Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-11-2010) 10-01-2011, n. 268

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Propone ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore e procuratore speciale, R.E., quale persona offesa nel procedimento penale iscritto in riferimento alla ipotesi ex art. 610 c.p., nei confronti di L.L., B.A. e D. S.L..

Oggetto della impugnazione è il decreto di archiviazione emesso, il 14 aprile 2008, dal Gip di Roma.

Deduce la violazione del principio del contraddittorio.

Segnala che in data 12 ottobre 2007 il PM aveva disposto che della propria richiesta di archiviazione fosse dato avviso alla persona offesa, la quale ne aveva fatto richiesta ex art. 408 c.p.p..

L’avviso in questione veniva notificato tuttavia in maniera irregolare e tale da ledere l’effettivo diritto della parte lesa alla conoscenza dell’atto del PM. Infatti la notifica era stata effettuata presso l’avv. Lucente che era il difensore nominato dalla persona offesa nel corpo della querela del 2006.

Era però accaduto che, sin dal 13 marzo 2007, la stessa persona offesa aveva nominato un diverso difensore (l’avv. Rampelli) del foro di Roma revocando contestualmente il precedente.

La notifica, per essere regolare, avrebbe dovuto essere effettuata presso tale difensore, a mente dell’art. 100 c.p.p. e art. 33 disp. att. C.p.p..

Il Pg presso questa Corte ha chiesto accogliersi il ricorso.

Il procedimento è stato fissato per la trattazione alla udienza del 30 giugno 2010.

E’, nelle more, pervenuta, presso questa Corte, il 28 maggio 2010, una memoria dell’avv. Zacà, difensore dell’indagato D.S., il quale ha denunciato la possibile tardività del ricorso e comunque ha segnalato che la notifica della richiesta di archiviazione era stata effettuata ritualmente in quanto la nomina del nuovo difensore non era stata perfezionata secondo le regole del codice di rito.

La Cassazione ha quindi disposto di acquisire notizie utili, presso la Procura della Repubblica di Roma, per decidere sulla questione preliminare posta dalla difesa del D.S..

Il ricorso è inammissibile.

Come si evince dall’esame del fascicolo, costituito dall’originale del Procuratore della Repubblica di Roma, risulta che vi è stata richiesta di copia degli atti in esso contenuti da parte della persona offesa, a mezzo di nuovo difensore, in data 28 settembre 20 09.

L’Ufficio richiesto ha indicato come data di ritiro quella del 5 ottobre 2010 e giorni seguenti.

Il ricorso, contro il provvedimento di archiviazione emesso de plano, contenuto nel detto fascicolo, risulta presentato il 3 novembre 2009 e quindi ben oltre il termine per la proposizione del ricorso che è di quindici giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto riconosciuto dalla assoluta maggioranza della più recente giurisprudenza di legittimità (v. Rv. 230309; Conformi: Rv. 243594;

Rv. 247795; N. 741 del 2000 Rv. 215754, N. 1572 del 2000 Rv. 220536, N. 4302 del 2000 Rv. 217962, N. 24852 del 2002 Rv. 221673, N. 37905 del 2004 Rv. 230309, N, 28613 del 2007 Rv. 237761, N. 13708 del 2003 Rv. 224388).

E il detto termine deve ritenersi ampiamente decorso sia in ragione delle date indicate, che del fatto che nessuna indicazione o osservazione di segno contrario è pervenuta ad opera del difensore della ricorrente.

Ma vi è un concorrente profilo di inammissibilità che pure merita di essere sottolineato e che è correlato alla manifesta infondatezza del motivo di ricorso.

L’esame del fascicolo del PM rivela che la nomina dell’avv. Rampelli ad opera della persona offesa, in data 13 marzo 2007, è tamquam non esset ai fini che ci occupano.

Infatti osserva la giurisprudenza che la nomina del difensore di fiducia è atto formale che non ammette equipollenti e per la cui validità processuale è necessaria l’osservanza delle forme e modalità di cui all’art. 96 c.p.p., commi 2 e 3, (dichiarazione resa all’autorità procedente, consegnata a detta autorità dal difensore, trasmessa con raccomandata) (Rv. 236162).

Nella specie, viceversa, vi è in atti una scrittura non protocollata e priva di qualsiasi indicazione sulle modalità di trasmissione o sulla identificazione dell’eventuale latore o del presentatore. Essa dunque è priva di qualsiasi efficacia e la notifica degli avvisi all’unico difensore all’epoca nominato ritualmente, avv. Lucente, è corretta.

Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 1000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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