Cons. Stato Sez. V, Sent., 11-01-2011, n. 62 Concorso interno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato i giorni 26 e 27 giugno 2007 – e depositato il 19 luglio seguente – il signor N.C., partecipante alla selezione interna per titoli ed esami indetta dal Comune di Bari il 12 febbraio 2002 per il conferimento di 45 posti di istruttore direttivo di polizia municipale, ammesso alla prova orale (per aver superato la prova scritta) in cui però gli sono stati attribuiti punti 18/30, inferiori al minimo di 21/30 prefissato per il superamento della medesima prova, ha appellato la sentenza 15 maggio 2006 n. 1777 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione seconda, non notificata, con la quale è stato respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della determinazione dirigenziale in data 30 dicembre 2005, di approvazione delle risultanze della selezione ed autorizzazione alla stipula dei contratti con i vincitori, dei sottostanti verbali nn. 32 e 38 delle sedute della commissione giudicatrice del 12 e 20 dicembre 2005 e di ogni altro atto connesso, compresi i contratti individuali di lavoro eventualmente stipulati, nonché per la declaratoria del suo diritto ad essere nuovamente sottoposto alla prova orale.

A sostegno dell’appello ha dedotto:

1.2.- Violazione dell’art. 6 del bando di concorso. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994.

3.- Violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994.

Il Comune di Bari si è costituito in giudizio e con memoria del 14 ottobre 2010 ha eccepito la tardività del ricorso di primo grado e la sua inammissibilità per mancata notifica a tutti i controinteressati; ha poi svolto controdeduzioni nel merito.

A sua volta, con memorie del 18 e 29 ottobre 2010 l’appellante ha ulteriormente illustrato le proprie tesi e richieste ed ha replicato alle eccezioni e controdeduzioni avversarie.

All’odierna udienza pubblica l’appello è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

Si controverte della selezione interna per titoli ed esami indetta ai sensi dell’art. 13 della vigente Disciplina degli Accessi agli Impieghi (D.A.I.) dal Comune di Bari con avviso in data 12 febbraio 2002 per il conferimento di 45 posti di istruttore direttivo di polizia municipale – categoria D – posizione giuridica D1 -, riservata al personale di ruolo in servizio da almeno 5 anni presso l’Ente ed in possesso del profilo professionale di sottufficiale di p.m. ad esaurimento o istruttore di p.m. o agente di p.m. cat. C.

Circa le prove d’esame il detto avviso ha previsto, oltre alla prova scritta consistente in questionario su nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo, diritto penale e procedura penale, la prova orale consistente in "colloquio vertente sugli aspetti praticoapplicativi dell’attività lavorativa da assolversi"; ha inoltre previsto che "la prova orale si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una valutazione di almeno 21/30".

Com’è accennato nella narrativa che precede, l’appellante ha partecipato alla selezione, ha superato la prova scritta ma non quella orale, avendo ottenuto il punteggio di 18/30.

Ha perciò proposto ricorso con contestuale istanza di sospensiva davanti al TAR per la Puglia, il quale con l’appellata sentenza in forma breve, resa alla camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare, ha dapprima affermato la sussistenza di giurisdizione amministrativa e respinto l’eccezione di tardività del gravame sollevata dall’Amministrazione resistente, poi ha respinto nel merito le deduzioni del ricorrente.

In particolare, circa le censure (primo e secondo motivo) secondo cui la commissione, che avrebbe dovuto valutare la capacità dei candidati di gestire e coordinare i reparti affidati alla loro direzione, avrebbe invece predisposto quesiti generici ed in conferenti, relativi ad attività di semplici agenti, premessa l’ampia discrezionalità tecnica caratterizzante la formulazione delle domande, il TAR ha ritenuto che l’istruttore direttivo, il quale "svolge prevalentemente compiti di organizzazione dei servizi e coordinamento dei nuclei operativi in staff col Funzionario di P.M., intervenendo direttamente negli ambiti della viabilità e della sicurezza stradale, delle attività economiche e produttive, della tutela dell’ambiente, del territorio e della qualità della vita urbana", non possa "in alcun modo prescindere dalla conoscenza delle funzioni affidate ai sottoposti" per assolvere i propri compiti, tra i quali rientra anche quello di "coordinare e controllare l’attività svolta dalla polizia locale, supportando ed indirizzando il personale gerarchicamente e funzionalmente subordinato".

