Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-11-2010) 10-01-2011, n. 270 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Ufficio Dogane di Genova ha sequestrato in data 24.3.2010 ai sensi dell’art. 354 c.p.p. n. 5600 oggetti vari portanti il marchio figurativo proprio della ditta LOUIS VUITTON MALLETIER, ravvisando il reato di cui all’art. 474 c.p. (reato ascritto al titolare della ditta PELLETTERIA ANNA a cui la merce era destinata). Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tortona in data 26.3.2010 convalidava il sequestro (richiamando integralmente il provvedimento della polizia giudiziaria).

Avverso il decreto di convalida del sequestro la difesa di P. M. instava per il riesame del provvedimento ablativo presso il Tribunale di Alessandria che, con Ordinanza del 9.6.2010, rigettava il ricorso: lamenta la carente motivazione quanto alla concreta sussistenza dei presupposti e finalità del sequestro, ritenendo sufficiente indicare che la cosa è pertinente al reato, anche in difetto di completa articolazione del capo di imputazione, essendo in re ipsa la necessità investigativa al riguardo.

Motivi della decisione

Le apparenti anomalie di marchi su capi di abbigliamento comportano la qualificazione di "corpo di reato" degli oggetti portanti i segni distintivi "sospetti" e giustificano l’approfondimento delle indagini.

L’esigenza giustificativa del provvedimento in ragione della necessità di verifiche investigative, è adeguatamente soddisfatta dal richiamo alla probabile presenza di caratteri servilmente imitativi del marchio originale ("con marginalissime differenze"), premessa che, implicitamente e logicamente, postula la necessaria e successiva verifica probatoria sul punto, da attuarsi con mezzo di prova idoneo, indispensabile non soltanto per il giudizio di condanna ma anche per la misura della confisca prevista obbligatoriamente dall’art. 474 bis c.p., come indicato nell’atto impugnato (tanto che era immediatamente disposta perizia sui beni vincolati ed, al suo esito, era disposto svincolo dei beni risultati immuni da contraffazione).

Ogni più dettagliata motivazione espressa si appalesa un mero formalismo, non compatibile nè con l’urgenza dell’incombente nè con l’ovvia fattispecie processuale che impone, senza opzioni discrezionali, il sequestro (e la successiva confisca), ed adempimento, ossequiente all’indicazione di Sez. Un., (sent.

18.6.1991, Saccah, CED Cass. 187861) ma, nel caso in esame, privo di effettiva tutela dell’interesse processuale sotteso alla disposizione di cui all’art. 253 c.p.p..

Del resto è lo stesso ricorrente che, con i motivi, segnala l’insufficienza delle "deduzioni e intuizioni, ipotesi, non basi fattuali nè indicazioni certe che sorreggono il sequestro", così implicitamente anch’egli ritenendo indispensabile il successivo accertamento tecnico, anche al fine di rendere tempestivamente al legittimo proprietario il bene all’esaurimento delle ragioni probatorie che hanno sinora giustificato la privazione del possesso del cespite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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