Cass. civ. Sez. V, Ord., 01-02-2011, n. 2352 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2010 dal Relatore Cons.

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 268/05/07, depositata il 3 ottobre 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato riconosciuto a R.L., commercialista, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001.

Il contribuente non si è costituito.

2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo, appare manifestamente infondato, in quanto la ratio decidendi della sentenza impugnata è conforme ai principi ripetutamele affermati da questa Corte in materia.

3. Appare, invece, manifestamente fondato il secondo motivo, con il quale si censura la sentenza impugnata per insufficiente motivazione sul fatto decisivo della sussistenza di autonoma organizzazione, in quanto, a fronte delle specifiche deduzioni contenute nell’appello dell’Ufficio, e riportate nel ricorso, relative alla sussistenza per gli anni in contestazione (come risulterebbe dalle dichiarazioni dei redditi del contribuente) di compensi corrisposti a terzi e di spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, il giudice di merito nulla dice sul punto, limitandosi a rilevare l’esistenza di beni strumentali di modesto valore.

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, per manifesta fondatezza del secondo motivo, rigettato il primo". che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, va accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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