Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 78
del 29 maggio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. Nell’ambito delle previsioni del Programma operativo regionale (POR)
Puglia per il Fondo sociale europeo (FSE) 2007/2013, approvato dalle
competenti autorità comunitarie con decisione C(2007)5767 del 21 novembre 2007
(2007IT051PO005), a cui è seguita presa d’atto con deliberazione della Giunta
regionale 29 dicembre 2007, n. 2282, la competente Autorità di gestione può
effettuare azioni a sostegno della qualificazione delle laureate e dei
laureati attraverso l’erogazione diretta di borse di studio per la frequenza
di master post lauream, con rimborso delle spese ammissibili o in maniera
forfettaria, alle condizioni minime prescritte dall’articolo 2.
ARTICOLO 2
(Condizioni)
1. I master prescelti dagli interessati devono essere erogati da
università italiane e straniere, pubbliche e private riconosciute
dall’ordinamento nazionale e devono riconoscere almeno 60 Crediti formativi
universitari (CFU) ovvero 60 European credit transfer system (ECTS) ovvero un
volume di lavoro di apprendimento, espresso anche attraverso altri sistemi di
conteggio, pari a 1.500 ore, comprese le ore di studio individuale.
2. I master, erogati da istituti di formazione avanzata sia privati sia
pubblici, scelti dagli interessati devono essere accreditati ASFOR ovvero
EQUIS ovvero AACSB ovvero riconosciuti da Association of MBAS (AMBA) e devono
avere una durata complessiva non inferiore a 800 ore, di cui almeno 500 di
formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento
alla durata complessiva prevista per il master.
3. I master scelti dagli interessati devono essere erogati da istituti di
formazione avanzata, sia privati sia pubblici, che abbiano svolto,
continuativamente, nei dieci anni solari precedenti all’emanazione dell’avviso
pubblico relativo alla concessione delle borse di studio, attivit
documentabile di formazione post lauream. Per attività di formazione post
lauream ci si riferisce ai soli corsi diretti esclusivamente a soggetti già in
possesso di diploma di laurea, la cui durata non sia stata inferiore a 800
ore. L’attività erogata deve essere stata svolta in qualità di soggetto
attuatore e non di mero partner. Anche in questo caso, i master scelti dagli
interessati devono avere una durata complessiva non inferiore a 800 ore, di
cui almeno 500 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di
stage con riferimento alla durata complessiva prevista per il master.
ARTICOLO 3
(Durata e modalità dei master)
1. Per durata complessiva del master si intende la somma delle ore
dedicate alla formazione teorica e pratica, nonché agli stage e alle altre
attività formative (project work, studio individuale, visite). Per ore svolte
in aula ci si riferisce alle lezioni frontali e a tutte quelle attivit
formative, svolte in presenza, effettuate nella sede di svolgimento del
percorso formativo.
2. Nel caso in cui i master prescelti dagli interessati siano erogati da
più istituti di formazione avanzata in Associazione temporanea d’impresa o in
Associazione temporanea di scopo, i requisiti di cui all’articolo 2 devono
essere posseduti da ciascun componente di dette associazioni.
3. I vincoli di durata di cui all’articolo 2, comma 3, si applicano anche
agli interventi di formazione erogati in modalità on line o mista, per i quali
si intendono per ore di formazione in aula, nel primo caso le ore di
formazione on line e nel secondo caso la somma delle ore on line e in
presenza.
4. Nel caso in cui le ore di formazione in presenza siano inferiori al 50
per cento della durata complessiva del corso, lo stesso è considerato come
corso on line.
5. Gli interventi di formazione devono prevedere il rilascio di un
attestato finale al termine del percorso formativo.
6. La competente Autorità di gestione del POR Puglia per il FSE 2007-2013
è autorizzata a determinare ulteriori modalità, esclusioni, limiti e
condizioni per il godimento delle borse di studio, in relazione al
raggiungimento degli scopi delle azioni programmate, come individuati nel
medesimo POR Puglia per il FSE 2007-2013.
7. Il comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15
(Riforma della formazione professionale), è abrogato.
ARTICOLO 4
(Affidamento diretto alle università ed enti pubblici di ricerca)
1. Il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 15/2002 è sostituito dal
seguente:
“2. E’ altresì consentito all’Autorità di gestione, per gli scopi di cui al
POR Puglia per il FSE 2007-2013, l’affidamento diretto di fondi alle
università e agli enti pubblici di ricerca nel rispetto della normativa e
delle decisioni comunitarie.”.
ARTICOLO 5
(Norma transitoria)
1. Sono fatti salvi gli effetti degli atti posti in essere in difformit
dalle previsioni della presente legge, in relazione all’avviso 1/2008
approvato con determinazione del Dirigente del Settore formazione
professionale 9 aprile 2008, n. 376, pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia 10 aprile 2008, n. 58 straordinario.
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