Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 12
del 20 marzo 2009
REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO 1
Disposizioni in favore dei titolari di farmacie rurali aventi sede nelle isole
minori
1. L’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie
locali, per l’esercizio finanziario 2009, provvede all’erogazione
dell’indennità in favore dei titolari di farmacie rurali aventi sede nelle
isole minori, prevista dall’articolo 27, comma 1, della legge regionale 5
gennaio 1999, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle
modalità previste nello stesso articolo, quantificata complessivamente in 400
migliaia di euro, a valere sulle risorse di cui all’articolo 76, comma 4,
della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. A valere sulle medesime risorse previste per l’esercizio finanziario 2009
l’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie
locali è autorizzato ad erogare l’indennità di cui al comma 1 relativa
all’anno 2008, quantificata complessivamente in 400 migliaia di euro.
ARTICOLO 2
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione.
Palermo, 17 marzo 2009.
Le Leggi Regionali
Fonte: http://camera.ancitel.it