalla documentazione in atti risulta che la procedura di gara di cui è causa aveva ad oggetto la fornitura di arredi vari per il Padiglione Cesalpino e per il Padiglione Specialità dell’Ospedale San Camillo di Roma.Il Capitolato speciale di appalto prevedeva che l’aggiudicazione,in un lotto unico ed indivisibile,sarebbe stata effettuata (ai sensi dell’art.83 del D.Lgvo.n.163 del 2006) in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con riferimento ai parametri indicati nell’art.9 di detto Capitolato (50 punti per il prezzo complessivo globale offerto;50 punti per la qualità dei prodotti offerti).

Alla gara parteciparono quattro ditte.L’appalto venne aggiudicato al Raggruppamento temporaneo di imprese C.l.a H. s.p.a- Air Liquide Sanità s.p.aF.A.T. s.r.l. che,per la qualità ed il prezzo, aveva ottenuto il miglior punteggio (50 per il prezzo e 45,13 per la qualità) per un totale di 95,13.Il concorrente classificato al secondo posto (Raggruppamento temporaneo di imprese G.M. s.p.a – A. s.p.a) ottenne il punteggio totale di 93,75 (46,75 per il prezzo e 47 per la qualità).

Ritenendo per molti aspetti illegittimo l’operato della Commissione giudicatrice e quindi l’aggiudicazione della gara al predetto Raggruppamento vincitore,il Raggruppamento secondo classificato proponeva ricorso davanti al T.A.R. del Lazio e chiedeva (anche a mezzo di motivi aggiunti) l’annullamento dell’aggiudicazione nonché di tutti i verbali e di tutti gli atti della procedura e di quelli successivi (compreso l’eventuale contratto di fornitura se già stipulato), con l’ulteriore domanda di risarcimento danni in forma specifica o per equivalente.

Per resistere a tale gravame,si costituivano sia l’Azienda ospedaliera sia il Raggruppamento vincitore.Quest’ultimo,con la memoria di costituzione,proponeva dapprima in via tuzioristica un ricorso incidentale (mirato in effetti a contrastare tutte le censure del ricorso principale ed,in particolare, l’eventuale accoglimento dell’interpretazione dell’art.4 del Capitolato di gara siccome prospettata dalla ricorrente con riferimento all’obbligo di sopralluogo siccome gravante non solo sulla società capogruppo mandataria ma anche su ciascuna delle società mandanti);poi,proponeva un secondo ricorso incidentale contenente due specifiche censure entrambe mirate a far valere l’esclusione dalla gara della stessa ricorrente principale.

Il T.A.R.,esaminando preliminarmente le censure formulate con il secondo ricorso incidentale,le ha ritenute entrambe fondate e quindi le ha accolte dichiarando per conseguenza inammissibile il ricorso principale e respingendo la domanda di risarcimento danni con l’ulteriore pronuncia di compensazione delle spese di lite tra le parti.

Avverso tale sentenza,il Raggruppamento "M.A." ha proposto appello per far valere sia l’illegittima priorità accordata all’esame di detto secondo ricorso incidentale,sia l’infondatezza dello stesso;poi per ribadire la fondatezza di tutti i motivi del ricorso di primo grado non esaminati dal T.A.R. e quindi riproposti in questa sede.

Trattenuta la causa per la decisione all’udienza del 30 marzo 2010,il Collegio ha ritenuto necessario ed opportuno disporre un approfondimento istruttorio sul secondo motivo del ricorso incidentale accolto dal T.A.R.Tale motivo infatti si basa su dati di fatto tecnici che anche in appello risultano controversi tra le parti.All’uopo è stato nominato un consulente tecnico per acquisire una documentata relazione di chiarimenti al riguardo.Espletato tale adempimento a seguito di una proroga dei termini accordata al consulente per il deposito di detta relazione,la causa è stata definitivamente trattenuta per la decisione all’udienza del 23 novembre 2010.

2.) Al riguardo, il Collegio ha anzitutto riscontrato l’infondatezza della preliminare e pregiudiziale doglianza riferita all’illegittima priorità che il T.A.R. ha ritenuto di accordare all’esame del secondo ricorso incidentale proposto dal Raggruppamento controinteressato. Infatti, con il ricorso incidentale detto Raggruppamento – contestando la mancata esclusione dalla gara del ricorrente principale- mirava a far valere la carenza della legittimazione ad agire di quest’ultimo (a causa del difetto di un suo qualsiasi interesse legittimo a contrastare i risultati della gara) e dunque sollecitava una pronuncia in rito che- per logica giuridica e per economia di giudiziogiustificava sia in via di principio sia anche in relazione al caso concreto dapprima l’esame delle censure contenute in detto ricorso e poi quelle contenute nel ricorso principale.

3.) Ciò premesso,ribadendo in via di principio la correttezza dell’ordine logico giuridico seguito dal T.A.R.nella trattazione dei predetti gravami,il Collegio ha poi rilevato che l’appello merita comunque di essere respinto non solo in base alla riscontrata fondatezza di una delle censure contenute nel ricorso incidentale ma anche (e sopratutto) in considerazione della riscontrata infondatezza delle stesse censure contenute ricorso principale e reiterate in questa sede.

4.) Sulla riscontrata fondatezza di una delle due censure del secondo ricorso incidentale accolte dal T.A.R. si dirà in appresso.Proprio su questa censura incidentale infatti -oggetto di contestazione in relazione al corrispondente ultimo motivo di gravame del ricorso principale- è stata espletata la consulenza tecnica d’ufficio il cui esito (anch’esso contestato dai consulenti e dai rispettivi legali di parte) merita una distinta trattazione finale.

5.) Seguendo ora l’ordine di trattazione dei motivi di appello,deve subito rilevarsi che la prima censura del secondo ricorso incidentale era in effetti infondata.Il T.A.R.aveva accolto anche tale censura rilevando che l’offerta economica della ricorrente principale (redatta su 185 fogli e riferita a prezzi unitari) doveva essere sottoscritta su ogni foglio ed non soltanto sulla prima e sull’ultima pagina.Ciò, non solo per evidenti ragioni di certezza e di consapevolezza dell’offerta e quindi dell’impegno contrattuale che si veniva puntualmente ad assumere per la fornitura di ogni singolo prodotto descritto su ciascun foglio ma anche per esigenze di tutela della buona fede e dell’affidamento nella fase prenegoziale.

Così sostanzialmente argomentando,però,il T.A.R.ha omesso di considerare il principio (pacificamente applicato anche da questa Sezione) secondo cui l’esclusione di un concorrente da una gara di appalto per ragioni di inadempimento delle prescrizioni formali di gara è senz’altro doverosa ed automatica soltanto quando tali prescrizioni formali risultano indicate (nel bando o nella lettera di invito o anche nel capitolato speciale di appalto) in modo del tutto chiaro e la relativa violazione risulti sanzionata in modo altrettanto chiaro ed esplicito a pena di esclusione;non, invece,quando le stesse prescrizioni formali siano state formulate in modo del tutto impreciso ed equivoco e comunque senza la previsione esplicita della sanzione della automatica esclusione dalla gara, in caso di violazione.

In questo caso,il Capitolato speciale di appalto, proprio con riferimento alle prescrizioni formali di cui alla busta "C" contenente l’offerta economica, non precisava affatto – a proposito delle firme da apporre su detta offerta e sulla relativa documentazione – che tali firme dovevano essere apposte su ogni foglio, a pena di esclusione dalla gara.Quindi,la censura incidentale mirata alla esclusione della ricorrente principale per tale preteso inadempimento non poteva in questo caso ritenersi fondata.Ciò,a prescindere dal rilievo che la prescrizione formale di cui trattasi – proprio perché espressa soggettivamente al plurale ("le firme"), con esplicito riferimento però alle sottoscrizioni da apporre sia sul documento contenente l’offerta,sia sulla documentazione relativa- ben poteva logicamente intendersi (nel suo corretto senso letterale) correlata alle varie sottoscrizioni da apporre su tali molteplici documenti e non -come ritenuto dal T.A.R.alle sottoscrizioni da apporre su ciascuna pagina dell’offerta economica.

6.) Ciò premesso,il Collegio deve anzitutto riscontrare l’infondatezza del primo motivo di appello con il quale viene denunciata la violazione dell’art.4 del Capitolato speciale di appalto,a causa della totale assenza del verbale di sopralluogo attestante l’avvenuta partecipazione al sopralluogo medesimo della società mandante "F.A.T."ed a causa della mancata allegazione fra i documenti amministrativi prodotti dall’aggiudicatario del verbale di sopralluogo riguardante l’altra società mandante "Air Liquide";verbale quest’ultimo riscontrato siccome esistente solo al momento del rilascio dei documenti richiesti ed acquisiti in sede di accesso agli atti di gara.

Tale motivo è da ritenere infondato sempre in applicazione dello stesso principio di cui al precedente punto 5 secondo cui la tassatività delle prescrizioni (formali e sostanziali) di gara,sanzionate espressamente a pena di esclusione, deve sempre e comunque risultare testualmente indicata in modo del tutto chiaro ed inequivoco dalla disciplina di gara (senza quindi alcuna possibilità di interpretazione estensiva o analogica),dovendosi nell’incertezza o nel dubbio accordare la prevalenza all’altro principio del "favor partecipationis".

E’ vero,infatti,che in questo caso (pur in presenza di un Raggruppamento temporaneo e di tipo verticale) non esiste in atti alcun verbale riguardante l’avvenuto sopralluogo della predetta società "F.A.T." che,a differenza della capogruppo mandataria (operante nella fornitura degli arredi ospedalieri),doveva operare nel diverso settore dei laboratori.E’ vero anche che la successiva produzione, in sede di accesso, del verbale del sopralluogo effettuato anche dalla società "Air Liquide" potrebbe far sussistere qualche margine di dubbio sul fatto che quest’ultimo verbale poteva non essere stato allegato alla documentazione relativa alla busta "A".

E’ pur vero,tuttavia,che la prescrizione di gara che si ritiene violata (art.4) – laddove esplicitamente impone in generale alle ditte concorrenti l’obbligo di sopralluogo a pena di esclusione dalla gara- non contiene alcuna precisazione con riguardo alle modalità di adempimento del medesimo obbligo da parte dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese di tipo orizzontale o verticale, già costituiti o costituendi.

In buona sostanza, da detta norma sul sopralluogo – così come genericamente formulata senza alcuna indicazione specifica in ordine ai Raggruppamenti temporanei di imprese – non può ricavarsi alcuna tassativa prescrizione riferibile individualmente a ciascuna ditta facente parte di un qualsiasi Raggruppamento temporaneo di imprese ovvero di uno specifico Raggruppamento ancora non costituito e di tipo verticale come quello in discussione.

A ciò aggiungasi che tale norma (art.4) – proprio perché riguardante l’adempimento di un obbligo non meramente formale ma di rilievo sostanziale e per di più imposto a pena di esclusione dalla gara- rende del tutto legittima una interpretazione del tutto diversa da quella propugnata dall’appellante;ciò,sopratutto se tale norma viene logicamente considerata nel contesto delle altre norme contenute nel medesimo Capitolato.

Infatti,la successiva norma dell’art.7 -proprio con esplicito riferimento al caso delle ditte facenti parte di Raggruppamenti temporanei di impresa – prescrive bensì testualmente a carico di ciascuna di esse taluni obblighi specifici di produzione documentale ma fra questi non ricomprende affatto a carico delle singole ditte medesime l’obbligo di produrre la documentazione di sopralluogo prevista dal precedente art.4.

Dunque,anche sulla base di quanto espressamente previsto nel citato art.7,la dedotta censura riferita alla violazione dell’art.4 del Capitolato di gara non può in questo caso specifico ritenersi fondata,sia perché (ripetesi) tale norma non risulta testualmente riferita e/o riferibile in modo chiaro ed inequivoco alle singole ditte partecipanti al R.T.I.,sia perché il successivo art.7 non indica fra gli obblighi di produzione documentale prescritti individualmente a carico delle ditte medesime anche quello derivante dalla prescrizione del precedente art.4.

7.)Infondato per genericità deve poi considerarsi il secondo motivo di appello con il quale viene denunciata una "strana incongruenza" riferita alla riscontrata esistenza di due verbali,di identico contenuto, entrambi attestanti l’avvenuto sopralluogo in data 6 settembre 2007 da parte del delegato della società C.l.a. H. s.r.l..Tali verbali, fra l’altro non compilati con il computer (come gli altri rilasciati alle altre ditte partecipanti alla gara) e per di più annotati con diversità di scrittura e con correzioni apportate a penna,darebbero adito a dubbi tant’è che ne viene richiesta l’acquisizione in originale agli atti del presente giudizio.

Al riguardo,in aggiunta alle non trascurabili argomentazioni difensive esposte in proposito dalle difese dell’Amministrazione e della controinteressata (rispettivamente,in particolare, nella memoria dell’Amministrazione del 14 agosto 2009 e nelle memorie della controinteressata del 25 febbraio 2008 prodotta in primo grado e del 4 novembre 2010 prodotta in questa sede), il Collegio ritiene più che sufficiente rilevare che detti due verbali – così come risultano dalle due copie di cui ai doc.5/A e 5/B, con integrazioni e correzioni a penna (comunque vistate dal Direttore dell’Unità operativa competente) – non possono giustificare i dubbi di forma e di sostanza che l’appellante ha solo genericamente prospettato, senza peraltro formulare alcuna censura specifica di invalidità formale e/o sostanziale degli stessi.Invalidità che,peraltro, non appare riscontrabile nel caso concreto: non solo perché i due verbali risultano redatti sulla base di moduli predisposti dalla stessa azienda ospedaliera appaltante (con la completa indicazione di tutti gli elementi di identificazione dell’impresa e del soggetto da essa delegato per il sopralluogo nonché con l’indicazione del rappresentante del presidio ospedaliero alla cui continua presenza venne effettuata la verifica dei locali) ma anche perché i due documenti risultano sottoscritti in ogni parte ed in particolare anche nella parte finale (che appare essere la più importante), in cui l’Azienda in aggiunta alla dichiarazione di avvenuto sopralluogo ha altresì preteso la sottoscrizione dell’ulteriore dichiarazione di piena conoscenza di tutte le problematiche tecniche da affrontare per la corretta esecuzione dell’appalto in questione;ciò anche in assenza di una puntuale conoscenza in concreto dello stato fisico e conservativo dei luoghi medesimi (così come individuabili dalle planimetrie allegate al Capitolato speciale di gara).

8.) Infondato risulta anche il terzo motivo di appello con il quale viene denunciata l’errata individuazione giuridica della società aggiudicataria della gara;ciò,in quanto la delibera di aggiudicazione (n.2436 del 7 dicembre 2007) si riferisce ad una A.T.I.che comprende una società inesistente (C.H. s.p.a.),a fronte di un’offerta presentata da una A.T.I.comprendente una diversa società (C.H. s.r.l.).

L’errore contenuto in detta delibera esiste.E’da condividere,tuttavia,la tesi sostenuta dalle difese delle controparti sulla natura del tutto materiale del medesimo, facilmente riconoscibile come tale dal contesto delle dichiarazioni e dei documenti di gara da cui risulta che il nominativo del rappresentante legale pro tempore,il numero della partita IVA e la sede legale della società capogruppo dell’A.T.I. in questione si riferiscono in modo non equivoco alla C.L.A.H. s.r.l.e non alla C.L.A.s.p.a. E’ da ritenere quindi che tale errore non era in questo caso ostativo per la corretta individuazione del soggetto giuridico che aveva partecipato alla gara e che poi ha ottenuto l’aggiudicazione della stessa. Né può ritenersi che,a causa dello stesso errore,l’Amministrazione abbia ulteriormente errato nella individuazione del soggetto che doveva considerarsi legittimato a sottoscrivere gli impegni contrattuali derivanti dall’appalto in questione.Anche quest’ultimo errore non può considerarsi esistente se ben si considera che,in base alle risultanze della certificazione camerale della C.H. s.r.l.,il potere di firma individuale riconosciuto per la stipula dei contratti entro una somma massima ad uno degli Amministratori delegati (nel caso in discussione,alla signora M.T.R.) non esclude affatto che lo stesso potere venga individualmente ed in via autonoma esercitato (come è avvenuto nel caso di specie) dal Presidente del consiglio di amministrazione legale rappresentante della stessa società.

9.) Infondati risultano anche il quarto ed il quinto motivo di appello con i quali viene rispettivamente denunciata l’omessa produzione delle certificazioni di legge relative alla appartenenza dei prodotti offerti in classe 1IM di reazione al fuoco nonché l’omessa allegazione di due idonee dichiarazioni bancarie da parte di ciascuna delle ditte partecipanti alla gara e l’omessa allegazione da parte della società F.A.T. dell’elenco delle forniture analoghe per l’anno 2004.

La documentazione esistente in atti (doc.9 e 10doc.7doc.8,puntualmente richiamati in proposito dalle difese dell’Amministrazione e della controinteressata nelle citate memorie del 14 agosto 2009,del 25 febbraio 2008 e del 4 novembre 2010),consente di escludere in punto di fatto la fondatezza di detti motivi.Ciò,anche in considerazione del fatto che le predette carenze documentali non risultano essere state tempestivamente contestate dal rappresentante della società al momento dell’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa.

10.) Con il sesto ed ultimo motivo di appello viene censurato l’illegittimo operato della Commissione di gara sotto vari profili di eccesso di potere.Ciò,a causa del mancato riscontro della non conformità dell’offerta dell’aggiudicataria alle prescrizioni del Capitolato di gara relativamente ai particolari congelatori per il raffreddamento individuati con il codice ATTLAB01 e destinati a locali adibiti a freddo meccanico ed a camere fredde.In particolare, la Commissione non avrebbe riscontrato che l’offerta in questione – limitandosi a proporre detti congelatori senza indicare il sistema di dialogo e di controllo degli stessi – seppure più vantaggiosa in termini di prezzo non rispettava nè le prescrizioni del Capitolato (che richiedevano invece la possibilità di integrare la macchina con un sistema di monitoraggio centralizzato espandibile per il controllo via Ethernet per almeno 80 sistemi con controllo di tutti i parametri fisici),né (sopratutto) i chiarimenti forniti in corso di gara con i quali l’Amministrazione aveva precisato che il sistema di monitoraggio dei congelatori a -80^doveva essere centralizzato e fornito in sede di gara.

Come già detto,per risolvere anzitutto le questioni tecniche emergenti da tali censure, il Collegio ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio da svolgersi nel rispetto del contraddittorio tra le parti in causa.

In risposta ai quesiti formulati dal Collegio,il C.T.U- dopo aver descritto e verificato in loco la struttura del sistema proposto e poi realizzato in concreto dalla aggiudicataria (schematizzato nella figura n.7) – ha testualmente precisato in sintesi che tale sistema non prevedeva che i singoli congelatori fossero collegati alla Ethernet per la supervisione centralizzata;tuttavia,il Consulente ha soggiunto che gli stessi macchinari potevano consentire tale collegamento attraverso una interfaccia proprietaria opzionale (non fornita nella risposta al bando di gara).In questa configurazione dunque non solo non era prevista la connessione ad un computer né tanto meno l’interfaccia di collegamento Ethernet per l’esportazione dei dati (opzionale) ma non era neppure specificata chiaramente la modalità con cui realizzare la centralizzazione e con quali interfacce si potesse ottenere l’accesso via Ethernet. In concreto,poi,la configurazione messa in opera nei laboratori dell’ospedale è risultata essere ancora diversa da quanto proposto dalla stessa aggiudicataria in risposta al bando.In particolare,è stato riscontrato l’ utilizzo di un sistema (spylog) che consente l’esportazione del solo parametro "temperatura" e non di tutti i parametri fisici di controllo richiesti dal bando di gara.

Pur in presenza di tali limitate caratteristiche della offerta dell’aggiudicataria,il C.T.U.ha però concluso affermando che – in relazione agli ampi margini di interpretazione dei requisiti tecnici indicati dal bando di gara- detta offerta,al pari di quella dell’attuale appellante (quest’ultima descritta siccome molto più completa e già di per sé idonea per essere operativa, ma altamente ridondante) poteva ritenersi sostanzialmente conforme alle prescrizioni tecniche stabilite dal Capitolato di gara.

Siffatta affermazione conclusiva – specie se correlata alle segnalate carenze ed alle incomplezze tecniche di tipo operativo che il C.T.U.ha posto in evidenza confrontando l’offerta della aggiudicataria con le prescrizioni di gara e verificandone poi in loco anche la diversa realizzazione concreta- induce a dubitare che la Commissione di gara (pur potendo nel caso specifico esprimere giudizi di merito ampiamente discrezionali) abbia in effetti curato di valutare l’offerta presentata dalla aggiudicataria della gara con pieno discernimento tecnico.

