Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-12-2010) 11-01-2011, n. 545 Prova penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da M.M.S. avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia in data 24.5.2010, con il quale era stata respinta la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata al M. per il delitto di tentato sfruttamento della prostituzione di A.P.K. e di favoreggiamento della prostituzione di C.S.N. e E.M..

Nell’ordinanza viene riportato il contenuto delle denuncie presentate dalla A. e delle sommarie informazioni rese dalla medesima, che aveva riferito di essere giunta in Italia nel (OMISSIS) grazie a D.I.L., coimputato del M., il quale l’aveva subito costretta a prostituirsi con violenza e minacce.

In seguito ella era riuscita a fuggire ed era tornata in (OMISSIS), ma, poi, a causa delle difficili condizioni economiche, era stata costretta a tornare in Italia, doveva aveva ripreso a prostituirsi questa volta per suo conto.

In sintesi, la A. riferiva che dal (OMISSIS) in poi era stata variamente minacciata dal D. e da un suo compare perchè tornasse a prostituirsi per lui. Nel corso di uno di tali episodi avvenuto il (OMISSIS) colui che sì accompagnava con il D. l’aveva afferrata per un braccio e cercato di trascinarla in macchina, minacciando di ucciderla se non avesse obbedito. Nelle denuncie la A. riferiva anche di avere visto frequentemente il D. accompagnare, unitamente all’altra persona, due ragazze che si prostituivano sulla (OMISSIS), delle quali indicava i nomi unitamente ai particolari dell’auto del D..

A seguito delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria le predette ragazze venivano identificate per la C. e la E..

Nel prosieguo delle indagini preliminari è stato espletato un incidente probatorio, nel corso del quale la A. ha confermato il contenuto delle denunce e delle informazioni rese, precisando di non aver visto il M. unitamente al D. prima del 2010, mentre le persone che si accompagnavano a tale imputato negli anni precedenti erano diverse. Confermava, però, di avere visto il M. insieme al D. almeno venti volte e che il primo era il responsabile del tentativo di aggressione da lei subito nel (OMISSIS).

Sulla base di tali risultanze il Tribunale della Libertà ha affermato di condividere il giudizio espresso dal G.I.P. in punto di persistenza del grave quadro indiziario a carico del M., sia pure con le limitazioni temporali precisate dalla A. nel corso dell’incidente probatorio, nonchè di permanenza delle esigenze cautelari che giustificano la rigorosa misura restrittiva della libertà personale connesse al pericolo di reiterazione criminosa e di inquinamento probatorio, non essendo state ancora esaminate le due prostitute che gli indagati erano soliti accompagnare sul luogo del meretricio.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Con un unico mezzo di annullamento la difesa del M. denuncia violazione ed errata applicazione della legge penale, di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità, con specifica indicazione di numerosi articoli di legge, nonchè mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza ed il travisamento di fatti e prove.

In estrema sintesi, sul piano processuale si denuncia la utilizzazione da parte dei giudici del riesame di risultanze delle indagini inutilizzabili, se non ai fini delle contestazioni, quali le denunce presentate dalla A. ed i verbali di sommarie informazioni rese in sede di indagini di polizia giudiziaria, nonchè la ricognizione fotografica effettuata dalla persona offesa dinanzi alla polizia dopo l’arresto del M.. Si denuncia altresì per violazione di norme processuali il riconoscimento dell’imputato effettuato dalla A. nel corso dell’incidente probatorio in camera di consiglio.

Con riferimento ai vizi di motivazione dell’ordinanza si riportano diffusamente le risultanze delle denunce e delle sommarie informazioni rese dalla A., utilizzate per le contestazioni, dei rapporti della polizia giudiziaria sull’attività di osservazione, nonchè delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso dell’incidente probatorio per rilevare resistenza di numerose contraddizioni tra le dichiarazioni rese dalla A. nella varie sedi con specifico riferimento ai dati temporali delle vicende da lei narrate, ad elementi circostanziali ed ai riferimenti della teste alla persona del M..

Si deduce, in conclusione, che, contrariamente a quanto affermato nell’impugnato provvedimento, le denuncie della A., sono tutt’altro che precise, coerenti, logiche e credibili, con la conseguente illogicità delle affermazioni dell’ordinanza sul punto.

Il ricorso non è fondato.

Osserva la Corte in relazione alle censure formulate dal ricorrente in punto di violazione di norme processuali che il divieto di lettura delle denuncie, delle sommarie informazioni e degli atti di documentazione delle attività di polizia giudiziaria, stabilito dall’art. 514 c.p.p., si riferisce alla formazione della prova in dibattimento, mentre tali risultanze possono essere utilizzate nel corso delle indagini preliminari e poste a fondamento dei provvedimenti cautelari, (cfr. sez. 2, 17.10.1996 n. 3932, Arcidiacono, RV 206279; sez. 1; 24.6.1993 n. 3015, Trovato, RV 195672; sez. 1, 199204418, Li Pera, RV 189025).

In relazione al riconoscimento dell’imputato, presente in camera di consiglio, effettuato dalla A. nel corso dell’incidente probatorio, si deve osservare che ad esso non si applicano le regole di cui all’art. 213 c.p.p., e ss., trattandosi di mezzo di prova atipico la cui valutazione va effettuata con riferimento a quella della attendibilità del teste escusso, (sez. 6, 5.12.2007 n. 6582, Major e altri, RV 239416; sez. 2; 28.10.2003 n. 47871, Tortora, RV 227079; sez. 4, 14.10.2008 n. 45496, Capraro e altri, RV 242029).

Con riferimento alle ulteriori censure per vizi di motivazione, formulate dal ricorrente, riportando diffusamente il contenuto degli atti di indagine e delle dichiarazioni rese dalla A. in sede di incidente probatorio, occorre ricordare che, secondo l’ormai consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte in materia, anche a seguito delle modifiche apportate all’art. 606 c.p.p., lett. e) dalla L. n. 46 del 2006, il controllo della motivazione in sede di legittimità rimane limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato e non può comportare una diversa lettura del materiale probatorio, anche se plausibile, sicchè il vizio di "travisamento della prova", ricorre solo nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste, su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale ovvero non abbia tenuto conto di una prova decisiva, (cfr. sez. 6, 20.3.2006 n. 14624, Vecchio, RV 233621; sez. 3, 27.9.2006 n. 37006, Pras, RV 235508; sez. 5, 25.9.2007 n. 39048, Casavola ed altri, RV 238215).

Orbene, nel caso in esame, si palesa evidente che i denunciati vizi motivazionali del provvedimento impugnato sono esclusivamente fondati su una rivalutazione critica dell’intero materiale probatorio ed una diversa lettura dello stesso, più favorevole alle tesi difensive dell’imputato.

Diversa lettura o rivalutazione critica che non possono formare oggetto di esame in sede di legittimità.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario competente a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *