Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-10-2010) 10-01-2011, n. 233 Appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

B.G. ricorre avverso l’ordinanza, in data 15 giugno 2010, del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, Sezione del riesame con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello cautelare ex art. 310 c.p.p..

A sostegno dell’impugnazione deduce:

a) Erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b) in relazione all’art. 310 c.p.p., comma 2 e art. 309 c.p.p., comma 1 con riferimento al mancato rispetto dei termini proporre appello ex art. 310 c.p.p..

Secondo il ricorrente erroneamente l’ordinanza sarebbe stata considerata notificata all’indagato in data 7 maggio 2010 e al difensore in data 11 maggio 2010 mentre l’atto d’appello sarebbe stato depositato oltre i termini in data 28 maggio 2010.

In realtà dalla relata di notifica emergerebbe che l’atto al difensore sarebbe stato notificato il 19 maggio 2010.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Correttamente l’impugnazione è stata ritenuta tardiva, poichè l’appello è stato proposto il 28 maggio 2010 mentre l’ordinanza è stata pacificamente notificata al difensore in data 11 maggio 2010, come emerge dall’annotazione e dal timbro sulla relata in atti;

quindi oltre il termine di cui all’art. 310 c.p.p..

Va dichiarata, pertanto, l’inammissibilità del ricorso.

La cancelleria provvedere agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento la cancelleria provvedere ad omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 come imposto dalla legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *