Legge Regionale n. 1 del 03-03-2009 Regione Sicilia. Modifica di norme in materia di usi civici e di cantieri di servizio.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 10
del 6 marzo 2009
REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Nuove norme in materia di usi civici

1. Per le terre di demanio civico, ivi incluse quelle quotizzate, che non
abbiano perduto, per effetto di strumenti urbanistici o di edificazioni, la
destinazione di terreni agrari, la legittimazione di cui all’art. 9 della
legge 16 giugno 1927, n. 1766, può essere concessa nei confronti degli
occupatori che, da almeno dieci anni, risultino proprietari in virtù di atto
pubblico di provenienza, anche prescindendo dal requisito di cui alla lett. a)
dell’art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
2. Nel concedere la legittimazione ai soggetti di cui al comma 1, il canone di
natura enfiteutica previsto dall’art. 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766,
determinato ai sensi del comma 5 dell’art. 5 della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 28, è ridotto ad un quinto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti giÃ
avviati e non ancora conclusi.

ARTICOLO 2

Trascrizione degli atti del procedimento

1. Gli atti del procedimento previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal
Regio Decreto n. 332 del 26 febbraio 1928, dall’art. 26 della legge regionale
27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, soggetti a
trascrizioni, sono trascritti a cura del comune ove ricada il terreno gravato
da usi civici e volturati dal beneficiario dell’atto.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti giÃ
perfezionati e non ancora trascritti.

ARTICOLO 3

Abrogazione di norme in materia di cantieri di servizio

1. I commi 5 bis, 5 ter, 5 quater e 5 quinquies dell’art. 1 della legge
regionale 19 maggio 2005, n. 5, introdotti dal comma 2 dell’art. 1 della legge
regionale 20 novembre 2008, n. 17, sono abrogati.

ARTICOLO 4

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione.
Palermo, 3 marzo 2009.

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Fonte: http://camera.ancitel.it

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