Cons. Stato Sez. V, Sent., 11-01-2011, n. 75 Carriera, inquadramento e promozioni Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ricorre in appello il soggetto indicato in epigrafe, il quale impugna la sentenza, anch’essa indicata in epigrafe, con cui il Tribunale amministrativo regionale della Puglia ha rigettato, in parte, e in parte dichiarato inammissibile un ricorso ivi presentato dal medesimo relativo ad una richiesta di inquadramento nella terza qualifica funzionale.

Questi i motivi dell’appello:

Erronea assunzione dei fatti e della domanda, nonché motivazione illogica; in quanto il ricorrente non aveva chiesto l’inquadramento nella qualifica superiore per lo svolgimento di mansioni di fatto, ma perché la qualifica di inserviente non era prevista nel contratto collettivo di lavoro, che peraltro dal 1990 non prevedeva più il primo e il secondo livello (in cui era inquadrato il ricorrente);

Malgoverno delle risultanze processuali e difetto di motivazione; poiché la prova dello svolgimento delle mansioni di bidello non poteva essere in concreto fornita, mentre ugualmente risulta sfornita di prova l’affermazione del Tribunale dell’aver svolto l’appellante le mansioni di inserviente;

Inesistenza del primo e del secondo livello, violazione e falsa applicazione di norme contrattuali; essendo necessario procedere all’inquadramento del ricorrente nella prima qualifica prevista dal contratto collettivo (il terzo livello), a partite dal 1990;

Diritto alle differenze retributive conseguente all’inquadramento.

Non costituito in giudizio il Comune di Manfredonia, la causa passa in decisione alla pubblica udienza del 19 novembre 2010.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Infatti, non può non rilevarsi che il soggetto appellante è stato inquadrato nei ruoli del Comune di Manfredonia (nell’allora vigente 2° livello funzionale) nell’anno 1988, mentre ha proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale amministrativo regionale della Puglia soltanto nel 2000, per cui, quale che sia il "petitum" avanzato dal medesimo, il ricorso risulta irrimediabilmente tardivo, sia che con esso si intendeva impugnare l’errato inquadramento originario, sia che invece voleva farsi rilevare l’omissione dell’Amministrazione comunale del nuovo mancato inquadramento nella terza qualifica funzionale prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 1990, relativamente al quale sarebbe stato necessario attivare una procedura che constatasse l’inerzia della pubblica amministrazione.

In presenza di tale tardiva impugnazione, vengono meno tutte le questioni sollevate, ivi compresa quella del non aver fornito alcuna indicazione delle mansioni svolte (formalmente di inserviente, dichiaratamente di bidello), per cui l’appello va, conseguentemente respinto.

Nulla per le spese per non essersi costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *