Cass. civ. Sez. III, Sent., 01-02-2011, n. 2349

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Pink Time s.a.s. ed i soci B.E. e D.S., rispettivamente accomandatario e accomandante, propongono ricorso per cassazione, in base a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, in riforma della sentenza di primo grado, li ha condannati in solido (la D. nei limiti di valore della quota conferita) al pagamento, in favore della Milano Assicurazioni S.p.A., attrice ex art. 1916 cod. civ., della somma di Euro 61.250,52, oltre interessi legali e rivalutazione, che la Milano aveva pagato alla propria assicurata Pasticceria Gelateria MGM s.r.l. quale indennizzo dei danni subiti dai locali assicurati, affittati alla Pink Time, a seguito dell’incendio sviluppatosi il 21/9/93.

La Milano Assicurazioni S.p.A. resiste con controricorso, eccependo preliminarmente la nullità della notifica del ricorso, in quanto effettuata presso lo studio di uno dei difensori, in Verona, anzichè nel domicilio eletto, in Venezia.

La M.G.M. s.r.l. non si è costituita.

Motivi della decisione

1.- L’eccezione di nullità della notifica del ricorso è infondata.

Il plico contenente l’atto, pur spedito nello studio di Verona invece che in quello di Venezia del domiciliatario, è stato tuttavia consegnato in mani proprie di esso domiciliatario, come risulta dall’avviso di ricevimento.

2.- Con il primo motivo i ricorrenti censurano in toto la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione.

1.1.- Il primo motivo è inammissibile, per la mancanza del momento di sintesi, richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., secondo l’interpretazione datane dalle Sezioni Unite di questa Corte.

2.- Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la "violazione e falsa applicazione delle norme di diritto" chiedendo, nel quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., se possa il giudice di appello "indicare un percorso diverso nell’iter argomentativo e logico cui è pervenuto il Giudice di Primo Grado annotando la mancata assunzione di mezzi di prova – consulenza tecnica d’ufficio – che il Giudice di Prime Cure, benchè richiesto, non ha ritenuto di disporre considerando già la causa, a suo giudizio, matura per la decisione in ossequio all’art. 116 c.p.c., n. 1 e art. 192 c.p.c., comma 1". 2.1.- Il mezzo è inammissibile sotto diversi profili.

Innanzitutto, non sono indicate le norme violate (art. 366 cod. proc. civ., n. 4).

In secondo luogo, si afferma nel quesito di diritto – peraltro inidoneo a ragione della sua genericità – che il giudice di appello avrebbe addossato ad essi ricorrenti le conseguenze del mancato espletamento di una CTU, laddove viceversa nella sentenza impugnata (pag. 8) si rileva che il mancato espletamento di un accertamento tecnico preventivo (e non di una CTU) effettuato a breve distanza dall’evento – che era certo in potere degli odierni ricorrenti di richiedere – ha impedito di accertare con maggior sicurezza la causa dell’incendio.

3.- Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese in favore della Milano Assicurazioni S.p.A., liquidate in Euro 5.200,00 di cui Euro 5.000,00 per onorati, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.200,00 di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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