Circa le censure (restante motivo) secondo cui i raggruppamenti di domande sono stati predisposti in numero pari ai candidati della seduta e non sono stati reintegrati di volta in volta, in modo da sottoporre all’estrazione da parte di ciascun candidato lo stesso numero di raggruppamenti, il TAR ha ritenuto inesistente nell’ordinamento in materia concorsuale un principio che tanto imponga, essendo sufficiente che i concorrenti siano stati interrogati su domande estratte a sorte.

Col primo motivo d’appello si sostiene l’erroneità della sentenza con riguardo al primo aspetto, dal momento che, diversamente da quanto prescritto dal bando, sotto il profilo modale il ricorrente è stato sottoposto ad una vera e propria "interrogazione", volta a saggiare il grado di conoscenza teorica di determinate materie (il cui adeguato possesso, nella specie, è già garantito dall’esperienza di lavoro, dalla qualifica rivestita e dal superamento della prova scritta), non ad un colloquio, implicante un’interazione in forma dialogica tra candidato ed esaminatore e funzionale all’accertamento della sola attitudine a svolgere le funzioni superiori, sicché la commissione ha omesso di appurare il requisito al cui accertamento la prova orale era finalizzata. Sotto il profilo contenutistico, la commissione ha stabilito di predisporre domande genericamente "concernenti l’attività di polizia municipale", involgenti l’attività dell’agente di p.m. o, al più, di istruttore di p.m., e non già inerenti le mansioni tipiche dell’istruttore direttivo secondo il mansionario adottato dal Comune di Bari. Né era in discussione l’ampia discrezionalità, ma il suo scorretto esercizio alla stregua della lex specialis sia nella sua formulazione letterale che nella sua ratio.

Al riguardo, la Sezione condivide pienamente le argomentazioni e conclusioni alle quali è pervenuto il primo giudice, non essendo concepibile che l’istruttore direttivo non conosca l’attività propria del personale subordinato, dovendo a maggior ragione averne una conoscenza particolarmente approfondita, in maniera tale da essere in grado – come bene ha sottolineato il primo giudice – di coordinarne ed indirizzarne l’attività anche nei singoli casi concreti.

Quanto agli altri aspetti evidenziati dall’appellante in questa sede, essi costituiscono in realtà censure nuove, non formulate in primo grado. Ad ogni modo, si osserva che il colloquio in altro non poteva consistere che in una interrogazione ai sensi del regolamento richiamato dall’avviso, costituente la lex specialis della procedura, secondo il quale "Le prove d’esame si svolgeranno secondo le norme stabile dal D.A.I…." (art.6). L’art. 29 del medesimo D.A.I., rubricato "prova orale – contenuto e modalità", stabilisce che "Non è ammessa la domanda improvvisata da parte di alcuno dei componenti la Commissione", consentendo la "interazione" esclusivamente al fine di "ottenere chiarimenti o approfondimenti nel corso dell’esposizione del candidato".

Col secondo ed ultimo motivo d’appello si contesta la seconda statuizione del TAR, il quale non avrebbe tenuto conto che l’estrazione a sorte si sarebbe svolta in modo da non garantire parità di condizioni e che l’assenza di un dovere della p.a. di porre ai concorrenti gli stessi quesiti dimostrerebbe l’illegittimità dell’azione della commissione, giacché non sarebbe stata assicurata a ciascuno la medesima possibilità di scelta, ossia un’assoluta effettiva parità di chance.

Anche a tal proposito la pronunzia va confermata, atteso che né il menzionato art. 29 e tanto meno l’avviso, né la disciplina generale in materia (art. 12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487) prevedono il reintegro dei raggruppamenti di quesiti tra i quali debba avvenire l’estrazione a sorte, ossia non prescrivono che ciascun candidato abbia parità di chance. Ciò che invece conta è che la proposizione dei quesiti a ciascun candidato sia avvenuta, come nella specie, previa estrazione a sorte; d’altra parte l’appellante ha avuto modo di scegliere personalmente tra più raggruppamenti, non essendo stato sottoposto al colloquio per ultimo.

In conclusione, assorbite le eccezioni in rito formulate o riformulate dal Comune di Bari nei riguardi del ricorso di primo grado, l’appello non può che essere respinto nel merito.

Quanto alle spese del grado, la peculiarità delle questioni esaminate ne consiglia la compensazione tra le parti presenti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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