Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-02-2011, n. 2358 Malattie professionali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

S.G. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Roma che, accogliendo l’appello dell’INAIL, ha rigettato la sua domanda di riconoscimento di una rendita da malattia professionale.

Lo S. richiese il riconoscimento di una malattia professionale costituita dal "tunnel carpale".

Il Pretore di Cassino dichiarò la natura professionale della malattia e condannò l’INAIL alla corresponsione di una rendita del 19%.

L’INAIL propose appello.

La Corte dispose una prima consulenza che negò l’eziologia professionale ed una seconda, che invece la riconobbe, ma quantificò la percentuale d’inabilità in misura del 5%.

La Corte, pertanto, poichè non era stata raggiunta la soglia minima per la costituzione di una rendita, riformò la sentenza rigettando la domanda.

Lo S. propone tre motivi di ricorso. INAIL si difende con controricorso. Il ricorrente ha anche depositato una memoria.

Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di intempestività del ricorso sollevata dall’INAIL, che risulta fondata.

Nella intestazione della sentenza della Corte d’Appello si legge che lo S. elesse domicilio "in Cassino, via Bertario n. 44, presso lo studio dell’avv.to A C, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti".

La decisione fu pubblicata il giorno 21 febbraio 2006.

Su richiesta dell’INAIL venne notificata allo S. presso lo studio dell’avv.to C mediante servizio postale.

Dall’avviso di ricevimento prodotto dall’INAIL si desume che l’atto fu spedito in data 21 marzo 2006 allo S. presso lo studio dell’avv.to C in via Bertario n. 44, Cassino e venne ricevuto il 28 marzo 2006 da tale L.R., persona al servizio del destinatario, che sottoscrisse per ricevuta. Vi è la controfirma dell’addetto al recapito.

Il ricorso per cassazione è stato notificato il 19 febbraio 2007, quindi a termini per l’impugnazione largamente scaduti.

Nella memoria per l’udienza lo S. si limita ad affermare che i motivi di ricorso non sono "per nulla scalfiti dalla pretestuosa ed infondata eccezione di tardi vita mossa da controparte", senza però spiegare perchè l’eccezione sarebbe infondata.

Il ricorso pertanto è inammissibile, perchè non è stato proposto nei termini fissati dal codice.

Nulla sulle spese perchè si verte in materia previdenziale ed il ricorso introduttivo del giudizio risale ad epoca anteriore all’ottobre del 2003.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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