Legge Regionale n. 2 del 14-05-2009 Regione Sardegna. Bilancio di previsione per l’anno 2009 e bilancio pluriennale per gli anni 2009-2012.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA
N. 16
del 14 maggio 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 2
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento delle
entrate dovute alla Regione per l’anno 2009, dal 1° gennaio al 31 dicembre,
secondo lo stato di previsione dell’entrata annesso alla presente legge.

ARTICOLO 2

1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti,
l’istituzione nello stato di previsione dell’entrata di nuovi capitoli
nell’ambito delle corrispondenti unità previsionali di base istituite o da
istituire col medesimo provvedimento.

ARTICOLO 3

1. Ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2006, n.
11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della
Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio
1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23) il limite alla
rinuncia alla riscossione di poste di entrata è fissato nell’importo di euro
15.

ARTICOLO 4

1. È approvato in euro 9.045.152.000 in termini di competenza, dal 1° gennaio
al 31 dicembre, il totale della spesa della Regione per l’anno 2009.

ARTICOLO 5

1. Sono autorizzati gli impegni, le liquidazioni e i pagamenti delle spese,
per l’anno 2009, dal 1° gennaio al 31 dicembre, secondo lo stato di previsione
della spesa annesso alla presente legge entro il limite di stanziamento di
competenza in conformità a quanto disposto dagli articoli 38, 40 e 41 della
legge regionale n. 11 del 2006.

ARTICOLO 6

1. Per gli effetti di cui all’articolo 19 della legge regionale n. 11 del
2006, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine quelle iscritte
nell’elenco n. 1 annesso alla presente legge.

ARTICOLO 7

1. Per gli effetti di cui all’articolo 20 della legge regionale n. 11 del
2006, sono considerate spese occorrenti per integrare gli stanziamenti
relativi alla restituzione di tributi indebitamente percetti e quelli relativi
a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e
regolati per legge e per integrare la dotazione del fondo speciale per la
riassegnazione delle somme perente agli effetti amministrativi (UPB
S08.01.004 – cap. SC08.0045), quelle iscritte nell’elenco n. 2 annesso alla
presente legge.

ARTICOLO 8

1. Per gli effetti di cui all’articolo 21 della legge regionale n. 11 del
2006, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in
deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti,
o di somme comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell’elenco
n. 3 annesso alla presente legge.
2. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per la
riassegnazione delle somme di cui all’articolo 21, comma 2, della legge
regionale n. 11 del 2006, relative a spese derivanti da obblighi di legge o di
contratto, per le spese a destinazione vincolata nonché per le somme
erroneamente erogate a terzi non beneficiari.
3. L’applicazione della procedura di cui all’articolo 21, comma 2, della legge
regionale n. 11 del 2006 è limitata alle somme di importo superiore a euro
500.000, fatti salvi i casi di cui al comma 2.

ARTICOLO 9

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per
l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

ARTICOLO 10

1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto (previa
deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore
medesimo di concerto con gli Assessori competenti, per le assegnazioni a
destinazione non vincolata) in appositi capitoli, istituiti o da istituire,
nello stato di previsione della spesa nell’ambito delle corrispondenti unitÃ
previsionali di base, istituite o da istituire, in corrispondenza con le
iscrizioni effettuate in conto dei correlativi capitoli dello stato di
previsione dell’entrata, istituiti o da istituire, i fondi assegnati con
specifica destinazione dallo Stato, dall’Unione europea, da altri enti o
soggetti pubblici e/o privati, in applicazione di disposizioni di legge.
2. Con il procedimento di cui al comma 1 si provvede alle reiscrizioni di
assegnazioni statali di cui sia stata accertata l’economia di stanziamento
nell’anno 2008 con contestuale minore accertamento della relativa entrata. Con
la medesima procedura si provvede alla reiscrizione di assegnazioni statali la
cui correlativa entrata risulti riscossa o versata, attingendo alle
disponibilità del fondo di cui al capitolo SC08.0001 (UPB S08.01.001).
3. Con la procedura di cui al comma 1 sono autorizzate:
a) l’iscrizione delle quote dei mutui contratti dalla Regione, ivi
compresi quelli i cui oneri di ammortamento sono assunti a carico del bilancio
dello Stato;
b) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione ai programmi di
spesa relativi a fondi assegnati con specifica destinazione dallo Stato, ai
programmi integrati d’area approvati a’ termini della legge regionale 26
febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d’area), agli interventi inclusi
nella progettazione integrata, nella programmazione negoziata e agli accordi
di programma, attingendo, ove occorra, alle disponibilità del fondo di cui al
capitolo SC01.0628 (UPB S01.03.010), del fondo di cui al capitolo SC08.0045
(UPB S08.01.004), qualora le somme da utilizzare siano perente, mediante
variazioni di bilancio in conto dei residui e anche mediante le modalità di
cui all’articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12 (Modifiche al
termine stabilito nel secondo comma dell’ articolo 36 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sostituito dall’articolo 1 della legge 1° marzo 1964,
n. 62, e modificato dall’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 627);
c) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione al disposto di
cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge
finanziaria 2008).

ARTICOLO 11

1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le variazioni di
bilancio, anche secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge
regionale n. 12 del 1976, necessarie per l’attuazione delle ordinanze emesse
dai commissari governativi operanti nella Regione a seguito delle ordinanze
del Presidente del Consiglio dei ministri.

ARTICOLO 12

1. Ai fini dell’attuazione dei programmi operativi e delle iniziative
comunitarie inseriti nella programmazione comunitaria, nel rispetto delle
disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti comunitari e dei vincoli
imposti dall’Unione europea, l’Assessore della programmazione, bilancio,
credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, fermo restando il piano finanziario approvato con decisione della
Commissione europea, e con variazioni di bilancio in conto dei residui e anche
con le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 12 del 1976, o
attingendo dal fondo di cui all’articolo 19 della legge regionale n. 11 del
2006 per eventuali reiscrizioni di spesa, le necessarie variazioni di bilancio.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

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