Purtuttavia,in questo caso non può essere assolutamente trascurato quanto lo stesso C.T.U.ha ritenuto di puntualizzare in ordine alla genericità della prescrizione di gara relativa alla fornitura dei predetti congelatori meccanici descritti nella voce ATTLAB01.Tale prescrizione,infatti, facendo generico riferimento soltanto alla possibilità di integrare la macchina con un sistema di monitoraggio centralizzato,rendeva comunque positivamente apprezzabile anche la presentazione di una offerta (come quella in effetti formulata dalla aggiudicataria della gara) che non prevedeva nell’immediatezza il collegamento dei singoli congelatori alla Ethernet per la supervisione centralizzata ma che (tecnicamente) lo "poteva" consentire attraverso una interfaccia proprietaria opzionale.In buona sostanza,si trattava di un’offerta minimale che però non risultava priva dei requisiti essenziali richiesti dal disciplinare di gara;sicchè,essa poteva senz’altro consentire – nella complessiva valutazione del rapporto "qualità/prezzo"- anche la formulazione di un positivo giudizio tecnico di ammissibilità, soprattutto in considerazione del fatto che la procedura concorsuale in questione prevedeva come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del codice dei contratti pubblici.

Vero è che in corso di gara l’Amministrazione aveva altresì ritenuto di chiarire che il sistema di monitoraggio dei congelatori a -80^ doveva essere centralizzato e così essere fornito in gara.

E’ pur vero,tuttavia,che tale chiarimento successivo reso dall’Amministrazione – utile per la Commissione di gara ai fini della graduazione del punteggio di qualità da assegnare alle diverse offerte siccome presentate con soluzioni più o meno perfette – non poteva ritenersi di per sè altrettanto rilevante e negativamente dirimente per legittimare un giudizio di inammissibilità dell’offerta dell’A.T.I.che poi ottenne (con la sommatoria del punteggio di qualità e di quello riferito al "prezzo") l’aggiudicazione della gara;ciò,ripetesi, a fronte di una originaria prescrizione di gara che risultava del tutto generica proprio in ordine alla richiesta delle caratteristiche tecnicooperative della specifica fornitura e del sistema di immediato funzionamento centralizzato dei predetti congelatori ed a fronte di una offerta di qualità- bensì minimale- ma (come precisato dal C.T.U.) non priva dei requisiti tecnici essenziali richiesti dall’Amministrazione.

In definitiva,è da ritenere che la Commissione di gara(nel complesso dell’ ampia valutazione discrezionale ad essa affidata nel caso di specie) abbia sostanzialmente operato in modo corretto assegnando all’offerta dell’attuale appellante un maggior punteggio di qualità rispetto a quello attribuito all’offerta dell’attuale controinteressata ed assegnando invece a quest’ultima il massimo punteggio sul prezzo in considerazione del fatto che la relativa offerta economica risultava essere di molto inferiore a quella dell’attuale appellante (9.724,00euro a fronte di 24.766,00euro).

11.) Per tutte le ragioni di cui sopra,l’appello merita di essere respinto mentre la sentenza di rigetto del ricorso di primo grado deve ritenersi confermata con la modifica integrale della motivazione ivi contenuta in ordine all’accoglimento dei motivi del ricorso incidentale.

12.) Le spese di lite del presente grado di giudizio,tranne quelle relative alla C.T.U., possono essere tuttavia integralmente compensate tra le parti per giusti motivi, da riferire in questo caso sia alle non chiarite circostanze di fatto riscontrate dal C.T.U. nel corso del sopralluogo del 30 luglio 2010 (per quanto attiene al diverso sistema installato presso l’Ospedale),sia al giudizio non del tutto negativo espresso dallo stesso Consulente sull’offerta di qualità dell’attuale appellante posta a confronto con quella dell’aggiudicatario della gara,sia alla integrale modifica della motivazione contenuta nella sentenza di primo grado.

Le spese relative alla C.T.U. vanno invece poste a carico dell’appellante per l’importo che – in relazione alla complessiva e non particolarmente gravosa attività svolta dal Consulente- si stima congruo liquidare in totale nella misura di 7500 (settemilacinquecento) euro.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto,lo respinge e conferma l’impugnata sentenza con diversa motivazione.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio,tranne quelle della consulenza tecnica d’ufficio che vengono liquidate in favore del Consulente nella misura totale di 7500(settemilacinquecento)euro e poste a carico dell’appellante.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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